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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 900 c.c. Specie di finestre

In vigore

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

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In sintesi

  • L'art. 900 c.c. distingue le aperture nel muro che dà sul fondo del vicino in tre categorie: luci, vedute e aperture in senso lato (per ricevere aria e luce).
  • Le luci consentono il passaggio di aria e luce senza permettere l'affaccio sul fondo del vicino: devono essere munite di grata metallica e tela metallica (artt. 901-904 c.c.).
  • Le vedute (o prospetti) consentono l'affaccio sul fondo del vicino e ne permettono l'osservazione: soggette alle distanze legali degli artt. 905-907 c.c.
  • La distinzione è funzionale al diverso regime giuridico applicabile: le luci sono soggette a meno vincoli ma a maggiori prescrizioni tecniche; le vedute richiedono il rispetto di distanze minime ma godono di tutela rafforzata.
  • L'apertura di vedute illegittime fa scattare il diritto del vicino di pretenderne la chiusura o l'adeguamento; le luci irregolari devono essere riportate ai requisiti dell'art. 901 c.c.

Commento all'art. 900 c.c. — Specie di aperture: luci e vedute

L'art. 900 c.c. apre la sezione del codice civile dedicata alle aperture nel muro proprio che dà sul fondo del vicino, una delle aree più ricche di contenzioso nei rapporti di vicinato. La norma compie una distinzione fondamentale tra due specie di aperture: le luci e le vedute. Comprendere correttamente questa distinzione è essenziale perché da essa dipende il diverso regime giuridico applicabile, in termini di requisiti tecnici, distanze legali, possibilità di apertura, oneri probatori in giudizio e rimedi a tutela del vicino. La distinzione, apparentemente lineare nel testo della norma, ha generato in giurisprudenza una vasta casistica interpretativa, soprattutto sui criteri di qualificazione delle aperture in zone grigie (finestre fisse ma con possibilità di apertura, lucernari, oculi, eccetera).

Le luci: ricezione di aria e luce senza affaccio

La luce è definita dall'art. 900 c.c. come l'apertura che consente il passaggio di aria e luce ma non permette l'affaccio sul fondo del vicino. La caratteristica distintiva è dunque l'impossibilità di sporgere il capo per osservare il fondo altrui. Le luci sono soggette ai requisiti tecnici specifici dell'art. 901 c.c.: a) altezza minima dal pavimento del locale di metri due e mezzo (ridotta a due metri per piani superiori al terreno); b) altezza minima dal suolo del fondo confinante di metri due e mezzo se il muro è in linea con il piano di campagna, distanza che si misura dal piano del pavimento dell'altrui fondo; c) munizione con grata di ferro avente maglie non superiori a tre centimetri quadrati; d) tela metallica fitta a protezione di insetti e oggetti. I requisiti hanno funzione precisa: la grata impedisce il passaggio di oggetti e persone, la tela metallica filtra il passaggio di insetti e piccoli oggetti, l'altezza minima impedisce l'affaccio anche per un uomo di altezza normale appoggiato sul davanzale. Se l'apertura non rispetta tali requisiti, perde la qualifica di luce e può configurarsi come veduta soggetta al diverso regime.

Le vedute (prospetti): affaccio sul fondo del vicino

La veduta (o prospetto) è l'apertura che consente di guardare e affacciarsi sul fondo del vicino comodamente. Si tratta di finestre, balconi, terrazze, verande, lucernari sporgenti che permettano la visione orizzontale del fondo confinante. Le vedute sono soggette alle distanze legali degli artt. 905-907 c.c.: a) veduta diretta: minimo un metro e mezzo dalla linea di confine, misurato dalla parte esterna del muro o dal limite estremo del balcone (art. 905 c.c.); b) veduta laterale o obliqua: minimo settantacinque centimetri dalla linea di confine (art. 906 c.c.); c) servitù di veduta: chi ha acquisito il diritto di veduta (per titolo, usucapione, destinazione del padre di famiglia) impedisce al vicino di costruire a meno di tre metri (art. 907 c.c.). La distinzione tra veduta diretta e laterale dipende dalla posizione dell'apertura rispetto al confine: diretta se l'asse dell'affaccio è perpendicolare al confine; laterale se la visione del fondo del vicino richiede di sporgere il capo lateralmente.

