Autore: Andrea Marton

  • Art. 850 c.c.: Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

    Art. 850 c.c.: Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

    Art. 850 c.c. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

    In vigore

    Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

  • Articolo 851 Codice Civile: Trasferimenti coattivi

    Articolo 851 Codice Civile: Trasferimenti coattivi

    Art. 851 c.c. – Trasferimenti coattivi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.

    Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

  • Articolo 852 Codice Civile: Terreni esclusi dai trasferimenti

    Articolo 852 Codice Civile: Terreni esclusi dai trasferimenti

    Art. 852 c.c. – Terreni esclusi dai trasferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dai trasferimenti coattivi previsti dall’articolo precedente sono esclusi:

    1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

    2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;

    3) le aree fabbricabili;

    4) gli orti, i giardini, i parchi;

    5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

    6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

    7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.

  • Articolo 853 Codice Civile: Trasferimento dei diritti reali

    Articolo 853 Codice Civile: Trasferimento dei diritti reali

    Art. 853 c.c. – Trasferimento dei diritti reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.

    Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

    Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca su una quota, l’immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell’ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all’ipoteca medesima.

  • Art. 854 c.c.: Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

    Art. 854 c.c.: Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

    Art. 854 c.c. – Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il piano di riordinamento dev’essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

    Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

  • Art. 855 c.c.: Effetti dell’approvazione del piano di riordiname

    Art. 855 c.c.: Effetti dell’approvazione del piano di riordiname

    Art. 855 c.c. – Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con l’approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.

  • Articolo 856 Codice Civile: Competenza dell’autorità giudiziaria

    Articolo 856 Codice Civile: Competenza dell’autorità giudiziaria

    Art. 856 c.c. – Competenza dell’autorità giudiziaria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L’autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

    Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.

  • Articolo 857 Codice Civile: Terreni soggetti a bonifica

    Articolo 857 Codice Civile: Terreni soggetti a bonifica

    Art. 857 c.c. Terreni soggetti a bonifica

    In vigore

    Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idro-geologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

  • Art. 858 c.c.: Comprensorio di bonifica e piano delle opere

    Art. 858 c.c.: Comprensorio di bonifica e piano delle opere

    Art. 858 c.c. – Comprensorio di bonifica e piano delle opere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

  • Articolo 859 Codice Civile: Opere di competenza dello Stato

    Articolo 859 Codice Civile: Opere di competenza dello Stato

    Art. 859 c.c. – Opere di competenza dello Stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato.

  • Articolo 860 Codice Civile: Concorso dei proprietari nella spesa

    Articolo 860 Codice Civile: Concorso dei proprietari nella spesa

    Art. 860 c.c. – Concorso dei proprietari nella spesa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

  • Articolo 861 Codice Civile: Opere di competenza dei privati

    Articolo 861 Codice Civile: Opere di competenza dei privati

    Art. 861 c.c. – Opere di competenza dei privati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.