Autore: Andrea Marton

  • Articolo 874 Codice Civile: Comunione forzosa del muro sul confine

    Articolo 874 Codice Civile: Comunione forzosa del muro sul confine

    Art. 874 c.c. Comunione forzosa del muro sul confine

    In vigore

    Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

  • Art. 875 c.c.: Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Art. 875 c.c.: Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Art. 875 c.c. – Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

    Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro un termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

  • Articolo 876 Codice Civile: Innesto nel muro sul confine

    Articolo 876 Codice Civile: Innesto nel muro sul confine

    Art. 876 c.c. – Innesto nel muro sul confine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’art. 874, ma deve pagare un’indennità per l’innesto.

  • Articolo 877 Codice Civile: Costruzioni in aderenza

    Articolo 877 Codice Civile: Costruzioni in aderenza

    Art. 877 c.c. – Costruzioni in aderenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

    Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

  • Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta

    Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta

    Art. 878 c.c. – Muro di cinta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873.

    Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

  • Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o

    Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o

    Art. 879 c.c. – Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall’art. 877.

    Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

  • Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio

    Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio

    Art. 880 c.c. – Presunzione di comunione del muro divisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

    Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

  • Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis

    Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis

    Art. 881 c.c. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

    In vigore

    divisorio Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

  • Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune

    Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune

    Art. 882 c.c. Riparazioni del muro comune

    In vigore

    Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

  • Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c. – Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

  • Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c. – Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

    Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.

  • Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Art. 885 c.c. Innalzamento del muro comune

    In vigore

    Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874. Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.