Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 893 c.c. – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 892 - Articolo 892 Codice Civile: Distanze per gli alberi→Cod. civ. art. 894 - Articolo 894 Codice Civile: Alberi a distanza non legale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 891 Codice Civile: Distanze per canali e fossi→Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale→Art. 890 c.c.: Distanze per fabbriche e depositi nocivi o perico→Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici→Art. 896 bis Codice Civile: Distanze minime per gli apiari→Articolo 889 Codice Civile: Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi→Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'oggetto della norma: boschi, strade e canali privati
L'art. 893 c.c. integra l'art. 892 c.c. estendendone i principi a tre fattispecie peculiari: gli alberi nei boschi al confine con terreni non boschivi, gli alberi lungo le strade private e quelli sulle sponde dei canali privati. Si tratta di situazioni in cui il regime ordinario delle distanze va calibrato sulle specificità funzionali del bene.
Il sistema delle fonti
La norma applica la stessa cascata di fonti dell'art. 892 c.c.:
Boschi a confine con terreni non boschivi
Quando un bosco confina con un terreno coltivato o edificato, gli alberi del bosco non possono crescere a ridosso del confine se ciò comprometta l'uso del fondo vicino. Si pensi a Tizio, proprietario di un bosco di castagni, e a Caio, agricoltore confinante: gli alberi che nascono spontaneamente entro 3 metri dal confine, in assenza di regolamento o uso, possono essere estirpati su domanda di Caio ai sensi dell'art. 894 c.c.
La giurisprudenza ha chiarito che il «bosco» è una formazione vegetale stabile composta in prevalenza da alberi, non un mero appezzamento a vegetazione spontanea: la qualificazione rileva ai fini sia dell'art. 893 c.c. sia della disciplina forestale (D.Lgs. 34/2018, T.U. Foreste).
Strade private
Le strade private sono vie di transito appartenenti a soggetti privati, anche se di uso pubblico (strade vicinali ad uso pubblico). Lungo di esse gli alberi vanno mantenuti a distanze tali da non comprometterne la fruibilità: visibilità, larghezza utile, integrità della carreggiata. Le radici non devono sollevare il manto, i rami non devono intralciare il transito.
Si pensi a Sempronio, proprietario di una strada vicinale che attraversa il suo fondo: pianta una fila di pioppi a 1,5 metri dal margine della carreggiata. In assenza di regolamento, dovrà osservare i 3 metri dell'art. 892 c.c., misurati dal limite esterno della via.
Canali privati
Lungo le sponde dei canali privati (di irrigazione, di scolo) le piante non devono compromettere la tenuta delle sponde con sviluppo radicale eccessivo né ostruire il deflusso delle acque con caduta di rami o fogliame.
Si pensi a Mevia, proprietaria di un canale di scolo lungo il confine: deve evitare di piantare salici o pioppi le cui radici espansive possano destabilizzare le sponde o invadere la sezione idraulica del canale, riducendone la capacità di smaltimento.
Strade e canali pubblici: regime escluso
La norma si applica espressamente a boschi, canali e strade di proprietà privata. Per le strade pubbliche valgono il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e il D.P.R. 495/1992: le distanze per gli alberi variano da 6 metri (strade urbane) a 6-30 metri (strade extraurbane secondarie e principali), salvo deroghe. Per i canali pubblici si applica il R.D. 523/1904 (T.U. opere idrauliche), con fasce di rispetto variabili tra 4 e 10 metri.
Tutela e rimedi
La violazione dell'art. 893 c.c. abilita il vicino, o l'ente pubblico, per le strade vicinali ad uso pubblico, a chiedere l'estirpazione ex art. 894 c.c. o la potatura. Il diritto è imprescrittibile finché perdura la violazione; opera l'usucapione ventennale (art. 1158 c.c.) se la situazione di fatto è stata tollerata in modo continuato e pacifico.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 54/1994
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 c.c. sulle distanze legali per la piantagione di alberi presso il confine tra fondi. La disciplina delle distanze, che definisce il contenuto del diritto di proprietà, non è comparabile a quella delle immissioni (art. 844 c.c.), che risponde a logica di responsabilità civile. Le norme hanno carattere suppletivo rispetto a regolamenti e usi locali.
Domande frequenti
L'art. 893 c.c. si applica anche alle strade pubbliche?
No. La norma riguarda solo boschi, canali e strade di proprietà privata. Per le strade pubbliche valgono il Codice della Strada e il D.P.R. 495/1992; per i canali pubblici il R.D. 523/1904.
Qual è la distanza minima per gli alberi lungo una strada privata?
Quella fissata dai regolamenti locali; in mancanza, dagli usi locali; in difetto di entrambi, si applicano le distanze dell'art. 892 c.c. (tipicamente 3 metri per alberi di alto fusto).
Cosa succede agli alberi che nascono spontaneamente in un bosco al confine?
Se nascono entro le distanze legali e in assenza di regolamento o uso favorevole, il vicino può chiederne l'estirpazione ai sensi dell'art. 894 c.c.
Le strade vicinali ad uso pubblico sono pubbliche o private?
Restano di proprietà privata dei frontisti ma sono soggette a uso pubblico: l'art. 893 c.c. si applica, ma anche l'ente locale può intervenire per tutelare la fruibilità della strada.
Le radici degli alberi vicini al canale danneggiano la sponda: cosa posso fare?
Si può chiedere l'estirpazione ex art. 894 c.c. se gli alberi sono a distanza non legale, oppure il risarcimento dei danni se il dissesto della sponda è già verificato (artt. 2043 e 2053 c.c.).