Autore: Andrea Marton

  • Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Art. 333 c.p.c. – Impugnazioni incidentali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

  • Art. 332 c.p.c.: Notificazione dell’impugnazione relativa a caus

    Art. 332 c.p.c.: Notificazione dell’impugnazione relativa a caus

    Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

  • Art. 331 c.p.c.: Integrazione del contraddittorio in cause insci

    Art. 331 c.p.c.: Integrazione del contraddittorio in cause insci

    Art. 331 c.p.c. – Integrazione del contradittorio in cause inscindibili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

  • Art. 330 c.p.c.: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 330 c.p.c.: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 330 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

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    Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

    L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

    Quando mancano la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Art. 329 c.p.c.: Acquiescenza totale o parziale

    Art. 329 c.p.c.: Acquiescenza totale o parziale

    Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

    L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

  • Art. 328 c.p.c.: Decorrenza dei termini contro gli eredi della p

    Art. 328 c.p.c.: Decorrenza dei termini contro gli eredi della p

    Art. 328 c.p.c. – Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

    Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

    Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

  • Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione

    Articolo 327 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’impugnazione

    Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall’impugnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.

  • Articolo 326 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini

    Articolo 326 Codice di Procedura Civile: Decorrenza dei termini

    Art. 326 c.p.c. – Decorrenza dei termini

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

    Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

  • Articolo 325 Codice di Procedura Civile: Termini per le impugnazioni

    Articolo 325 Codice di Procedura Civile: Termini per le impugnazioni

    Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni.

    È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.

    Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

  • Articolo 324 Codice di Procedura Civile: Cosa giudicata formale

    Articolo 324 Codice di Procedura Civile: Cosa giudicata formale

    Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.

  • Articolo 323 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Articolo 323 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Art. 323 c.p.c. – Mezzi di impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

  • Art. 322 c.p.c.: Conciliazione in sede non contenziosa

    Art. 322 c.p.c.: Conciliazione in sede non contenziosa

    Art. 322 c.p.c. – Conciliazione in sede non contenziosa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

    Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

    Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.