Art. 812 c.c. Distinzione dei beni
In vigore
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

Spiegazione
I beni mobili iscritti in pubblici registri (come autoveicoli, navi e aeromobili) sono soggetti alle disposizioni speciali che li riguardano e, in mancanza, alle norme sui beni mobili.
Come funziona e quando si applica
Crea una categoria intermedia tra immobili e mobili: i «mobili registrati» seguono regole proprie (es. trascrizione/iscrizione nei pubblici registri, art. 2683), che li avvicinano per alcuni aspetti agli immobili.
Esempio pratico
La vendita di un’auto richiede la registrazione al PRA e segue regole proprie, diverse da quelle dei beni mobili comuni.
Domande frequenti
L’auto è un bene mobile come gli altri?
No: è un bene mobile registrato, soggetto a regole proprie (iscrizione/trascrizione nei pubblici registri) e, per il resto, alle norme sui beni mobili.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.