Art. 1549 c.c. Perfezione del contratto
In vigore
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.

In vigore
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.