Autore: Andrea Marton

  • Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove

    Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove

    Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

    Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

    Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo …

    che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

  • Articolo 344 Codice di Procedura Civile: Intervento in appello

    Articolo 344 Codice di Procedura Civile: Intervento in appello

    Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

  • Art. 343 c.p.c.: Modo e termine dell’appello incidentale

    Art. 343 c.p.c.: Modo e termine dell’appello incidentale

    Art. 343 c.p.c. – Modo e termine dell’appello incidentale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’articolo 347 .

    Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.

  • Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello

    Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello

    Art. 342 c.p.c. – Forma dell’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

    1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

    2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

  • Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Art. 341 c.p.c. – Giudice dell’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • Art. 340 c.p.c.: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze n

    Art. 340 c.p.c.: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze n

    Art. 340 c.p.c. – Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Contro le sentenze previste dall’art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

    Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello .

  • Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma.

    È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

  • Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp

    Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp

    Art. 338 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

  • Art. 337 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Art. 337 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

    Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

  • Art. 336 c.p.c.: Effetti della riforma o della cassazione

    Art. 336 c.p.c.: Effetti della riforma o della cassazione

    Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

  • Art. 335 c.p.c.: Riunione delle impugnazioni separate

    Art. 335 c.p.c.: Riunione delle impugnazioni separate

    Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

  • Art. 334 c.p.c.: Impugnazioni incidentali tardive

    Art. 334 c.p.c.: Impugnazioni incidentali tardive

    Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

    In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.