Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1525 Codice Civile: Inadempimento del compratore

    Articolo 1525 Codice Civile: Inadempimento del compratore

    Art. 1525 c.c. – Inadempimento del compratore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

  • Articolo 1526 Codice Civile: Risoluzione del contratto

    Articolo 1526 Codice Civile: Risoluzione del contratto

    Art. 1526 c.c. – Risoluzione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

    Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta.

    La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

  • Art. 1527 Codice Civile: Consegna

    Art. 1527 Codice Civile: Consegna

    Art. 1527 c.c. – Consegna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

  • Articolo 1528 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Articolo 1528 Codice Civile: Pagamento del prezzo

    Art. 1528 c.c. – Pagamento del prezzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’articolo precedente.

    Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.

  • Art. 1529 Codice Civile: Rischi

    Art. 1529 Codice Civile: Rischi

    Art. 1529 c.c. Rischi

    In vigore

    Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

  • Art. 1530 c.c.: Pagamento contro documenti a mezzo di banca

    Art. 1530 c.c.: Pagamento contro documenti a mezzo di banca

    Art. 1530 c.c. – Pagamento contro documenti a mezzo di banca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.

    La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

  • Articolo 1531 Codice Civile: Interessi, dividendi e diritto di voto

    Articolo 1531 Codice Civile: Interessi, dividendi e diritto di voto

    Art. 1531 c.c. – Interessi, dividendi e diritto di voto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

    Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

  • Articolo 1532 Codice Civile: Diritto di opzione

    Articolo 1532 Codice Civile: Diritto di opzione

    Art. 1532 c.c. Diritto di opzione

    In vigore

    Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari. In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

  • Articolo 1533 Codice Civile: Estrazione per premi o rimborsi

    Articolo 1533 Codice Civile: Estrazione per premi o rimborsi

    Art. 1533 c.c. Estrazione per premi o rimborsi

    In vigore

    Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall’estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l’inizio dell’estrazione. Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell’inizio dell’estrazione. In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell’inizio dell’estrazione.

  • Articolo 1534 Codice Civile: Versamenti richiesti sui titoli

    Articolo 1534 Codice Civile: Versamenti richiesti sui titoli

    Art. 1534 c.c. – Versamenti richiesti sui titoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

  • Articolo 1535 Codice Civile: Proroga dei contratti a termine

    Articolo 1535 Codice Civile: Proroga dei contratti a termine

    Art. 1535 c.c. – Proroga dei contratti a termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi.

  • Articolo 1536 Codice Civile: Inadempimento

    Articolo 1536 Codice Civile: Inadempimento

    Art. 1536 c.c. – Inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l’applicazione delle leggi speciali.