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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Ogni comproprietario può alzare il muro comune a proprie spese, sia per la costruzione che per la conservazione della parte sopraelevata.
  • Il vicino può rendere comune la parte sopraelevata ai sensi dell'art. 874 c.c., pagando il valore proporzionale.
  • Se il muro non regge la sopraedificazione, chi esegue i lavori deve ricostruirlo o rinforzarlo interamente a sue spese.
  • Il maggiore spessore necessario va costruito sul suolo proprio; solo per esigenze tecniche è ammesso occupare il suolo del vicino, con obbligo di indennizzo.
  • In caso di occupazione del suolo del vicino, questi ha diritto anche al valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
  • Nel calcolo del valore della parte sopraelevata si computano anche le spese di ricostruzione o rafforzamento sostenute.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 885 c.c. Innalzamento del muro comune

In vigore

Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874. Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Commento

Indice dei contenuti

Innalzamento del muro comune: diritti e obblighi del comproprietario

L'art. 885 c.c. regola uno dei casi più frequenti di intervento sul muro comune: l'innalzamento unilaterale da parte di uno dei comproprietari. La norma bilancia la libertà edificatoria del singolo con la tutela del vicino, stabilendo un regime di spese e di indennità preciso.

Chi sostiene i costi?

Il principio cardine è che chi alza paga: tutte le spese di costruzione e di futura conservazione della parte sopraelevata gravano esclusivamente sul comproprietario che esegue i lavori. Il vicino non è tenuto a contribuire, ma può scegliere di acquisire la comunione della nuova porzione ai sensi dell'art. 874 c.c., corrispondendo il valore calcolato al momento dell'acquisto.

Idoneità statica del muro

Prima di procedere, chi intende sopraelevare deve verificare se il muro esistente è strutturalmente idoneo. In caso contrario, l'obbligo di ricostruzione o rinforzo ricade interamente su di lui. Non è ammesso scaricare tali oneri sul vicino, che resta terzo rispetto alla scelta edificatoria altrui.

Maggiore spessore e occupazione del suolo

Quando la sopraedificazione richiede uno spessore superiore a quello del muro originario, la regola è che l'ampliamento avvenga sul suolo proprio. Solo ragioni tecniche oggettive consentono di sconfinare sul suolo del vicino; in tal caso scatta l'obbligo di indennizzo per ogni danno prodotto e, in più, il vicino ha diritto a ricevere il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore (comma 5). Il muro risultante, sia esso ricostruito o ingrossato, rimane di proprietà comune.

Calcolo del valore ai fini della comunione

Se il vicino decide successivamente di acquisire la comunione della parte sopraelevata, il valore da corrispondere non comprende solo il costo della sopraelevazione in senso stretto, ma anche le spese eventualmente sostenute per la ricostruzione o il rafforzamento del muro. Questo evita che chi ha sopportato costi aggiuntivi per rendere il muro idoneo rimanga senza ristoro al momento dell'acquisto della comunione da parte del vicino.

Coordinamento con altre norme

L'art. 885 c.c. si inserisce nel sistema delle distanze e dei rapporti di vicinato disciplinato dagli artt. 873-907 c.c. In particolare, l'art. 874 c.c. governa l'acquisto della comunione del muro, l'art. 875 c.c. regolamenta la comproprietà del muro di cinta, mentre l'art. 844 c.c. tutela il fondo dalle immissioni. I regolamenti edilizi comunali e il DM 1444/1968 possono fissare limiti di altezza o distanze ulteriori rispetto alla disciplina codicistica.

Domande frequenti

Chi paga le spese di manutenzione della parte sopraelevata del muro comune?

Le spese di costruzione e di conservazione della parte sopraedificata gravano interamente su chi ha eseguito l'innalzamento, ai sensi dell'art. 885, comma 1, c.c.

Il vicino può opporsi all'innalzamento del muro comune?

No, il comproprietario ha il diritto potestativo di alzare il muro comune. Il vicino può però esercitare il diritto di rendere comune la nuova porzione pagandone il valore (art. 874 c.c.).

Cosa succede se il muro non è strutturalmente adatto alla sopraelevazione?

Chi esegue i lavori è obbligato a ricostruire o rinforzare il muro a sue spese, senza poter coinvolgere il vicino nei costi aggiuntivi.

È possibile costruire il maggiore spessore sul suolo del vicino?

Solo se esigenze tecniche lo impongono. In tal caso il vicino ha diritto all'indennizzo per i danni e al valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore (art. 885, comma 5, c.c.).

Come si calcola il valore della parte sopraelevata quando il vicino vuole acquistarne la comunione?

Si tiene conto sia del costo della sopraelevazione sia delle eventuali spese sostenute per la ricostruzione o il rafforzamento del muro preesistente (art. 885, ultimo comma, c.c.).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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