Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1565 c.c. – Sospensione della somministrazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

In sintesi

  • Sospensione con preavviso: se l'inadempimento dell'avente diritto è di lieve entità, il somministrante non può sospendere il contratto senza dare un congruo preavviso.
  • Proporzionalità della risposta: la norma impedisce reazioni sproporzionate a inadempimenti minori, tutelando la continuità della somministrazione.
  • Congruo preavviso: il somministrante deve avvisare preventivamente, lasciando tempo all'altra parte di regolarizzare la propria posizione.
  • Inadempimento grave: in caso di inadempimento di notevole importanza, il somministrante può sospendere immediatamente, senza obbligo di preavviso.
  • Coordinamento con l'art. 1564: la sospensione è un rimedio intermedio prima della risoluzione; si applica quando il contratto non va ancora sciolto ma l'adempimento non è regolare.
Indice dei contenuti

Sospensione della somministrazione per inadempimento di lieve entita'

L'articolo 1565 del Codice Civile disciplina il potere del somministrante di sospendere l'esecuzione del contratto quando l'avente diritto alla somministrazione si rende inadempiente. La norma introduce un limite importante a tale potere: se l'inadempimento e' di lieve entita', la sospensione può avvenire solo previa comunicazione di un congruo preavviso. Questa regola esprime il principio di proporzionalita' che permea la disciplina dei contratti di durata.

Ratio della norma

Nei contratti di somministrazione la continuità della fornitura e' spesso essenziale per l'attività del beneficiario: si pensi a Caio che riceve materie prime indispensabili per la propria produzione industriale. Una sospensione improvvisa, anche a fronte di un inadempimento di scarsa entita', potrebbe causare danni enormemente sproporzionati rispetto alla violazione commessa. L'obbligo di preavviso serve appunto a consentire a Caio di regolarizzare la propria posizione o di trovare soluzioni alternative prima che la fornitura si interrompa.

Inadempimento di lieve entita'

La valutazione della lievita' dell'inadempimento e' rimessa al giudice, che deve considerare l'entita' del debito insoluto, la durata del ritardo, il valore complessivo del contratto e le circostanze del caso concreto. Un ritardo di pochi giorni nel pagamento di una singola rata, in un contratto pluriennale di importo elevato, sarà generalmente qualificato come inadempimento lieve. Al contrario, il mancato pagamento prolungato di più prestazioni o il rifiuto reiterato di adempiere superano la soglia della lievita'.

Obbligo di preavviso congruo

Il preavviso deve essere congruo, cioè sufficiente a consentire all'avente diritto di rimediare all'inadempimento. La durata adeguata dipende dalle circostanze: tipo di obbligazione inadempiuta, termini di pagamento contrattuali, prassi del settore. Se Tizio (somministrante di energia) intende sospendere la fornitura per un ritardo di pagamento di Caio, un preavviso di dieci o quindici giorni e' generalmente ritenuto congruo nella prassi commerciale, ma il giudice potra' valutare diversamente a seconda del caso.

Inadempimento grave e sospensione immediata

La norma non vieta la sospensione immediata in ogni caso: l'obbligo di preavviso opera solo quando l'inadempimento e' di lieve entita'. Se l'inadempimento e' grave, tale da raggiungere la soglia dell'articolo 1564 c.c. (notevole importanza che menoma la fiducia), il somministrante può sospendere la fornitura senza preavviso e, ricorrendone i presupposti, agire direttamente per la risoluzione del contratto.

Sospensione come rimedio intermedio

L'articolo 1565 si colloca tra il normale adempimento e la risoluzione definitiva: e' uno strumento di pressione legittimo che consente al somministrante di tutelarsi senza dover necessariamente sciogliere il contratto. Nella prassi, la sospensione previa preavviso svolge anche una funzione di messa in mora rafforzata, che spesso induce l'avente diritto a regolarizzare rapidamente la propria posizione per non interrompere la catena di fornitura.

Domande frequenti

Il somministrante può sospendere immediatamente la fornitura se l'avente diritto non paga?

Dipende dalla gravita' dell'inadempimento. Se e' di lieve entita', deve prima dare un congruo preavviso; solo se l'inadempimento e' grave può sospendere immediatamente.

Cosa si intende per inadempimento di lieve entita' nell'art. 1565?

È un inadempimento di scarso rilievo, come un ritardo breve nel pagamento di una singola rata. La valutazione e' concreta e tiene conto dell'entita', della durata e del contesto del rapporto contrattuale.

Quanto deve durare il preavviso prima della sospensione?

Non esiste una durata fissa: il preavviso deve essere congruo, cioè sufficiente a permettere all'avente diritto di rimediare all'inadempimento, secondo le circostanze e gli usi del settore.

Qual e' la differenza tra sospensione ex art. 1565 e risoluzione ex art. 1564?

La sospensione e' un rimedio temporaneo che non scioglie il contratto; la risoluzione lo estingue definitivamente. La sospensione si applica a inadempimenti meno gravi, la risoluzione richiede un inadempimento di notevole importanza.

Se il somministrante sospende senza preavviso in caso di inadempimento lieve, cosa rischia?

Rischia di essere a propria volta considerato inadempiente, con conseguente diritto dell'avente diritto al risarcimento dei danni subiti per l'interruzione non legittima della fornitura.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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