Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 886 c.c. – Costruzione del muro di cinta
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 885 - Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune→Cod. civ. art. 887 - Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro→Articolo 888 Codice Civile: Esonero dal contributo nelle spese→Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune→Articolo 889 Codice Civile: Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi→Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune→Art. 890 c.c.: Distanze per fabbriche e depositi nocivi o perico→Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Muro di cinta: obbligo di contribuzione nei centri abitati
L'art. 886 c.c. attribuisce a ciascun proprietario il diritto di costringere il vicino a concorrere per metà nelle spese di costruzione del muro di cinta che separa le rispettive case, cortili e giardini ubicati negli abitati. Si tratta di un'azione di carattere reale, esercitabile nei confronti del proprietario del fondo confinante.
Ambito di applicazione: solo negli abitati
Il presupposto territoriale è essenziale: la norma si applica ai fondi situati negli abitati, intesi come agglomerati urbani con continuità edilizia. Non trova applicazione in zone agricole o extraurbane, dove non sussiste la medesima esigenza di delimitazione tra proprietà contigue destinate a uso civile o commerciale.
Altezza del muro
In assenza di diverse disposizioni dei regolamenti locali o di accordo tra le parti, l'altezza legale è fissata in tre metri. I regolamenti edilizi comunali, spesso integrati con prescrizioni del Piano Regolatore Generale, possono stabilire altezze diverse, sia superiori che inferiori. La convenzione tra privati può liberamente derogare alla misura legale, purché rispetti eventuali limiti pubblicistici.
Ripartizione delle spese
Le spese di costruzione si dividono in parti uguali tra i due confinanti. Chi intende costruire il muro deve avvisare il vicino e dargli la possibilità di contribuire; se il vicino si rifiuta ingiustificatamente, si potrà agire in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della quota. La giurisprudenza ha chiarito che il diritto a ottenere il contributo nasce al momento della costruzione del muro, non prima.
Natura giuridica del muro costruito
Il muro di cinta edificato in esecuzione dell'art. 886 c.c. diventa muro comune ai sensi dell'art. 880 c.c., con la conseguenza che entrambi i proprietari ne condividono la proprietà per tutta l'altezza e sono tenuti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in proporzione alle rispettive quote.
Coordinamento normativo
La disciplina si raccorda con gli artt. 873 ss. c.c. sulle distanze nelle costruzioni, con l'art. 874 c.c. sull'acquisto della comunione, e con l'art. 887 c.c. per i fondi a dislivello. Il DM 1444/1968 fissa distanze minime tra edifici nelle zone urbanistiche che possono incidere anche sulla collocazione dei muri di cinta.
Domande frequenti
Il diritto di costringere il vicino alla costruzione del muro di cinta vale anche in campagna?
No. L'art. 886 c.c. si applica solo ai fondi situati negli abitati (centri urbani); per i fondi rurali non esiste analogo obbligo legale.
Qual è l'altezza minima del muro di cinta?
Tre metri, salvo diversa previsione dei regolamenti locali o di una convenzione tra le parti (art. 886, comma 2, c.c.).
Come si ripartiscono le spese di costruzione del muro di cinta?
Le spese si dividono in parti uguali (50%) tra i due proprietari confinanti.
Il muro di cinta costruito a spese comuni è di proprietà comune?
Sì, diventa muro comune ai sensi dell'art. 880 c.c., con conseguente comunione della proprietà e ripartizione delle spese di manutenzione.
Cosa succede se il vicino si rifiuta di contribuire?
Chi ha costruito il muro può agire in giudizio per ottenere la condanna del vicino al pagamento della propria quota di spesa.