Autore: Andrea Marton

  • Articolo 836 Codice Civile: Vincoli e obblighi temporanei

    Articolo 836 Codice Civile: Vincoli e obblighi temporanei

    Art. 836 c.c. – Vincoli e obblighi temporanei

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.

  • Art. 837 Codice Civile: Ammassi

    Art. 837 Codice Civile: Ammassi

    Art. 837 c.c. – Ammassi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.

    Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

  • Art. 838 c.c.: Espropriazione di beni che interessano la produzi

    Art. 838 c.c.: Espropriazione di beni che interessano la produzi

    Art. 838 c.c. – Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché le norme dell’ordinamento corporativo e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.

    La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.

  • Articolo 839 Codice Civile: Beni d’interesse storico e artistico

    Articolo 839 Codice Civile: Beni d’interesse storico e artistico

    Art. 839 c.c. – Beni d’interesse storico e artistico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 840 Codice Civile: Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

    Articolo 840 Codice Civile: Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

    Art. 840 c.c. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

    In vigore

    La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.

  • Articolo 841 Codice Civile: Chiusura del fondo

    Articolo 841 Codice Civile: Chiusura del fondo

    Art. 841 c.c. Chiusura del fondo

    In vigore

    Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.

  • Articolo 842 Codice Civile: Caccia e pesca

    Articolo 842 Codice Civile: Caccia e pesca

    Art. 842 c.c. Caccia e pesca

    In vigore

    Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

  • Articolo 843 Codice Civile: Accesso al fondo

    Articolo 843 Codice Civile: Accesso al fondo

    Art. 843 c.c. Accesso al fondo

    In vigore

    Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno è dovuta un’adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

  • Art. 844 Codice Civile: Immissioni

    Art. 844 Codice Civile: Immissioni

    Art. 844 c.c. Immissioni

    In vigore

    Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

  • Art. 845 c.c.: Regole particolari per scopi di pubblico interesse

    Art. 845 c.c.: Regole particolari per scopi di pubblico interesse

    Art. 845 c.c. – Regole particolari per scopi di pubblico interesse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

  • Art. 847 c.c.: Determinazione della minima unità colturale

    Art. 847 c.c.: Determinazione della minima unità colturale

    Art. 847 c.c. Determinazione della minima unità colturale

    Articolo abrogato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    [Abrogato]

  • Art. 849 c.c.: Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie

    Art. 849 c.c.: Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie

    Art. 849 c.c. – Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l’autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.