Autore: Andrea Marton

  • Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio

    Art. 648 c.p.c.: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizio

    Art. 648 c.p.c. – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

    Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

    Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

  • Art. 647 c.p.c.: Esecutorietà per mancata opposizione o per manc

    Art. 647 c.p.c.: Esecutorietà per mancata opposizione o per manc

    Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

    Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

  • Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l

    Art. 646 c.p.c.: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di l

    Art. 646 c.p.c. – Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’art. 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

    In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

    Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

  • Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 645 c.p.c. – Opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

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    L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638.

    Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinchè il cancelliere ne prenda nota.

    In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

  • Art. 644 c.p.c.: Mancata notificazione del decreto

    Art. 644 c.p.c.: Mancata notificazione del decreto

    Art. 644 c.p.c. – Mancata notificazione del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del Regno escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

  • Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Art. 643 c.p.c. – Notificazione del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

    Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

    La notificazione determina la pendenza della lite.

  • Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Art. 642 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa,

    o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,

    ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione

    provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

    L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero

    se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il

    giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

    In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.

  • Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda

    Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda

    Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso , ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

    Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi .

    Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

  • Articolo 640 Codice di Procedura Civile: Rigetto della domanda

    Articolo 640 Codice di Procedura Civile: Rigetto della domanda

    Art. 640 c.p.c. – Rigetto della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

    Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

    Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

  • Art. 639 c.p.c.: Ricorso per consegna di cose fungibili

    Art. 639 c.p.c.: Ricorso per consegna di cose fungibili

    Art. 639 c.p.c. – Ricorso per consegna di cose fungibili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.

  • Art. 638 c.p.c.: Forma della domanda e deposito

    Art. 638 c.p.c.: Forma della domanda e deposito

    Art. 638 c.p.c. – Forma della domanda e deposito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale .

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    Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

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    Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.

  • Articolo 637 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 637 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 637 c.p.c. – Giudice competente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

    Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

    Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.