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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1562 c.c. Pagamento del prezzo

In vigore

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso.

In sintesi

  • Somministrazione periodica: il prezzo si paga all'atto di ciascuna singola prestazione, in misura proporzionale ad essa.
  • Somministrazione continuativa: il prezzo è corrisposto secondo le scadenze d'uso, senza necessità di un accordo specifico per ogni pagamento.
  • Proporzionalità: nella forma periodica il corrispettivo riflette esattamente la quantità o il valore della prestazione effettuata.
  • Scadenze d'uso: nella forma continuativa si seguono gli usi commerciali e di settore per stabilire i termini di pagamento.
  • Flessibilità del contratto: le parti possono derogare alle regole legali pattuendo scadenze, modalità e rateazioni diverse.

Pagamento del prezzo nella somministrazione

L'articolo 1562 del Codice Civile disciplina le modalita' di pagamento del corrispettivo nel contratto di somministrazione, distinguendo tra la forma periodica e quella continuativa. La norma riflette la struttura stessa del contratto: poiche' la prestazione si svolge nel tempo, anche il pagamento segue ritmi e modalita' coerenti con la tipologia di fornitura scelta dalle parti.

Somministrazione periodica e pagamento pro-quota

Nella somministrazione a carattere periodico le prestazioni vengono eseguite a intervalli determinati e autonomi tra loro. In questo schema, il prezzo e' dovuto all'atto di ciascuna prestazione e in proporzione ad essa. Se Tizio fornisce a Caio ogni mese 500 litri di carburante, al momento di ogni consegna Caio paghe'ra' il corrispettivo relativo a quei 500 litri, senza anticipi ne' conguagli relativi alle forniture future.

Il principio di proporzionalita' e' essenziale: se in un determinato periodo la prestazione e' parziale o ridotta, il prezzo si riduce di conseguenza. Questo meccanismo tutela entrambe le parti, impedendo che il creditore paghi piu' di quanto riceve e che il debitore accampi crediti non corrispondenti a prestazioni effettuate.

Somministrazione continuativa e scadenze d'uso

La somministrazione continuativa si caratterizza per il fatto che la prestazione non e' scindibile in episodi distinti: il bene o il servizio viene erogato senza soluzione di continuita' (si pensi alla fornitura di energia elettrica o di gas). In questo caso il codice non puo' agganciare il pagamento al singolo episodio di consegna; rinvia quindi alle scadenze d'uso, ossia ai termini che gli usi del settore o del commercio hanno consolidato per quel tipo di rapporto.

Le scadenze d'uso svolgono una funzione integrativa del contratto: in assenza di accordo specifico tra Tizio e Caio, saranno gli usi del settore merceologico di riferimento a stabilire se il prezzo si paga mensilmente, bimestralmente o con altra periodicita'. Il giudice, in caso di controversia, accertera' quali siano gli usi applicabili al caso concreto.

Derogabilita' della norma

Le regole dell'articolo 1562 sono dispositive: le parti possono liberamente convenire modalita' di pagamento diverse, come il pagamento anticipato di un acconto, la fatturazione trimestrale o il pagamento differito rispetto alla prestazione. La norma opera dunque come regola suppletiva, garantendo certezza nei rapporti in assenza di accordo esplicito.

Coordinamento con la disciplina della mora

Il mancato pagamento alle scadenze previste dall'articolo 1562 determina la mora del debitore ai sensi dell'articolo 1219 c.c., con le conseguenze in termini di interessi moratori e risarcimento del danno. Nelle somministrazioni commerciali tra imprese trovano applicazione anche le disposizioni del D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevedono interessi automatici a tassi elevati.

Rilevanza pratica

La norma rileva in particolare nei contratti di fornitura industriale, nella distribuzione di energia e materie prime e nei contratti di manutenzione. La corretta qualificazione del contratto come periodico o continuativo incide direttamente sulle scadenze di pagamento e, quindi, sull'eventuale configurazione di un inadempimento rilevante ai fini degli articoli 1564 e 1565 c.c.

Domande frequenti

Nella somministrazione periodica quando si paga il prezzo?

Il prezzo va pagato all'atto di ogni singola prestazione, in misura proporzionale a quanto effettivamente consegnato o eseguito.

Cosa sono le 'scadenze d'uso' nella somministrazione continuativa?

Sono i termini di pagamento consolidati dagli usi commerciali o di settore. In assenza di accordo specifico, integrano automaticamente il contratto indicando la periodicita' dei pagamenti.

Le parti possono derogare all'articolo 1562?

Si'. La norma e' dispositiva: le parti possono liberamente pattuire scadenze, anticipi, rate o qualsiasi altra modalita' di pagamento diversa da quella legale.

Qual e' la differenza tra somministrazione periodica e continuativa ai fini del pagamento?

Nella periodica ogni prestazione ha un corrispettivo autonomo pagabile subito; nella continuativa la prestazione non e' scindibile e il pagamento segue le scadenze d'uso del settore.

Il mancato pagamento alle scadenze dell'art. 1562 costituisce inadempimento?

Si'. Determina la mora del debitore e, se di notevole importanza, puo' legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1564 c.c., oltre agli interessi moratori di legge.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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