Autore: Andrea Marton

  • Art. 1501 Codice Civile: Termini

    Art. 1501 Codice Civile: Termini

    Art. 1501 c.c. – Termini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

    Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

  • Articolo 1502 Codice Civile: Obblighi del riscattante

    Articolo 1502 Codice Civile: Obblighi del riscattante

    Art. 1502 c.c. Obblighi del riscattante

    In vigore

    Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa. Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.

  • Articolo 1503 Codice Civile: Esercizio del riscatto

    Articolo 1503 Codice Civile: Esercizio del riscatto

    Art. 1503 c.c. Esercizio del riscatto

    In vigore

    Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

  • Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

    Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

    Art. 1504 c.c. – Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.

    Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

  • Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

    Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

    Art. 1505 c.c. – Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

  • Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa

    Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa

    Art. 1506 c.c. Riscatto di parte indivisa

    In vigore

    In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore. Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all’incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all’aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

  • Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa

    Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa

    Art. 1507 c.c. Vendita congiuntiva di cosa indivisa

    In vigore

    Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi. Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

  • Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa

    Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa

    Art. 1508 c.c. – Vendita separata di cosa indivisa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compratore

    Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compratore

    Art. 1509 c.c. – Riscatto contro gli eredi del compratore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.

    Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.

  • Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna

    Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna

    Art. 1510 c.c. Luogo della consegna

    In vigore

    In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

  • Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare

    Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare

    Art. 1511 c.c. – Denunzia nella vendita di cose da trasportare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

  • Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento

    Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento

    Art. 1512 c.c. Garanzia di buon funzionamento

    In vigore

    Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.