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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1556 c.c. Nozione

In vigore

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Contratto estimatorio: una parte consegna beni mobili all'altra che puo' pagarli o restituirli entro il termine pattuito.
  • Alternativa secca: il ricevente sceglie tra pagare il prezzo stimato o restituire le cose nel termine stabilito.
  • Cose mobili: l'oggetto del contratto deve essere un bene mobile materialmente consegnato.
  • Corrispettivo: il prezzo e' determinato al momento della consegna (prezzo estimatorio), da cui il nome del contratto.
  • Diffusione pratica: tipico nel commercio all'ingrosso di libri, giornali, abbigliamento, prodotti alimentari.

Inquadramento sistematico

L'art. 1556 c.c. apre il Capo IV del Titolo III del Libro IV, dedicato al contratto estimatorio. Si tratta di un contratto tipico con cui una parte (tradens) consegna uno o piu' beni mobili all'altra (accipiens), la quale si obbliga alternativamente: pagare il prezzo oppure restituire le cose entro il termine stabilito. La norma si limita a descrivere la struttura essenziale, rinviando agli articoli successivi la disciplina dei profili patologici.

Struttura e obbligazioni

L'obbligazione principale dell'accipiens e' in origine alternativa: restituire o pagare. Non si tratta pero' di una obbligazione alternativa in senso tecnico ex art. 1285 c.c., perche' la scelta spetta solo all'accipiens. La dottrina prevalente qualifica il contratto estimatorio come contratto con prestazione alternativa a scelta del debitore: fino al momento della scadenza l'accipiens puo' liberarsi con la restituzione; trascorso inutilmente il termine, l'obbligo si concentra sul pagamento del prezzo. Il tradens, da parte sua, si priva della disponibilita' della cosa (art. 1558, comma 2) pur conservandone la proprieta' fino al pagamento.

Effetti reali e trasferimento della proprieta'

La consegna non trasferisce immediatamente la proprieta'. Quest'ultima passa all'accipiens nel momento in cui egli paga il prezzo, oppure, secondo la tesi alternativa, nel momento in cui dispone della cosa verso terzi (ex art. 1558, comma 1). Il rischio di perimento, invece, grava sull'accipiens sin dalla consegna: se la restituzione diviene impossibile per causa non imputabile all'accipiens, egli e' comunque tenuto al pagamento (art. 1557). Tizio consegna cento paia di scarpe a Caio-rivenditore con la facolta' di restituire l'invenduto entro 60 giorni: le scarpe andate a fuoco nel magazzino di Caio per evento fortuito rimangono a carico di Caio.

Causa contrattuale

La causa del contratto estimatorio e' dibattuta in dottrina. La tesi piu' accreditata la individua nel trasferimento del rischio commerciale dal tradens all'accipiens in cambio della possibilita' di commercializzare i beni: il tradens rinuncia alla libera disponibilita' dei propri beni per ampliare la rete distributiva; l'accipiens assume il rischio di perimento ma ottiene il vantaggio di vendere senza anticipare il prezzo. La causa e' quindi di scambio atipica, con elementi di mandato e commissione, distinta dalla vendita perche' manca il trasferimento immediato della proprieta', e dalla locazione perche' non c'e' obbligo di restituzione del medesimo bene.

Forma e conclusione

Il contratto estimatorio non richiede forma scritta ad substantiam. Puo' essere concluso verbalmente, ma nella pratica commerciale e' sempre documentato da una bolla di consegna con indicazione del prezzo estimato e del termine di restituzione. Il termine e' essenziale: la sua assenza non determina nullita', ma la giurisprudenza ricava la durata ragionevole dalla natura dei beni e dagli usi del settore.

Domande frequenti

Chi sopporta il rischio di perimento nel contratto estimatorio?

L'accipiens (chi ha ricevuto i beni) sopporta il rischio di perimento dal momento della consegna: anche se la restituzione diventa impossibile per causa a lui non imputabile, rimane obbligato a pagare il prezzo (art. 1557 c.c.).

La proprieta' dei beni passa subito all'accipiens?

No. La proprieta' rimane al tradens fino al pagamento del prezzo. L'accipiens acquisisce pero' la facolta' di disporre dei beni verso terzi (art. 1558 c.c.), i quali fanno acquisto valido.

Qual e' la differenza tra contratto estimatorio e vendita con riserva di proprieta'?

Nella vendita con riserva di proprieta' il trasferimento e' gia' pattuito e si realizza al pagamento del prezzo; nel contratto estimatorio l'accipiens puo' sciogliersi dall'obbligo restituendo i beni, quindi la vendita non e' ancora certa.

Il contratto estimatorio richiede la forma scritta?

No, non e' richiesta la forma scritta ad substantiam. Nella pratica commerciale pero' e' documentato da una bolla di consegna con prezzo estimato e termine di restituzione.

In quali settori si usa maggiormente il contratto estimatorio?

E' tipico nell'editoria (edicole e librerie ricevono copie da restituire invendute), nell'abbigliamento, nei prodotti alimentari freschi e in generale nella distribuzione capillare dove il tradens vuole ampliare la rete senza anticipi di prezzo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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