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Art. 857 c.c. Terreni soggetti a bonifica
In vigore
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idro-geologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 857 c.c. individua le categorie di terreni che possono essere assoggettati a bonifica obbligatoria e definisce i fini pubblici che giustificano l'intervento coattivo dello Stato nella proprietà privata. È la norma codicistica che fonda il sistema della bonifica integrale italiana.
La bonifica integrale: storia e ratio
La bonifica è una delle più antiche forme di intervento pubblico sulla proprietà privata in Italia. Le grandi bonifiche storiche (Agro Pontino, Maremma, Valle Padana) sono state realizzate tra il XIX e il XX secolo con interventi combinati idraulici e agrari. Il R.D. 215/1933 (legge Mussolini sulla bonifica integrale) ha sistematizzato il quadro normativo, che il codice civile del 1942 ha recepito negli artt. 857-865. La ratio è che alcuni terreni, per la presenza di acque stagnanti, per il dissesto idrogeologico o per la miseria agricola, non possono essere migliorati dal singolo proprietario, ma richiedono un intervento coordinato su scala di comprensorio. Lo Stato interviene con l'obbligo di bonifica e con la creazione dei Consorzi di Bonifica.
Le categorie di comprensori bonificabili
L'art. 857 individua tre grandi categorie: (1) Comprensori acquitrinosi: terreni con laghi, stagni, paludi e terre paludose. È la categoria storica della bonifica idraulica (prosciugamento delle paludi pontine, risanamento delle aree lagunari). Il fine è igienico (eliminazione della malaria, delle acque stagnanti) e demografico (rendere i terreni abitabili). (2) Comprensori montani dissestati: terreni montani con problemi idrogeologici e forestali. Il fine è la stabilizzazione dei versanti, la prevenzione delle frane e delle alluvioni, il rimboschimento. La bonifica montana si sovrappone con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923). (3) Comprensori estensivamente coltivati per cause fisiche o sociali: terreni che, pur non avendo problemi idraulici o idrogeologici, sono sottoutilizzati per cause strutturali (latifondo, mancanza di infrastrutture, isolamento) che rendono opportuno un intervento di trasformazione agraria collettiva.
I fini pubblici della bonifica
La norma elenca in alternativa i fini che giustificano la dichiarazione di bonifica: igienici (risanamento delle acque stagnanti, bonifica sanitaria), demografici (colonizzazione di aree disabitate, creazione di poderi), economici (aumento della produzione agricola, valorizzazione fondiaria), altri fini sociali (categoria aperta, che include la lotta al latifondo, la riforma agraria, la tutela del paesaggio). La pluralità alternativa dei fini consente al provvedimento amministrativo di bonifica di fondarsi su qualunque combinazione di questi obiettivi, senza necessità che siano tutti presenti contemporaneamente.
La procedura di dichiarazione
La dichiarazione di bonifica è adottata con decreto ministeriale o regionale, con individuazione del perimetro del comprensorio (art. 858 c.c.) e del piano generale dei lavori. Il procedimento segue le norme del R.D. 215/1933 e delle leggi regionali di attuazione. I proprietari inclusi nel comprensorio devono essere coinvolti nel procedimento (partecipazione al procedimento amministrativo ex l. 241/1990) e possono presentare osservazioni prima della dichiarazione definitiva.
Connessioni con altre norme
L'art. 857 va letto con l'art. 858 c.c. (comprensorio e piano), l'art. 860 c.c. (contributi dei proprietari), il R.D. 215/1933 (bonifica integrale), il d.lgs. 152/2006 (tutela acque), il R.D.L. 3267/1923 (vincolo idrogeologico), le leggi regionali di bonifica.
Domande frequenti
Chi decide che un terreno deve essere bonificato?
La dichiarazione di bonifica è un provvedimento amministrativo adottato dal Ministero delle Politiche Agricole o, dopo il decentramento, dalle Regioni, con decreto che individua il comprensorio e il piano delle opere. I proprietari inclusi devono essere sentiti nel procedimento, ma la dichiarazione può essere adottata anche contro la loro volontà se sussistono i presupposti di legge.
I fini della bonifica devono essere tutti presenti contemporaneamente?
No. L'art. 857 li elenca in alternativa: basta che sussista uno dei fini (igienico, demografico, economico o sociale) perché la dichiarazione di bonifica sia legittima. In pratica, le grandi bonifiche storiche hanno perseguito più fini contemporaneamente (igienico + economico + demografico), ma non è un requisito di legge.
La bonifica riguarda solo i terreni paludosi?
No. L'art. 857 prevede tre categorie: comprensori acquitrinosi (paludi, stagni), terreni montani dissestati (frane, erosione idrogeologica) e terreni estensivamente coltivati per cause fisiche o sociali. La bonifica montana e la trasformazione agraria dei latifondi rientrano quindi nell'art. 857, non solo il prosciugamento delle paludi.
I proprietari dei terreni bonificati devono pagare le opere?
Sì. L'art. 860 c.c. prevede che i proprietari dei beni nel perimetro del comprensorio contribuiscano alle spese in ragione del beneficio ricevuto dalla bonifica. I contributi hanno carattere tributario e sono riscossi con le stesse modalità dell'imposta fondiaria (art. 864 c.c.).