Autore: Andrea Marton

  • Art. 377 c.p.c.: Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in came

    Art. 377 c.p.c.: Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in came

    Art. 377 c.p.c. – Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

    Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.

    Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

  • Art. 376 c.p.c.: Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

    Art. 376 c.p.c.: Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

    Art. 376 c.p.c. – Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

    La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.

    All’udienza o all’adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio.

  • Art. 375 c.p.c.: Pronuncia in camera di consiglio

    Art. 375 c.p.c.: Pronuncia in camera di consiglio

    Art. 375 c.p.c. – Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater.

    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

    1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;

    1-bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

    2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;

    3)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;

    4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l’applicazione del primo comma;

    4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;

    4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l’applicazione del primo comma;

    4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.

    5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Articolo 374 Codice di Procedura Civile: Pronuncia a Sezioni Unite

    Articolo 374 Codice di Procedura Civile: Pronuncia a Sezioni Unite

    Art. 374 c.p.c. – Pronuncia a sezioni unite

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

    Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

    Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

    In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

  • Articolo 373 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 373 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 373 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    L’istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto …

    , ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione.

  • Articolo 372 Codice di Procedura Civile: Produzione di altri documenti

    Articolo 372 Codice di Procedura Civile: Produzione di altri documenti

    Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

    Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

  • Art. 371-bis c.p.c.: Deposito dell’atto di integrazione del cont

    Art. 371-bis c.p.c.: Deposito dell’atto di integrazione del cont

    Art. 371-bis c.p.c. – Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contradditorio”, deve essere depositato …

    , a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

  • Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Articolo 371 Codice di Procedura Civile: Ricorso incidentale

    Art. 371 c.p.c. – Ricorso incidentale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

    La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.

    Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

    Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito dell’atto di cui al primo e al secondo comma .

    Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

  • Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso

    Art. 370 c.p.c. – Controricorso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

    Al controricorso si applicano 1e norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

    Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

  • Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Articolo 369 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso

    Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il ricorso è depositato, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

    Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:

    1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

    2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362;

    3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato ;

    4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 368 c.p.c.: Questione di giurisdizione sollevata dal prefet

    Art. 368 c.p.c.: Questione di giurisdizione sollevata dal prefet

    Art. 368 c.p.c. – Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso previsto nell’articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

    Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore del Re presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d’appello, se pende davanti alla corte.

    Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

    La corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

    Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’

  • Art. 367 c.p.c.: Sospensione del processo di merito

    Art. 367 c.p.c.: Sospensione del processo di merito

    Art. 367 c.p.c. – Sospensione del processo di merito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.

    Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.