Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 898 c.c. – Comunione di siepi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

In sintesi

  • L'art. 898 c.c. presume la comunione delle siepi che servono di divisione tra due fondi, salvo prova contraria.
  • La presunzione opera per ogni tipo di siepe divisoria: arborea, arbustiva, di filo metallico con piante rampicanti, di rete e siepe vegetale combinata.
  • Le spese di manutenzione (potature, riparazioni, sostituzioni) sono a carico dei comproprietari in proporzione delle quote, ordinariamente metà ciascuno.
  • La prova contraria può risultare da titoli di proprietà o da segni esterni di proprietà esclusiva (siepe piantata interamente sul fondo di uno solo, manutenzione esclusiva, presenza di recinzione propria all'esterno della siepe).
  • La disciplina si coordina con l'art. 880 c.c. (presunzione muro comune), con l'art. 897 c.c. (fossi) e con l'art. 899 c.c. (alberi sul confine).

Commento all'art. 898 c.c., Comunione di siepi

L'art. 898 c.c. completa il sistema delle pertinenze divisorie naturali presumendo la comunione delle siepi che servono di divisione tra due fondi, salvo prova contraria. Si tratta di una norma di immediato riflesso pratico in tutto il contesto agricolo e suburbano italiano: le siepi sono storicamente la modalità più diffusa di delimitazione dei fondi rustici, e regolarne la titolarità è essenziale per disciplinare gli oneri di manutenzione, le facoltà di taglio e di rinnovo, le modalità di estinzione del confine vivente. La disposizione segue la stessa logica dell'art. 897 c.c. sui fossi: ciò che si presenta materialmente come elemento divisorio si presume comune ai due proprietari, fino a prova contraria.

Nozione di siepe divisoria

La siepe è un elemento vegetale di confine costituito da arbusti, alberi di non alto fusto, piante rampicanti o combinazioni di queste, posto sul confine o lungo il confine tra due fondi. La giurisprudenza ha qualificato come siepe ai fini dell'art. 898 c.c. anche le siepi miste (parte vegetale e parte recinzione artificiale: filo metallico con rampicanti, palizzata con sempreverdi addossati) e le siepi formate da specie diverse intrecciate. Non rilevano specifici criteri botanici di composizione: ciò che conta è la funzione divisoria assolta dalla siepe. Le siepi possono essere di lauroceraso, prugnolo, biancospino, ligustro, alloro, photinia, oleandro, sempreverdi (cipresso di Leyland, tuia), rampicanti come edera o glicine. Possono raggiungere altezze variabili e composizioni complesse, restando assoggettate al regime presuntivo dell'art. 898 c.c.

La presunzione di comunione

La presunzione di comunione opera iuris tantum: ciascun proprietario confinante è presunto comproprietario della siepe per metà, fino a prova contraria. Si applicano le norme generali sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.): ciascun comproprietario può fare uso della siepe compatibilmente con la sua destinazione e con il pari uso dell'altro (art. 1102 c.c.), partecipa alle spese di manutenzione in proporzione della quota (art. 1104 c.c.), interviene nelle decisioni amministrative. La presunzione di comunione fornisce una regola di certezza che evita la frequente impossibilità di provare la titolarità storica di una siepe che è spesso preesistente alle attuali proprietà o piantata da generazioni di proprietari succedutisi.

La prova contraria

La prova contraria che esclude la comunione può consistere in: a) titoli di proprietà (atto di acquisto o di divisione che attribuisca la siepe a uno solo dei due fondi); b) segni esterni di proprietà esclusiva, di cui la giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi tipiche: piantagione della siepe interamente sul fondo di uno solo (le radici e i tronchi si trovano in un solo lato del confine), manutenzione esclusiva e prolungata, presenza di una recinzione propria (filo, rete, muretto) di pertinenza esclusiva di uno dei vicini posizionata oltre la siepe, accesso alla siepe possibile da un solo lato, segnaletica catastale che evidenzi la pertinenza unilaterale. Spetta al vicino che invoca la proprietà esclusiva fornire prova di tali elementi.

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione della siepe comune (potature stagionali, riparazioni dei tratti deteriorati, sostituzioni delle piante morte, irrigazioni straordinarie nei periodi di siccità) sono ripartite tra i comproprietari in proporzione alle quote (di norma metà ciascuno). Si applicano gli artt. 1104-1108 c.c. La rinuncia alla comunione, secondo l'analogia con l'art. 882 c.c. per il muro comune, consente al comproprietario di sottrarsi alle spese future cedendo la propria quota all'altro vicino, purché non si tratti di spese già anticipate per la sua quota o sostenute per il suo esclusivo interesse. Le decisioni ordinarie di manutenzione si prendono a maggioranza calcolata per quote (art. 1105 c.c.); le innovazioni significative (sostituzione totale della siepe con altra di specie diversa, riduzione drastica dell'altezza) richiedono maggioranze qualificate (art. 1108 c.c.) o l'unanimità nei casi di disposizione.

Coordinamento con l'art. 880 c.c. sul muro comune

L'art. 898 c.c. opera in modo parallelo all'art. 880 c.c. che presume la comunione del muro divisorio tra due fondi. Quando la siepe è affiancata da un muro o da una recinzione, occorre stabilire quale dei due elementi assolva alla funzione divisoria principale: di norma è la siepe se essa è preesistente e più consistente, è il muro se questo è la struttura principale e la siepe è solo ornamentale addossata. La giurisprudenza tende a riconoscere natura divisoria all'elemento materialmente sul confine, applicando la presunzione propria di quell'elemento (muro o siepe). Sono possibili anche regimi misti: muro comune con siepe ornamentale di proprietà esclusiva di un vicino.

