Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1558 c.c. – Disponibilità delle cose
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1557 - Articolo 1557 Codice Civile: Impossibilità di restituzione→Cod. civ. art. 1559 - Art. 1559 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1556 Codice Civile: Nozione→Articolo 1560 Codice Civile: Entità della somministrazione→Articolo 1555 Codice Civile: Applicabilità delle norme sulla vendita→Articolo 1561 Codice Civile: Determinazione del prezzo→Articolo 1554 Codice Civile: Spese della permuta→Articolo 1562 Codice Civile: Pagamento del prezzo→Art. 1553 Codice Civile: Evizione
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In sintesi
Indice dei contenuti
La doppia regola dell'art. 1558 c.c.
L'articolo disciplina due distinti profili: la posizione dei terzi acquirenti e la posizione dei creditori dell'accipiens. Il comma 1 stabilisce che gli atti di disposizione compiuti dall'accipiens sono validi, con la precisazione che i creditori di quest'ultimo non possono pignorare o sequestrare i beni finché non sia stato pagato il prezzo. Il comma 2 vieta al tradens di disporre dei beni consegnati fino alla loro restituzione.
Validita' degli atti di disposizione
Nonostante la proprieta' rimanga al tradens, l'accipiens e' abilitato a trasferire i beni a terzi con effetto immediatamente traslativo. Il legislatore ha operato una scelta pragmatica: la funzione commerciale del contratto estimatorio richiede che l'accipiens possa liberamente vendere i beni ricevuti senza dover ogni volta interpellare il tradens. Il terzo acquirente fa quindi un acquisto valido a domino, non a non domino, perché l'accipiens e' abilitato all'atto dispositivo dalla stessa legge. Tizio consegna un lotto di orologi a Caio-rivenditore: Sempronio acquista un orologio da Caio e ne diventa proprietario a tutti gli effetti, anche se Caio non ha ancora pagato Tizio.
Impignorabilita' a tutela del tradens
La norma pone un vincolo sulle cose nell'interesse del tradens: i creditori dell'accipiens non possono agire esecutivamente sui beni in stima finché il prezzo non e' stato pagato. Si tratta di una forma di separazione patrimoniale atipica: i beni restano nella sfera giuridica del tradens per quanto riguarda i creditori dell'accipiens, ma sono disponibili per gli atti di disposizione verso i terzi. La ratio e' impedire che i creditori dell'accipiens si soddisfino su beni che economicamente appartengono ancora al tradens. Questo vincolo cessa naturalmente quando l'accipiens paga il prezzo e i beni entrano definitivamente nel suo patrimonio.
Indisponibilita' per il tradens
Il comma 2 introduce un vincolo speculare a carico del tradens: egli non può disporre delle cose consegnate fino a che non gli vengano restituite. Questa limitazione e' coerente con la funzione del contratto: il tradens ha rimesso i beni nella sfera giuridica dell'accipiens per consentirne la commercializzazione; se potesse nel frattempo rivendicarli o disporne, frustrerebbe l'aspettativa dell'accipiens. La violazione del divieto non produce nullita' dell'atto, ma il tradens risponde del danno verso l'accipiens che si trovasse nell'impossibilita' di restituire i beni.
Rapporto con il fallimento dell'accipiens
Un tema controverso e' quello del fallimento dell'accipiens: i beni in stima non sono pignorabili dai creditori ordinari, ma nella procedura concorsuale il curatore può esercitare la facolta' di sciogliersi dal contratto ex art. 72 L.F. (oggi art. 172 CCII). Se il curatore opta per lo scioglimento, i beni devono essere restituiti al tradens; se opta per la prosecuzione, il prezzo diventa debito di massa.
Domande frequenti
I creditori di Caio possono pignorare i beni che Tizio gli ha consegnato in stima?
No. L'art. 1558 c.c. vieta il pignoramento e il sequestro dei beni in stima da parte dei creditori dell'accipiens finché non e' stato pagato il prezzo. I beni rimangono nella sfera di garanzia del tradens.
Sempronio acquista da Caio un bene ricevuto in stima: l'acquisto e' valido?
Si'. Gli atti di disposizione compiuti dall'accipiens sono espressamente dichiarati validi dall'art. 1558, comma 1. Il terzo acquirente fa un acquisto pieno e non può essere privato del bene dal tradens.
Il tradens può vendere i beni che ha già consegnato all'accipiens?
No. Il comma 2 dell'art. 1558 vieta al tradens di disporre delle cose consegnate fino a che non gli vengano restituite. Cio' tutela l'aspettativa commerciale dell'accipiens.
Cosa succede se l'accipiens fallisce?
I beni in stima non entrano nella massa fallimentare aggredibile dai creditori. Il curatore può scegliere tra restituire i beni al tradens (scioglimento del contratto) o proseguirlo pagando il prezzo come debito di massa.
Qual e' la differenza tra impignorabilita' e indisponibilita' nell'art. 1558?
Sono due vincoli distinti e speculari: l'impignorabilita' protegge il tradens dai creditori dell'accipiens (comma 1); l'indisponibilita' protegge l'accipiens impedendo al tradens di riprendere o alienare i beni già consegnati (comma 2).