La distinzione: criteri di qualificazione

La giurisprudenza si è ripetutamente occupata di stabilire criteri pratici per qualificare un'apertura come luce o veduta. I criteri principali sono: a) altezza dal pavimento: se l'apertura è collocata ad altezza tale da consentire l'affaccio con il corpo eretto (di norma sotto i due metri dal pavimento), è veduta; se più alta, è luce; b) possibilità di sporgersi: se l'apertura permette di sporgere il capo e di osservare il fondo del vicino in modo comodo e abituale, è veduta; c) presenza di balcone o davanzale praticabile: la presenza di un piano d'appoggio che agevoli l'affaccio configura veduta; d) caratteristiche fisiche dell'infisso: la presenza di grata e tela metallica conformi all'art. 901 c.c. orienta verso la qualificazione di luce. L'orientamento prevalente della Cassazione esamina oggettivamente la conformazione dell'apertura, prescindendo dall'intento del costruttore: ciò che conta è se l'apertura, in concreto, consente o no l'affaccio.

Le aperture in senso lato

L'art. 900 c.c. menziona anche le «aperture» in senso lato, intese come fori nel muro che servono unicamente a ricevere aria e luce. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della disciplina civilistica, ciò che non è veduta è luce, sicché le aperture in senso ampio (oculi, aperture circolari, feritoie) sono di norma assoggettate al regime delle luci ex artt. 901-904 c.c., con i relativi requisiti. Le aperture totalmente cieche (che lasciano passare solo aria), come gli sfiati di sottotetto o le bocche di lupo, possono restare fuori dal regime delle luci se non lasciano passare luce visibile.

Apertura abusiva di vedute: rimedi del vicino

Se il proprietario apre una veduta illegittima (a distanza inferiore a quella legale o senza titolo di servitù), il vicino può agire per: a) la chiusura dell'apertura o la sua trasformazione in luce conforme all'art. 901 c.c.; b) l'arretramento del muro o la modifica della struttura a distanza legale; c) il risarcimento del danno per il pregiudizio subito dalla violazione di riservatezza. L'azione è imprescrittibile in quanto reale, salva l'eventuale usucapione della servitù di veduta da parte del proprietario dell'apertura: se questi ha mantenuto l'apertura come veduta apparente e visibile per vent'anni (servitù apparente per la presenza di opere visibili — l'apertura stessa), può acquisire il diritto di mantenerla anche a distanza non legale ai sensi dell'art. 1158 c.c.

Luce irregolare e adeguamento

Le luci che non rispettino i requisiti dell'art. 901 c.c. (mancanza di grata, mancanza di tela metallica, altezza inferiore al minimo) devono essere adeguate. Il vicino può chiedere al proprietario dell'apertura di provvedere all'adeguamento; in caso di inerzia, può adire il giudice. L'art. 904 c.c. precisa che il vicino può costruire a confine senza obbligo di chiudere le luci dell'altro, ma la costruzione del vicino può comunque comportare la cessazione di fatto del passaggio di aria e luce attraverso la luce stessa, senza tutela ulteriore per il proprietario dell'apertura (le luci non costituiscono servitù: sono semplici aperture nel proprio muro).

Distinzione luce/veduta e Decreto Ministeriale 5 luglio 1975

Sul piano dei requisiti minimi di abitabilità, va considerato che il D.M. 5 luglio 1975 stabilisce dimensioni minime delle aperture nelle abitazioni, in particolare i requisiti di aerazione e illuminazione naturale (rapporto aeroilluminante non inferiore a un ottavo della superficie del pavimento). Tali requisiti possono entrare in conflitto con la disciplina civilistica delle vedute: un'apertura di dimensioni adeguate per l'abitabilità potrebbe non rispettare le distanze legali dell'art. 905 c.c. In tal caso, prevalgono le norme civilistiche nei rapporti tra privati, con possibile necessità di adeguamento architettonico (apertura su altro lato, chiusura e trasformazione in luce, ottenimento del consenso del vicino mediante servitù prediale).

