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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1560 c.c. – Entità della somministrazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

In sintesi

  • Entità non determinata: se il contratto non fissa i quantitativi, si presume pattuito il normale fabbisogno del somministrato.
  • Fabbisogno calcolato alla conclusione: il parametro è il fabbisogno normale al momento della stipula, non quello futuro effettivo.
  • Limiti massimo e minimo: se sono fissati solo tetto e pavimento, l'avente diritto sceglie il quantitativo entro tale forcella.
  • Fabbisogno con minimo garantito: se la quantità si determina sul fabbisogno ma è fissato un minimo, il somministrato deve ritirare almeno il minimo anche se il fabbisogno reale è inferiore.
  • Norme dispositive: le parti possono liberamente derogare a queste regole con clausole contrattuali specifiche.
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Il problema della quantita' indeterminata

L'art. 1560 c.c. risolve uno dei problemi più frequenti nella somministrazione: la mancata determinazione del quantitativo da somministrare. La norma fornisce tre criteri suppletivi, applicabili in ordine: (1) fabbisogno normale; (2) scelta dell'avente diritto tra minimo e massimo; (3) fabbisogno con vincolo del minimo.

Primo criterio: il normale fabbisogno

Se le parti non hanno determinato l'entita' della somministrazione, la legge presume che si siano accordate per il normale fabbisogno del somministrato, valutato con riferimento al momento della conclusione del contratto. Il parametro e' obiettivo: non il fabbisogno soggettivo o futuro, ma quello che un operatore del settore avrebbe normalmente al momento della stipula. Tizio stipula con Caio-panettiere un contratto di fornitura di farina senza indicare il quantitativo annuo: si intende convenuta la quantita' corrispondente al consumo annuo normale di un panettiere delle dimensioni di Caio.

Secondo criterio: la forcella min-max

Se le parti hanno fissato solo i limiti massimo e minimo (es. 'tra 100 e 200 tonnellate al mese'), spetta all'avente diritto alla somministrazione, tipicamente il somministrato, determinare il quantitativo entro tale intervallo. Si tratta di una facolta' di determinazione unilaterale riconosciuta alla parte che riceve la fornitura, coerente con il fatto che e' chi usa le merci a conoscere meglio il proprio fabbisogno reale. La scelta deve essere esercitata in buona fede e nei tempi contrattuali; in mancanza di indicazione, si presume che venga scelto il minimo per evitare imposizioni arbitrarie al somministrante.

Terzo criterio: fabbisogno con minimo garantito

Il terzo comma disciplina il caso in cui il quantitativo si debba determinare in relazione al fabbisogno, ma sia stato pattuito un quantitativo minimo. In questa ipotesi: se il fabbisogno supera il minimo, il somministrato riceve la quantita' corrispondente al fabbisogno reale; se invece il fabbisogno e' inferiore al minimo, il somministrato e' tenuto a ritirare (e pagare) almeno il minimo. Il minimo garantito tutela il somministrante da un calo imprevisto della domanda del somministrato.

Natura delle norme

Le tre regole sono dispositive: le parti possono liberamente derogarle con pattuizioni specifiche. Nella pratica contrattuale i contratti di somministrazione di durata (es. forniture di materie prime) quasi sempre specificano il quantitativo o il meccanismo di determinazione, rendendo le norme dell'art. 1560 c.c. residuali ma utili in caso di lacuna o contestazione sull'interpretazione del contratto.

Domande frequenti

Se il contratto di somministrazione non indica i quantitativi, come si determina l'entita' della fornitura?

Si presume pattuita la quantita' corrispondente al normale fabbisogno del somministrato, valutato al momento della conclusione del contratto (art. 1560, comma 1 c.c.).

Cosa succede se il contratto fissa solo un tetto massimo e un pavimento minimo?

Spetta all'avente diritto alla somministrazione scegliere il quantitativo entro quella forcella. La scelta deve essere esercitata in buona fede e nei tempi pattuiti (art. 1560, comma 2 c.c.).

Con un minimo garantito di 100 unità, se il fabbisogno reale e' di 70, quante unità deve ritirare il somministrato?

Deve ritirare e pagare le 100 unità minime. Il minimo garantito tutela il somministrante: il somministrato non può ridurre il ritiro al di sotto di tale soglia anche se il fabbisogno reale e' inferiore (art. 1560, comma 3 c.c.).

Il fabbisogno si calcola al momento della stipula o durante il contratto?

Al momento della conclusione del contratto (art. 1560, comma 1). Se il fabbisogno cresce o cala nel corso del rapporto, cio' non modifica automaticamente i quantitativi, salvo diversa pattuizione.

Le regole dell'art. 1560 sono inderogabili?

No, sono dispositive. Le parti possono liberamente stabilire criteri diversi per determinare i quantitativi, e nella pratica i contratti di fornitura di durata quasi sempre lo fanno.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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