← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 889 c.c. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

In vigore

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Chi apre pozzi, cisterne o fosse di latrina/concime deve rispettare una distanza minima di due metri dal confine, misurata dal perimetro interno dell'opera.
  • La distanza di due metri vale anche quando sul confine è presente un muro divisorio.
  • Per i tubi di acqua (pura o lurida), gas e condutture simili e relative diramazioni la distanza minima dal confine è di un metro.
  • Le distanze legali sono inderogabili verso il basso ma i regolamenti locali possono imporre distanze maggiori.
  • La norma tutela il fondo confinante da contaminazioni, umidità e cedimenti strutturali causati dalle opere ipogee.
  • In caso di violazione il vicino può chiedere la riduzione in pristino e il risarcimento del danno.

Distanze minime per pozzi, cisterne, fosse e tubi: tutela del fondo confinante

L'art. 889 c.c. disciplina le distanze obbligatorie che devono rispettare le opere ipogee — pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime, tubazioni — rispetto al confine con il fondo vicino. La norma persegue una finalità di tutela ambientale e strutturale: impedire che liquidi, gas o cedimenti possano danneggiare il fondo confinante.

Distanza di due metri: opere contenitive e di raccolta

Per pozzi, cisterne e fosse di latrina o di concime la distanza minima è di due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dell'opera. Il riferimento al perimetro interno (e non esterno) è significativo: la distanza si misura dal lato interno della struttura, quello a contatto con il liquido o il materiale contenuto, garantendo così uno spessore di terreno sufficiente a prevenire infiltrazioni.

La distanza deve essere rispettata anche in presenza di un muro divisorio sul confine: il muro non funge da barriera sufficiente e non consente di ridurre la distanza prescritta.

Distanza di un metro: tubazioni e condutture

Per i tubi di acqua pura o lurida, del gas e condutture simili — comprese le diramazioni — la distanza minima è ridotta a un metro dal confine. La soglia inferiore è giustificata dal profilo costruttivo delle condutture, che presentano un rischio di dispersione minore rispetto a pozzi e fosse aperte.

Ruolo dei regolamenti locali

La norma fa salve le disposizioni dei regolamenti locali, che possono imporre distanze maggiori in ragione di specifiche condizioni idrogeologiche, ambientali o urbanistiche del territorio. I regolamenti edilizi comunali, i piani di tutela delle acque e la normativa igienico-sanitaria (D.Lgs. 152/2006 per la parte acque) possono quindi integrare o aggravare i minimi codicistici, ma non ridurli.

Violazione e rimedi

In caso di inosservanza delle distanze, il vicino danneggiato può agire in giudizio chiedendo la riduzione in pristino (rimozione o spostamento dell'opera) e il risarcimento del danno eventualmente subito. La violazione delle distanze stabilite dall'art. 889 c.c. integra anche un illecito edilizio sanzionabile dalle autorità comunali. Si coordina con l'art. 844 c.c. per le immissioni liquide e gassose che possono derivare da opere realizzate in violazione delle distanze.

Domande frequenti

A quanti metri dal confine si deve costruire un pozzo o una cisterna?

Almeno due metri, misurati tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dell'opera (art. 889, comma 1, c.c.).

La presenza di un muro sul confine riduce la distanza obbligatoria?

No. La distanza di due metri si applica anche quando sul confine esiste un muro divisorio (art. 889, comma 1, c.c.).

Qual è la distanza minima per i tubi del gas o dell'acqua dal confine?

Un metro dal confine, sia per i tubi di acqua pura o lurida, sia per quelli del gas e condutture simili, comprese le diramazioni (art. 889, comma 2, c.c.).

I regolamenti comunali possono imporre distanze diverse da quelle del codice civile?

Sì, ma solo in aumento: i regolamenti locali possono prescrivere distanze maggiori, non inferiori ai minimi stabiliti dall'art. 889 c.c.

Cosa può fare il vicino se le distanze non vengono rispettate?

Può agire in giudizio per ottenere la riduzione in pristino (spostamento o rimozione dell'opera) e il risarcimento del danno subito.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.