Autore: Andrea Marton

  • Articolo 812 Codice Civile: Distinzione dei beni

    Articolo 812 Codice Civile: Distinzione dei beni

    Art. 812 c.c. Distinzione dei beni

    In vigore

    Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

  • Articolo 813 Codice Civile: Distinzione dei diritti

    Articolo 813 Codice Civile: Distinzione dei diritti

    Art. 813 c.c. – Distinzione dei diritti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

  • Art. 814 Codice Civile: Energie

    Art. 814 Codice Civile: Energie

    Art. 814 c.c. – Energie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

  • Articolo 815 Codice Civile: Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Articolo 815 Codice Civile: Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Art. 815 c.c. – Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.

    Spiegazione

    I beni mobili iscritti in pubblici registri (come autoveicoli, navi e aeromobili) sono soggetti alle disposizioni speciali che li riguardano e, in mancanza, alle norme sui beni mobili.

    Come funziona e quando si applica

    Crea una categoria intermedia tra immobili e mobili: i «mobili registrati» seguono regole proprie (es. trascrizione/iscrizione nei pubblici registri, art. 2683), che li avvicinano per alcuni aspetti agli immobili.

    Esempio pratico

    La vendita di un’auto richiede la registrazione al PRA e segue regole proprie, diverse da quelle dei beni mobili comuni.

    Domande frequenti

    L’auto è un bene mobile come gli altri?

    No: è un bene mobile registrato, soggetto a regole proprie (iscrizione/trascrizione nei pubblici registri) e, per il resto, alle norme sui beni mobili.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 816 Codice Civile: Universalità di mobili

    Articolo 816 Codice Civile: Universalità di mobili

    Art. 816 c.c. – Universalità di mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

    Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

  • Art. 817 Codice Civile: Pertinenze

    Art. 817 Codice Civile: Pertinenze

    Art. 817 c.c. – Pertinenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

    La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

    Spiegazione

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ha su di essa un diritto reale.

    Come funziona e quando si applica

    La pertinenza conserva la sua individualità ma segue il regime della cosa principale: gli atti e i rapporti che riguardano la cosa principale comprendono anche le pertinenze, salvo che sia diversamente disposto (art. 818).

    Esempio pratico

    Il box o la cantina destinati durevolmente all’appartamento ne sono pertinenze: vendendo l’appartamento, salvo patto contrario, si trasferiscono con esso.

    Domande frequenti

    Cosa sono le pertinenze?

    Cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra (es. box, cantina, arredo fisso): di regola seguono la cosa principale negli atti, salvo diversa volontà.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 818 Codice Civile: Regime delle pertinenze

    Articolo 818 Codice Civile: Regime delle pertinenze

    Art. 818 c.c. – Regime delle pertinenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

    Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

    La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

  • Articolo 819 Codice Civile: Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Articolo 819 Codice Civile: Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Art. 819 c.c. – Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi.

    Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.

  • Articolo 820 Codice Civile: Frutti naturali e frutti civili

    Articolo 820 Codice Civile: Frutti naturali e frutti civili

    Art. 820 c.c. – Frutti naturali e frutti civili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

    Finchè non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

    Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

  • Articolo 821 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Articolo 821 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Art. 821 c.c. – Acquisto dei frutti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

    Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

    I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

  • Articolo 822 Codice Civile: Demanio pubblico

    Articolo 822 Codice Civile: Demanio pubblico

    Art. 822 c.c. Demanio pubblico

    In vigore

    Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia , le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

  • Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Art. 823 c.c. Condizione giuridica del demanio pubblico

    In vigore

    I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.