Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 883 c.c. – Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 882 - Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune→Cod. civ. art. 884 - Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis→Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune→Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio→Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta→Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o→Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati→Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi abbatte il proprio edificio appoggiato al muro comune deve riparare i danni causati dalla demolizione prima di poter essere liberato dagli obblighi di comunione. Non può «scaricare» il costo del proprio cantiere sul vicino.
Fattispecie e ratio
L'art. 883 c.c. disciplina un caso specifico: quello in cui uno dei comproprietari del muro comune abbatte il proprio edificio appoggiato al muro. La demolizione di un edificio causa inevitabilmente danni al muro comune (scalfitture, lesioni, esposizione delle parti murarie prima interne, necessità di intonacatura del lato lasciato libero, ecc.). La norma impone al demolente di risarcire questi danni prima di potersi liberare dagli obblighi di contribuzione alle spese future del muro.
Obblighi del proprietario che abbatte
Il proprietario che demolisce l'edificio deve: (a) rifondere le spese di riparazione e ricostruzione necessarie per rimettere il muro nelle condizioni preesistenti alla demolizione; (b) intonacare il lato del muro rimasto esperto dalla demolizione; (c) rimuovere eventuali strutture (travi, catene, incastri) lasciate nel muro dalla costruzione abbattuta. Solo dopo aver adempiuto questi obblighi può ritenersi liberato dagli obblighi futuri. La valutazione delle spese è tecnica e, in caso di contestazione, si procede con perizia.
Liberazione dagli obblighi futuri
Con l'abbattimento e il risarcimento dei danni, il proprietario che demolisce si libera dall'obbligo di contribuire alle future spese di manutenzione e riparazione del muro (art. 882 c.c.). Questo è coerente: se non ha più un edificio appoggiato al muro, non ha più interesse alla comunione e può «uscire» da essa cedendo la sua quota al vicino. Il meccanismo è simile alla rinuncia liberatoria dell'art. 882, con in più l'obbligo di risarcire i danni causati dalla demolizione.
Differenze con l'art. 882
L'art. 882 prevede la rinuncia liberatoria in via preventiva (prima che si rendano necessarie le riparazioni). L'art. 883 si applica quando la necessità di riparazione nasce dall'abbattimento dell'edificio del comproprietario: è una liberazione successiva, condizionata al previo risarcimento dei danni. La differenza pratica è che nell'art. 883 il comproprietario è sia il beneficiario della liberazione sia l'autore del danno che deve risarcire.
Connessioni con altre norme
L'art. 883 va letto con l'art. 882 (riparazioni del muro comune e rinuncia liberatoria), l'art. 880 (presunzione di comunione) e l'art. 2043 (responsabilità extracontrattuale per danni).
Domande frequenti
Se demolisco il mio edificio appoggiato al muro comune, devo pagare qualcosa al vicino?
Sì. Devi rifondere al vicino le spese di riparazione e ricostruzione del muro necessarie per rimediare ai danni causati dalla demolizione (art. 883 c.c.). Devi ad esempio intonacare il lato esposto e riparare le lesioni. Solo dopo aver risarcito i danni puoi liberarti dagli obblighi di comunione.
Dopo aver abbattuto il mio edificio e risarcito i danni, devo ancora contribuire alle spese del muro?
No. Dopo aver adempiuto gli obblighi risarcitori, sei liberato dagli obblighi futuri di contribuzione alle spese del muro (art. 882 c.c.). Cedendo la tua quota al vicino, esci dalla comunione del muro.
Come si calcolano i danni al muro comune causati dalla demolizione?
I danni si calcolano in base alle spese necessarie per riportare il muro nelle condizioni preesistenti alla demolizione: intonacatura del lato esposto, riparazione di lesioni, rimozione di travi e incastri, ecc. In caso di contestazione sull'entità dei danni si nomina un perito tecnico.
Qual è la differenza tra la rinuncia liberatoria dell'art. 882 e la liberazione dell'art. 883?
La rinuncia ex art. 882 è preventiva: il comproprietario rinuncia alla quota prima che siano necessarie riparazioni, per non doverle pagare. La liberazione ex art. 883 è successiva all'abbattimento: il comproprietario esce dalla comunione dopo aver demolito il proprio edificio e risarcito i danni causati dalla demolizione.
Posso abbattere il mio edificio senza avvisare il vicino proprietario del muro comune?
Puoi farlo, ma resti obbligato a risarcire tutti i danni al muro comune causati dalla demolizione (art. 883 c.c.). È consigliabile avvisare il vicino e concordare le modalità di riparazione prima di iniziare i lavori, per evitare contestazioni successive sull'entità dei danni.