Tutela della siepe comune e potere di taglio

Ciascun comproprietario può procedere alle potature della siepe nei limiti del suo uso compatibile (art. 1102 c.c.), facendole eseguire a propria cura ma chiedendo poi all'altro la quota di spesa. Le potature di pulizia ordinaria si presumono nell'interesse comune; le potature drastiche o le sostituzioni di piante richiedono concertazione tra i comproprietari. Il taglio integrale della siepe (eliminazione totale del confine vivente) richiede l'accordo dei due comproprietari e non può essere compiuto unilateralmente: chi tagliasse la siepe senza il consenso dell'altro risponderebbe per danni e ne dovrebbe il ripristino. La giurisprudenza ha affermato che anche la sostituzione di parti significative con specie diverse richiede il consenso, perché incide sulla natura del bene comune.

Distanze e altezze: rapporto con l'art. 892 c.c.

Per le siepi comuni piantate sul confine, le distanze dell'art. 892 c.c. non operano nel senso di vietare la siepe (che è sul confine per definizione di comunione), ma rilevano per le piante che la compongono se di altezza non contenuta. Le specie arboree di alto fusto incluse in siepe (per esempio cipressi di altezza notevole) restano soggette al regime ordinario delle distanze se sviluppano altezza tale da equipararsi a piante di alto fusto. La giurisprudenza tendenzialmente esclude però l'applicabilità dell'art. 892 c.c. alle siepi che mantengono carattere arbustivo, anche se composte da specie potenzialmente arboree, perché la potatura periodica conserva la natura della siepe.

Estinzione della comunione e usucapione

La comunione della siepe può estinguersi per rinuncia, accordo di soppressione (con eventuale sostituzione con altra recinzione condivisa o esclusiva), divisione materiale ove possibile (di norma incompatibile con la funzione divisoria, salvo riparto per metratura). L'usucapione della proprietà esclusiva da parte di uno dei vicini è possibile con possesso ad excludendum pacifico, pubblico, continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.): manutenzione esclusiva con esclusione dell'altro, piantagione di nuove specie senza concertazione, segnaletica di proprietà esclusiva non contestata. La prova dell'usucapione richiede dimostrazione rigorosa del comportamento ad excludendum, non bastando la mera prevalenza nella cura della siepe.

Caso pratico: la siepe di lauroceraso tra Caio e Mevia

Caio e Mevia possiedono due ville a schiera contigue in zona residenziale. Lungo il confine tra i due giardini corre da quindici anni una siepe di lauroceraso di tre metri di altezza, piantata dai precedenti proprietari. Nessuno dei rispettivi atti di acquisto menziona la siepe. Soluzione: ai sensi dell'art. 898 c.c., la siepe si presume comune. Le spese di potatura annuale (di norma 200-300 euro) sono ripartite metà ciascuno; ciascun comproprietario può procedere alla potatura della propria parte. Variante 1, segno esterno: se la siepe fosse stata piantata interamente sul fondo di Caio (con tronchi e radici tutti dentro il suo terreno) e a confine vi fosse una recinzione propria di Caio, la siepe sarebbe di sua proprietà esclusiva; Mevia non vi avrebbe diritto di uso né dovere di spesa. Variante 2, disaccordo: se Mevia volesse abbattere la siepe per sostituirla con una recinzione metallica e Caio si opponesse, occorrerebbe l'accordo o l'autorizzazione giudiziale ex art. 1105 c.c. La rinuncia di Mevia alla comunione (analogica art. 882 c.c.) le consentirebbe di sottrarsi alle spese future, ma non di imporre l'eliminazione della siepe. Variante 3, usucapione: se Caio per oltre vent'anni avesse potato e curato la siepe in modo esclusivo, vietando a Mevia di intervenire e Mevia avesse tollerato, Caio potrebbe invocare l'usucapione della proprietà esclusiva.

Domande frequenti

L'art. 898 c.c. presume la comunione di tutte le siepi tra fondi confinanti?

Sì, di tutte le siepi che servono di divisione tra due fondi, indipendentemente dalla specie botanica e dalla composizione (vegetale, mista, con elementi artificiali integrati). La presunzione opera salvo prova contraria con titoli o segni esterni di proprietà esclusiva.

Come si dimostra che una siepe non è comune ma di proprietà esclusiva?

Con titoli di proprietà che la attribuiscano a uno solo o con segni esterni: siepe piantata interamente sul fondo di uno solo, presenza di una recinzione propria oltre la siepe, manutenzione esclusiva documentata, accesso possibile da un solo lato.

Chi paga le spese di potatura della siepe comune?

I comproprietari le ripartiscono pro quota, di norma metà ciascuno. Si applica l'art. 1104 c.c. La rinuncia alla comunione (analogica all'art. 882 c.c. per il muro) consente di sottrarsi alle spese future cedendo la quota all'altro.

Posso eliminare la siepe comune se non mi piace?

No, l'eliminazione della siepe comune richiede il consenso dell'altro comproprietario. Si tratta di un atto di disposizione che incide sulla natura del bene comune (art. 1108 c.c.). In caso di disaccordo, occorre adire il giudice per la decisione.

Si può usucapire la proprietà esclusiva della siepe comune?

Sì, con possesso ad excludendum pacifico, pubblico, continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.): manutenzione esclusiva, interventi senza concertazione, segnaletica di proprietà esclusiva tollerata dall'altro vicino. La prova è rigorosa e non basta la sola prevalenza nella cura.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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