Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 897 c.c. Comunione di fossi
In vigore
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 896-bis - Art. 896 bis Codice Civile: Distanze minime per gli apiari→Cod. civ. art. 898 - Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici→Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale→Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi→Articolo 894 Codice Civile: Alberi a distanza non legale→Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre→Art. 893 c.c.: Alberi presso strade, canali e sul confine di bos→Art. 901 Codice Civile: Luci
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 897 c.c., Comunione di fossi
L'art. 897 c.c. inaugura il piccolo nucleo di norme codicistiche dedicate alle pertinenze divisorie naturali tra fondi: fossi (art. 897 c.c.), siepi (art. 898 c.c.) e alberi sul confine (art. 899 c.c.). La struttura comune a queste norme è la presunzione di comunione: ciò che si trova materialmente sul confine tra due fondi si presume comune ai due proprietari, salvo prova contraria. La ratio è di evidenza pratica: nelle zone agricole e in genere nei rapporti di vicinato, i fossi di scolo, le siepi di confine, gli alberi piantati sul filo del confine sono elementi di lunga durata, spesso costruiti o piantati molte generazioni prima dei proprietari attuali; ricostruirne la storia per stabilire chi ne sia titolare esclusivo è spesso impossibile. La presunzione legale di comunione fornisce una regola di certezza, fondata sull'apparenza divisoria, che resta valida fino a prova contraria.
Funzione del fosso divisorio e tipologie
Il fosso divisorio assolve molteplici funzioni nelle pertinenze agricole: scolo delle acque meteoriche e di drenaggio, irrigazione (se il fosso è collegato a una rete di canali), delimitazione visiva del confine, sostegno di sponde e terrapieni, ricovero per la fauna locale. Il fosso può essere stato scavato consensualmente dai due proprietari per separare i fondi, o costruito unilateralmente da uno solo per fini propri (drenaggio del proprio campo, sostegno di una scarpata), o ancora avere origine naturale (corso d'acqua minore che funge da limite tra le proprietà). La disciplina dell'art. 897 c.c. presume la comunione indipendentemente dall'origine concreta del fosso, purché esso si presenti materialmente come elemento divisorio tra i due fondi.
La presunzione di comunione: contenuto e operatività
La presunzione opera in favore di ciascun proprietario confinante: in difetto di prova contraria, entrambi sono comproprietari pro quota uguale del fosso. Ciò significa che ciascuno ha facoltà di uso del fosso compatibile con il pari uso dell'altro (art. 1102 c.c. sulla comunione ordinaria), partecipa alle decisioni sull'amministrazione (artt. 1105-1107 c.c.) e contribuisce alle spese di manutenzione e riparazione (art. 1104 c.c.). La presunzione di comunione opera ex lege e non richiede manifestazioni di volontà specifiche: basta la situazione materiale del fosso a confine tra due fondi distinti per attivarla.
La prova contraria: titoli e segni esterni
La presunzione è iuris tantum: ammette prova contraria. Tale prova può consistere in: a) titoli di proprietà (atto di acquisto di uno dei fondi che includa espressamente il fosso, atto di divisione storica che lo assegni a uno solo); b) segni esterni di proprietà esclusiva, che la giurisprudenza tipizza in alcune ipotesi ricorrenti: terra escavata accumulata su una sola sponda (segno che il fosso è stato scavato e mantenuto da quel proprietario per drenaggio del proprio fondo), sponde rialzate o consolidate da un solo lato, manutenzione documentata da un solo proprietario per lungo tempo (con esclusione dell'altro), accesso al fosso possibile da un solo fondo, presenza di chiusini o opere irrigue afferenti solo a un fondo. La giurisprudenza ha enucleato anche segni minori (filari di alberi piantati da un solo lato, recinzioni esclusive su uno dei due lati) che corroborano la prova contraria.
Regime delle spese di manutenzione
Le spese di manutenzione del fosso comune (espurgo, ripulitura, riparazione delle sponde, smaltimento dei sedimenti, eliminazione delle infestanti) sono ripartite tra i comproprietari in proporzione delle quote (art. 1104 c.c.). Trattandosi di comproprietà presunta in parti uguali, le spese gravano per metà su ciascuno. Possono però esistere accordi diversi tra i proprietari, anche taciti, formatisi nella prassi del vicinato. Inoltre, gli usi locali (richiamati implicitamente dal sistema civilistico) possono prevedere modalità specifiche di riparto: in alcune zone rurali è prassi che il proprietario del fondo a monte sopporti maggiormente l'onere dell'espurgo per le acque di scolo del proprio fondo. La rinuncia alla comunione, ai sensi dell'art. 882 c.c. (applicabile per analogia in materia di muri e ragionevolmente estensibile ai fossi), consente al comproprietario di sottrarsi alle spese future cedendo la propria quota all'altro, salvo che le spese fossero state già anticipate nell'interesse esclusivo del rinunciante.
Coordinamento con la disciplina delle acque pubbliche e private
Quando il fosso è alimentato da acque pubbliche (corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933, oggi riformato dal D.Lgs. 152/2006, codice dell'ambiente) si applicano anche le norme di tutela ambientale e demaniale. La comunione tra i proprietari frontisti opera sulla sponda e sull'uso compatibile con la titolarità pubblica del corso d'acqua. Per le acque private (sorgenti, pozzi, acque piovane raccolte) la comunione del fosso si combina con la disciplina del codice civile sulle acque (artt. 909-921 c.c.).
