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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1558 c.c. Disponibilità delle cose

In vigore

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite. CAPO V – Della somministrazione

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Atti di disposizione validi: l'accipiens puo' vendere o trasferire i beni ricevuti in stima a terzi in buona fede.
  • Divieto di pignoramento e sequestro: i creditori dell'accipiens non possono aggredire i beni fino al pagamento del prezzo al tradens.
  • Indisponibilita' per il tradens: chi ha consegnato i beni non puo' disporne fino alla loro restituzione o al pagamento del prezzo.
  • Tutela del terzo acquirente: chi acquista dall'accipiens fa un acquisto valido, indipendentemente dal pagamento al tradens.
  • Conflitto tradens/creditori accipiens: i creditori dell'accipiens sono postergati rispetto al diritto del tradens al prezzo o alla restituzione.

La doppia regola dell'art. 1558 c.c.

L'articolo disciplina due distinti profili: la posizione dei terzi acquirenti e la posizione dei creditori dell'accipiens. Il comma 1 stabilisce che gli atti di disposizione compiuti dall'accipiens sono validi, con la precisazione che i creditori di quest'ultimo non possono pignorare o sequestrare i beni finche' non sia stato pagato il prezzo. Il comma 2 vieta al tradens di disporre dei beni consegnati fino alla loro restituzione.

Validita' degli atti di disposizione

Nonostante la proprieta' rimanga al tradens, l'accipiens e' abilitato a trasferire i beni a terzi con effetto immediatamente traslativo. Il legislatore ha operato una scelta pragmatica: la funzione commerciale del contratto estimatorio richiede che l'accipiens possa liberamente vendere i beni ricevuti senza dover ogni volta interpellare il tradens. Il terzo acquirente fa quindi un acquisto valido a domino, non a non domino, perche' l'accipiens e' abilitato all'atto dispositivo dalla stessa legge. Tizio consegna un lotto di orologi a Caio-rivenditore: Sempronio acquista un orologio da Caio e ne diventa proprietario a tutti gli effetti, anche se Caio non ha ancora pagato Tizio.

Impignorabilita' a tutela del tradens

La norma pone un vincolo sulle cose nell'interesse del tradens: i creditori dell'accipiens non possono agire esecutivamente sui beni in stima finche' il prezzo non e' stato pagato. Si tratta di una forma di separazione patrimoniale atipica: i beni restano nella sfera giuridica del tradens per quanto riguarda i creditori dell'accipiens, ma sono disponibili per gli atti di disposizione verso i terzi. La ratio e' impedire che i creditori dell'accipiens si soddisfino su beni che economicamente appartengono ancora al tradens. Questo vincolo cessa naturalmente quando l'accipiens paga il prezzo e i beni entrano definitivamente nel suo patrimonio.

Indisponibilita' per il tradens

Il comma 2 introduce un vincolo speculare a carico del tradens: egli non puo' disporre delle cose consegnate fino a che non gli vengano restituite. Questa limitazione e' coerente con la funzione del contratto: il tradens ha rimesso i beni nella sfera giuridica dell'accipiens per consentirne la commercializzazione; se potesse nel frattempo rivendicarli o disporne, frustrerebbe l'aspettativa dell'accipiens. La violazione del divieto non produce nullita' dell'atto, ma il tradens risponde del danno verso l'accipiens che si trovasse nell'impossibilita' di restituire i beni.

Rapporto con il fallimento dell'accipiens

Un tema controverso e' quello del fallimento dell'accipiens: i beni in stima non sono pignorabili dai creditori ordinari, ma nella procedura concorsuale il curatore puo' esercitare la facolta' di sciogliersi dal contratto ex art. 72 L.F. (oggi art. 172 CCII). Se il curatore opta per lo scioglimento, i beni devono essere restituiti al tradens; se opta per la prosecuzione, il prezzo diventa debito di massa.

Domande frequenti

I creditori di Caio possono pignorare i beni che Tizio gli ha consegnato in stima?

No. L'art. 1558 c.c. vieta il pignoramento e il sequestro dei beni in stima da parte dei creditori dell'accipiens finche' non e' stato pagato il prezzo. I beni rimangono nella sfera di garanzia del tradens.

Sempronio acquista da Caio un bene ricevuto in stima: l'acquisto e' valido?

Si'. Gli atti di disposizione compiuti dall'accipiens sono espressamente dichiarati validi dall'art. 1558, comma 1. Il terzo acquirente fa un acquisto pieno e non puo' essere privato del bene dal tradens.

Il tradens puo' vendere i beni che ha gia' consegnato all'accipiens?

No. Il comma 2 dell'art. 1558 vieta al tradens di disporre delle cose consegnate fino a che non gli vengano restituite. Cio' tutela l'aspettativa commerciale dell'accipiens.

Cosa succede se l'accipiens fallisce?

I beni in stima non entrano nella massa fallimentare aggredibile dai creditori. Il curatore puo' scegliere tra restituire i beni al tradens (scioglimento del contratto) o proseguirlo pagando il prezzo come debito di massa.

Qual e' la differenza tra impignorabilita' e indisponibilita' nell'art. 1558?

Sono due vincoli distinti e speculari: l'impignorabilita' protegge il tradens dai creditori dell'accipiens (comma 1); l'indisponibilita' protegge l'accipiens impedendo al tradens di riprendere o alienare i beni gia' consegnati (comma 2).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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