Profili urbanistici e regolamenti edilizi

I regolamenti edilizi comunali possono prevedere distanze legali maggiori per le vedute o requisiti aggiuntivi per le luci (per esempio in zone storiche o di pregio paesaggistico). Tali norme si combinano con quelle civilistiche degli artt. 900-907 c.c.: il rispetto delle distanze codicistiche non esime dal rispetto di quelle regolamentari, e viceversa. Il rilascio del permesso di costruire o l'efficacia della SCIA in materia edilizia non esonera il proprietario dall'osservanza delle distanze civili: la giurisprudenza è ferma nel sostenere che il titolo amministrativo non incide sui rapporti privatistici di vicinato (Cassazione, orientamento costante).

Caso pratico: la finestra di Filippo e Mevia

Filippo possiede un edificio confinante con il giardino di Mevia. Vuole aprire una finestra al piano terra della propria abitazione, sul muro che guarda il fondo di Mevia. Il muro si trova a un metro dalla linea di confine. Soluzione: occorre distinguere se Filippo voglia aprire una veduta o una luce. Caso A — veduta: se la finestra è di tipo abituale (altezza dal pavimento di un metro, davanzale praticabile, possibilità di affaccio comodo), si configura come veduta diretta soggetta alla distanza legale di un metro e mezzo ex art. 905 c.c. Essendo il muro a solo un metro dal confine, l'apertura sarebbe illegittima. Mevia potrebbe agire per la chiusura o la trasformazione in luce. Caso B — luce: se Filippo apre una luce conforme all'art. 901 c.c. (collocata a due metri e mezzo dal pavimento, munita di grata di ferro a maglie inferiori a tre cmq e tela metallica fitta), l'apertura è lecita e non soggetta alle distanze degli artt. 905-907 c.c. Caso C — usucapione: se Filippo avesse aperto la veduta da oltre vent'anni e Mevia non si fosse mai opposta, Filippo potrebbe invocare l'usucapione della servitù di veduta ex art. 1158 c.c., consolidando l'apertura anche a distanza non legale. Caso D — servitù volontaria: Filippo e Mevia possono stipulare un atto pubblico di costituzione di servitù prediale di veduta a favore del fondo di Filippo, trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643 c.c., con eventuale corrispettivo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra luce e veduta nel codice civile?

La luce è apertura che consente il passaggio di aria e luce senza permettere l'affaccio sul fondo del vicino (art. 901 c.c., requisiti di altezza, grata e tela metallica). La veduta consente di affacciarsi e osservare il fondo del vicino, soggetta alle distanze legali degli artt. 905-907 c.c.

Quali sono i requisiti tecnici delle luci ex art. 901 c.c.?

Altezza minima dal pavimento di due metri e mezzo (due metri ai piani superiori), altezza dal suolo del fondo vicino di due metri e mezzo, grata di ferro a maglie non superiori a tre centimetri quadrati e tela metallica fitta. Senza tali requisiti, l'apertura perde la qualifica di luce.

A quale distanza dal confine si può aprire una veduta diretta?

A minimo un metro e mezzo dalla linea di confine ai sensi dell'art. 905 c.c., misurato dalla parte esterna del muro o dal limite estremo del balcone. Per la veduta laterale o obliqua la distanza minima è di settantacinque centimetri ex art. 906 c.c.

Cosa può fare il vicino se viene aperta una veduta illegittima?

Può agire per la chiusura dell'apertura o la sua trasformazione in luce, per l'arretramento del muro a distanza legale e per il risarcimento del danno. L'azione è imprescrittibile in quanto reale, salva l'eventuale usucapione della servitù di veduta ex art. 1158 c.c.

Si può acquisire per usucapione il diritto di mantenere una veduta a distanza inferiore?

Sì. La veduta è servitù apparente (l'apertura stessa è opera visibile) e può essere usucapita con vent'anni di possesso pacifico, pubblico e continuato ex art. 1158 c.c. La servitù acquisita impedisce al vicino di costruire a meno di tre metri ex art. 907 c.c.

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A cura di
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