Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 855 c.c. – Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Con l’approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 854 - Art. 854 c.c.: Notifica e trascrizione del piano di riordinamento→Cod. civ. art. 856 - Articolo 856 Codice Civile: Competenza dell’autorità giudiziaria→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 853 Codice Civile: Trasferimento dei diritti reali→Articolo 857 Codice Civile: Terreni soggetti a bonifica→Articolo 852 Codice Civile: Terreni esclusi dai trasferimenti→Art. 858 c.c.: Comprensorio di bonifica e piano delle opere→Articolo 851 Codice Civile: Trasferimenti coattivi→Articolo 859 Codice Civile: Opere di competenza dello Stato→Art. 850 c.c.: Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 855 c.c. attribuisce all'approvazione del piano di riordinamento fondiario efficacia costitutiva immediata: i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali si producono automaticamente con il provvedimento amministrativo di approvazione, senza bisogno di atti negoziali tra le parti. È la norma che chiude il sistema del riordinamento coattivo.
Ratio e collocazione sistematica
Gli articoli 850-854 c.c. hanno costruito il sistema del riordinamento fondiario coattivo: il consorzio elabora il piano, lo approva l'autorità competente, i creditori vengono notificati, il piano viene trascritto. L'art. 855 è la norma conclusiva che stabilisce quando e come si producono gli effetti reali: il momento dell'approvazione del piano è anche il momento in cui i diritti reali si modificano. Non occorre alcun ulteriore atto traslativo (rogito notarile, atto di permuta, contratto di trasferimento): il provvedimento amministrativo è esso stesso il titolo.
L'efficacia reale del provvedimento amministrativo
Nel diritto privato italiano la regola è che i trasferimenti immobiliari richiedono un atto negoziale scritto (art. 1350 c.c.) e la trascrizione per l'opponibilità ai terzi (art. 2644 c.c.). L'art. 855 deroga a questa regola con una scelta di tecnica legislativa precisa: il piano di riordinamento approvato dall'autorità competente sostituisce il contratto tra le parti. È un'ipotesi di trasferimento coattivo ex lege, simile all'espropriazione per pubblica utilità (dove il decreto di esproprio trasferisce la proprietà senza necessità del consenso del titolare), ma distinta da essa perché non vi è acquisizione a favore della pubblica amministrazione bensì riallocazione tra privati.
Trasferimenti di proprietà e diritti reali
L'art. 855 opera su due categorie: (1) Trasferimenti di proprietà: i fondi inclusi nel piano passano dalla proprietà di Tizio alla proprietà di Caio (e viceversa) con la sola approvazione del piano, senza bisogno dell'accordo contrattuale dei due proprietari. (2) Altri diritti reali: usufrutto, enfiteusi, diritto di superficie, diritti di uso e abitazione, anch'essi si trasferiscono automaticamente sul nuovo lotto assegnato al titolare (meccanismo già descritto dall'art. 853 c.c.), e l'art. 855 ne sancisce il momento di efficacia. (3) Servitù imposte nel piano: non solo si trasferiscono le servitù preesistenti (art. 853), ma vengono anche costituite le nuove servitù previste dal piano (es. servitù di acquedotto per il canale di irrigazione che attraversa i nuovi lotti, servitù di passaggio per le strade interpoderali). Queste servitù nascono ex lege con l'approvazione, senza atto costitutivo separato.
Trascrizione e pubblicità
Il piano approvato è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari (art. 854 c.c.) per rendere gli effetti reali opponibili ai terzi. La trascrizione ha natura dichiarativa rispetto ai trasferimenti già avvenuti con l'approvazione: non è il momento costitutivo del diritto, ma il momento da cui l'acquisto è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti incompatibili. Dopo la trascrizione, chiunque acquisti un fondo incluso nel piano riceve il titolo aggiornato e i gravami trasferiti dal vecchio al nuovo lotto.
Connessioni con altre norme
L'art. 855 va letto con gli artt. 850-854 c.c. (riordinamento fondiario), l'art. 856 c.c. (competenza giudiziaria), gli artt. 2643-2645 c.c. (trascrizione), gli artt. 1027 ss. c.c. (servitù). Per le espropriazioni coattive a favore dello Stato, il termine di paragone è il d.P.R. 327/2001 (TU espropri).
Domande frequenti
Da quando si produce il trasferimento di proprietà in un piano di riordinamento fondiario?
Il trasferimento si produce nel momento stesso dell'approvazione del piano da parte dell'autorità competente (art. 855 c.c.), senza necessità di ulteriori atti notarili tra le parti. Non serve il rogito: il provvedimento amministrativo è esso stesso il titolo traslativo.
Le servitù create dal piano di riordinamento richiedono un atto notarile di costituzione?
No. Le servitù imposte nel piano si costituiscono automaticamente con l'approvazione del piano ex art. 855 c.c. Non serve l'atto costitutivo tra i proprietari dei fondi dominante e servente. La servitù nasce per effetto del provvedimento amministrativo, con efficacia erga omnes dopo la trascrizione del piano.
Se il piano viene trascritto dopo l'approvazione, da quando vale il trasferimento verso i terzi?
Il trasferimento tra le parti si è già verificato con l'approvazione del piano (art. 855). La trascrizione (art. 854) è necessaria per l'opponibilità ai terzi: dopo la trascrizione, i terzi che acquistino diritti sui fondi inclusi sono vincolati al nuovo assetto. Prima della trascrizione, un terzo di buona fede che acquisti dal precedente proprietario potrebbe prevalere ex art. 2644 c.c.
L'art. 855 si applica anche ai diritti di usufrutto sui fondi riordinati?
Sì. La norma parla di 'trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali': l'usufrutto è un diritto reale e quindi si trasferisce automaticamente sul nuovo lotto assegnato al nudo proprietario nel momento dell'approvazione del piano, senza atto separato.
È possibile impugnare il piano approvato dopo che si sono prodotti i trasferimenti ex art. 855?
Sì, ma con effetti limitati. L'impugnazione amministrativa (TAR) o giurisdizionale è possibile, ma l'art. 856 c.c. precisa che l'autorità giudiziaria non può provocare una revisione del piano già approvato. I diritti accertati in giudizio vengono convertiti in equivalente monetario, non ripristinati in natura, a tutela della stabilità del riordinamento.