Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 892 c.c. Distanze per gli alberi

In vigore

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

In sintesi

  • Chi pianta alberi presso il confine deve osservare le distanze fissate dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
  • In difetto di entrambi, si applicano le distanze legali: 3 metri per alberi di alto fusto, 1,5 metri per alberi non di alto fusto, 0,5 metri per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non superiore a 2,5 metri.
  • Le siepi di ontano, castagno o piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo richiedono 1 metro; le siepi di robinie 2 metri.
  • La distanza si misura dal confine alla base esterna del tronco al momento della piantagione.
  • L'obbligo non sussiste se sul confine c'è un muro divisorio e le piante non superano la sommità del muro.
Indice dei contenuti

L'art. 892 c.c.: la norma sui rapporti di vicinato più applicata

L'art. 892 c.c. è probabilmente la disposizione del codice civile più invocata nei conflitti di vicinato. Disciplina le distanze legali per la piantagione di alberi, con una classificazione fondata sull'altezza e sul tipo di vegetazione. La ratio della norma è duplice: da un lato, garantire al fondo vicino sufficiente esposizione alla luce e all'aria; dall'altro, prevenire i danni da radici (sollevamento pavimentazioni, infiltrazione in fondazioni) e da rami sporgenti.

Le tre categorie di alberi e le distanze legali

La norma adotta una classificazione tipologica basata sulla morfologia e sull'altezza:

  1. Alberi di alto fusto, 3 metri: noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili. Sono alberi il cui fusto, semplice o ramificato, raggiunge altezza notevole.
  2. Alberi di non alto fusto, 1,5 metri: piante il cui fusto si diffonde in rami a un'altezza non superiore a 3 metri (es. ciliegi, meli, peschi adulti, ulivi).
  3. Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto fino a 2,5 m, 0,5 metri: la categoria più permissiva, pensata per coltivazioni minute e ornamentali.

Sono previste due eccezioni specifiche per siepi di particolari essenze:

  • 1 metro per siepi di ontano, castagno o altre piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo (siepi a ceduo);
  • 2 metri per siepi di robinie, in considerazione della vigorosa propagazione radicale.

Il sistema delle fonti: regolamenti, usi locali, legge

Le distanze legali fissate dall'art. 892 c.c. operano in via residuale: in primo luogo si applicano i regolamenti comunali (spesso più restrittivi nei centri urbani), poi gli usi locali consolidati (frequenti in zone rurali), e infine, in difetto di entrambi, le distanze codicistiche.

Si pensi al caso pratico: Tizio pianta una fila di pioppi cipressini a 1,5 metri dal confine con il fondo di Caio. In assenza di regolamento, i pioppi cipressini, pur con chioma stretta, sono alberi di alto fusto: la distanza minima è 3 metri. Caio può chiederne l'estirpazione ai sensi dell'art. 894 c.c.

Modalità di misurazione

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco al momento della piantagione, oppure, per le semine, dal confine al luogo della semina. Il riferimento al «tempo della piantagione» è importante: se l'albero, crescendo, espande il diametro del tronco oltre la distanza legale, ciò non integra violazione, purché la piantagione iniziale fosse regolare.

Per le piante esistenti, la verifica del rispetto della distanza richiede la prova della distanza all'epoca della messa a dimora: in assenza di documentazione, soccorre la consulenza tecnica d'ufficio.

Deroga per muro divisorio

Il comma finale prevede un'importante eccezione: le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio (proprio o comune), purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. La presenza del muro neutralizza le ragioni di tutela: la chioma contenuta non sottrae luce, le radici sono limitate dalla fondazione del muro.

Si pensi a Sempronio, che ha un muro divisorio alto 1,80 m con la proprietà di Mevia. Può piantare arbusti, viti e siepi a qualunque distanza dal confine, purché la potatura ne mantenga l'altezza entro 1,80 m. Se le piante crescono oltre, Mevia può chiedere o la potatura o l'estirpazione.

Coordinamento con l'art. 894 c.c.

L'art. 892 c.c. fissa le distanze; l'art. 894 c.c. attribuisce al vicino il diritto di estirpazione degli alberi piantati a distanza inferiore. Il rimedio è imprescrittibile finché perdura la violazione, ma si estingue per usucapione se sono decorsi 20 anni di tolleranza ininterrotta (art. 1158 c.c.). I rami protesi sul fondo vicino possono inoltre essere recisi ex art. 896 c.c., e i frutti caduti spettano al proprietario del fondo su cui cadono (art. 896, comma 2, c.c.).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 54/1994

NON FONDATA

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 c.c. in relazione all'art. 3 Cost. La disciplina delle distanze legali per alberi e piante al confine non viola il principio di eguaglianza, poiché opera come definizione oggettiva del contenuto del diritto di proprietà - a differenza della normativa sulle immissioni (art. 844 c.c.), che partecipa della logica della responsabilità civile. Il carattere suppletivo delle norme (cedevoli rispetto a regolamenti e usi locali) giustifica l'assenza di valutazioni giudiziali sulla tollerabilità del pregiudizio.

Domande frequenti

Quali sono le distanze legali per piantare alberi?

3 metri per gli alberi di alto fusto, 1,5 metri per quelli di non alto fusto, 0,5 metri per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto fino a 2,5 m. Alcune siepi (ontano, castagno) richiedono 1 metro, le robinie 2 metri.

Cos'è un albero di 'alto fusto'?

Un albero il cui fusto, semplice o ramificato, raggiunge altezza notevole: noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili.

Come si misura la distanza?

Dalla linea del confine alla base esterna del tronco al momento della piantagione (o al luogo della semina). La crescita successiva del diametro non integra violazione se la piantagione era regolare.

Le distanze valgono anche se c'è un muro divisorio?

No. Se sul confine esiste un muro divisorio (proprio o comune), le distanze non si applicano, purché le piante non superino la sommità del muro.

Cosa posso fare se il vicino pianta a distanza non legale?

Ai sensi dell'art. 894 c.c. si può esigere l'estirpazione degli alberi e delle siepi. Il diritto è imprescrittibile, ma si perde per usucapione se sono decorsi 20 anni di tolleranza ininterrotta.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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