Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 896-bis c.c. – Distanze minime per gli apiari

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione .

In sintesi

  • Apiari devono mantenere 10 metri dalle strade pubbliche e 5 metri dai confini di proprietà.
  • Le distanze non sono obbligatorie se c'è dislivello di almeno 2 metri o ripari fisici di altezza minima 2 metri.
  • Un chilometro di distanza è richiesto da impianti industriali saccariferi.
  • Gli accordi tra il proprietario dell'apiario e il confinante possono derogare alle distanze.
Indice dei contenuti

Apiari devono mantenere dieci metri da strade pubbliche e cinque metri dai confini, salvo dislivelli, ripari o accordi tra proprietari.

Ratio

L'articolo 896-bis stabilisce distanze minime che gli apiari devono mantenere da strade pubbliche e da confini di proprietà pubblica e privata, al fine di proteggere la sicurezza dei cittadini e il diritto dei proprietari confinanti a non essere esposti al pericolo derivante dalle api. La ratio è quella di bilanciare il diritto del proprietario a condurre attività apicoltura con la protezione delle persone circostanti e della proprietà altrui.

Analisi

Gli apiari devono stare a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubblica o privata. Tuttavia, il rispetto di queste distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e il luogo protetto esista un dislivello di almeno 2 metri, oppure se siano interposti muri, siepi o altri ripari idonei a impedire il passaggio delle api, purché tali ripari abbiano altezza minima di 2 metri. Questa eccezione consente di mantenere apiari anche in prossimità di proprietà altrui, purché la separazione fisica sia idonea a contenere le api. Rimangono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate (proprietario dell'apiario e confinante), i quali possono derogare completamente alle distanze minime. Per gli impianti industriali saccariferi, è richiesta una distanza minima di 1 chilometro, per motivi di conflitto con la conservazione delle api stesse.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i proprietari di apiari, indipendentemente dalla scala di attività (hobbysta, professionale, commerciale). Si applica tanto alle aree rurali quanto alle aree urbane. Le eccezioni (dislivelli, ripari) si applicano se effettivamente presenti e idonee. L'accordo tra le parti consente una totale deroga alle distanze.

Connessioni

L'articolo 896-bis si connette alle norme generali sul diritto di proprietà e di comproprietà (articoli 832-843 c.c.), ai vincoli di destinazione d'uso secondo il diritto urbanistico, e ai principi di ragionevolezza negli esercizi di diritti limitrofi secondo il Codice Civile.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Caso 1, Tizio possiede un terreno rurale e installa un apiario a 8 metri dal confine della proprietà confinante di Caio. Viola l'articolo 896-bis. Tuttavia, se tra l'apiario e il confine esiste un muro di 2,5 metri di altezza che divide le due proprietà, la distanza non è più obbligatoria. Caso 2, Sempronio conduce un'attività apicoltura in un'area suburbana. Il suo apiario dista 7 metri dalla strada pubblica. Viola l'articolo 896-bis (distanza minima 10 metri). Se le api causano danni a persone o a proprietà altrui (ad esempio punture a bambini), Sempronio è responsabile per il danno.

Domande frequenti

Qual è la distanza minima che un apiario deve mantenere da una strada pubblica?

La distanza minima è di 10 metri. Questa distanza serve a proteggere i passanti da eventuali attacchi delle api o da sciami che attraversano la strada.

Se un proprietario di apiario firma un accordo con il confinante, può installare l'apiario a distanza inferiore ai 5 metri?

Sì, l'articolo 896-bis prevede che 'sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.' Un accordo scritto e sottoscritto da entrambi consente una derogazione totale alle distanze minime.

Che altezza deve avere un riparo (muro o siepe) per escludere l'obbligo di distanza?

Almeno 2 metri di altezza. Il riparo deve essere anche continuo (senza soluzioni di continuità) e idoneo a impedire il passaggio delle api, secondo una valutazione caso per caso.

Se un dislivello di 2 metri separa l'apiario dal confine altrui, le distanze sono ridotte?

Sì, se il dislivello è di almeno 2 metri (es. l'apiario è su un pendio e il confine è in basso), l'obbligo di distanza cessa. Il dislivello serve come barriera naturale alle api.

Quale distanza deve essere mantenuta da un impianto industriale saccarifero?

La norma prescrive un chilometro di distanza. Questa distanza è molto superiore alle normali distanze minime e riflette il conflitto tra apicoltura e zucchifici, dove le api potrebbero danneggiarsi entrando in contatto con i processi di lavorazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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