Tutela del fosso comune e limiti di uso
Ciascun comproprietario può fare uso del fosso comune in modo conforme alla sua destinazione (art. 1102 c.c.): può svuotarlo e ripulirlo, gettarvi le proprie acque di scolo, attingerne se la destinazione include l'irrigazione. Non può però alterarne la struttura senza il consenso dell'altro (riempirlo, deviarne il corso, restringerne la sezione) né impedire all'altro l'uso compatibile. In caso di contrasto, si applica il rimedio dell'art. 1102 c.c. (azione di mantenimento dell'uso) o dell'art. 1105 c.c. (deliberazione a maggioranza per le spese di gestione). Il comproprietario che alteri unilateralmente il fosso può essere convenuto in giudizio per il ripristino, oltre al risarcimento dei danni eventualmente cagionati al fondo dell'altro (per esempio per allagamenti dovuti al mancato deflusso).
Estinzione della comunione e divisione
La comunione del fosso può estinguersi per: a) rinuncia di uno dei comproprietari alla propria quota; b) accordo di sopprimere il fosso e ridefinire i confini; c) azione di divisione ex art. 1111 c.c., con la difficoltà però di dividere materialmente un fosso (di norma incompatibile con la sua funzione idraulica), per cui in pratica si procede a divisione per riparto in natura solo se possibile, altrimenti per vendita all'incanto con riparto del ricavato (art. 1114 c.c.). L'usucapione della proprietà esclusiva è possibile in capo a chi abbia esercitato per vent'anni un possesso ad excludendum sul fosso (manutenzione esclusiva, uso esclusivo per drenaggio del proprio fondo con esclusione dell'altro), purché il possesso sia pacifico e pubblico (artt. 1158, 1144 c.c.).
Caso pratico: il fosso di scolo tra Tizio e Sempronio
Tizio e Sempronio sono proprietari di due fondi agricoli contigui in zona collinare. Lungo il confine corre un fosso di scolo di circa due metri di larghezza, esistente da oltre cinquant'anni, costruito originariamente dai loro avi. Nessuno dei titoli di acquisto menziona il fosso. Soluzione: ai sensi dell'art. 897 c.c., il fosso si presume comune. Le spese di espurgo e di manutenzione delle sponde sono a carico di entrambi, di norma in parti uguali. Ciascuno può fare uso del fosso per lo scolo delle proprie acque meteoriche, senza alterarne la struttura. Variante 1, segni esterni: se la terra escavata fosse stata accumulata solo sul lato del fondo di Tizio, e se solo Tizio avesse storicamente provveduto alla manutenzione del fosso (con testimonianze di vicini e fatture di interventi), Sempronio potrebbe essere escluso dalla comunione mediante prova contraria, restando il fosso di proprietà esclusiva di Tizio. Variante 2, usucapione: se Tizio avesse esercitato per oltre vent'anni un uso esclusivo del fosso, impedendo a Sempronio di accedervi e di usarne, potrebbe invocare l'usucapione della proprietà esclusiva ex art. 1158 c.c., con sentenza di accertamento del giudice ordinario. Variante 3, fosso pubblico: se il fosso fosse iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e tutelato dal demanio idrico, la presunzione di comunione opererebbe solo sulla sponda e sui diritti di uso compatibile, restando il fosso di titolarità pubblica.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 897 c.c. sui fossi tra fondi confinanti?
Stabilisce che i fossi che servono di divisione tra fondi si presumono comuni ai due proprietari, salvo prova contraria. È una presunzione legale di comunione fondata sull'apparenza divisoria, che assicura certezza nei rapporti di vicinato.
Come si può superare la presunzione di comunione del fosso?
Con titoli di proprietà che attribuiscano il fosso a uno solo dei vicini o con segni esterni di proprietà esclusiva: terra escavata accumulata su un solo lato, sponda rialzata solo da una parte, manutenzione esclusiva documentata, accesso possibile da un solo fondo.
Chi paga le spese di manutenzione del fosso comune?
I comproprietari le ripartiscono in proporzione delle quote, di norma in parti uguali essendo presunte uguali. Si applica l'art. 1104 c.c. sulla comunione. Sono possibili accordi diversi o usi locali che modifichino il riparto.
Posso utilizzare liberamente il fosso comune?
Sì, ma nei limiti dell'art. 1102 c.c.: l'uso deve essere conforme alla destinazione del fosso (scolo, drenaggio) e compatibile con il pari uso dell'altro comproprietario. Non si può alterare la struttura del fosso, deviarne il corso o impedirne l'uso all'altro.
Si può usucapire la proprietà esclusiva del fosso comune?
Sì, con possesso ad excludendum pacifico, pubblico, continuato per vent'anni (artt. 1158, 1144 c.c.): manutenzione esclusiva, uso esclusivo del fosso con esclusione dell'altro vicino, accompagnati dagli altri requisiti del possesso utile ad usucapionem.