Autore: Andrea Marton

  • Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Art. 886 c.c. – Costruzione del muro di cinta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

  • Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Art. 887 c.c. Fondi a dislivello negli abitati

    In vigore

    Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

  • Articolo 888 Codice Civile: Esonero dal contributo nelle spese

    Articolo 888 Codice Civile: Esonero dal contributo nelle spese

    Art. 888 c.c. – Esonero dal contributo nelle spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

  • Articolo 889 Codice Civile: Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

    Articolo 889 Codice Civile: Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

    Art. 889 c.c. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

    In vigore

    Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

  • Art. 890 c.c.: Distanze per fabbriche e depositi nocivi o perico

    Art. 890 c.c.: Distanze per fabbriche e depositi nocivi o perico

    Art. 890 c.c. – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

  • Articolo 891 Codice Civile: Distanze per canali e fossi

    Articolo 891 Codice Civile: Distanze per canali e fossi

    Art. 891 c.c. Distanze per canali e fossi

    In vigore

    Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

  • Articolo 892 Codice Civile: Distanze per gli alberi

    Articolo 892 Codice Civile: Distanze per gli alberi

    Art. 892 c.c. Distanze per gli alberi

    In vigore

    Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

  • Art. 893 c.c.: Alberi presso strade, canali e sul confine di bos

    Art. 893 c.c.: Alberi presso strade, canali e sul confine di bos

    Art. 893 c.c. – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.

  • Articolo 894 Codice Civile: Alberi a distanza non legale

    Articolo 894 Codice Civile: Alberi a distanza non legale

    Art. 894 c.c. – Alberi a distanza non legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

  • Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Art. 895 c.c. – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

    La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

  • Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Art. 896 c.c. – Recisione di rami protesi e di radici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

    Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

    Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art.

    843.

  • Art. 896 bis Codice Civile: Distanze minime per gli apiari

    Art. 896 bis Codice Civile: Distanze minime per gli apiari

    Art. 896-bis c.c. – Distanze minime per gli apiari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

    Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

    Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione .