Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1568 c.c. – Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1567 - Articolo 1567 Codice Civile: Esclusiva a favore del somministrant…→Cod. civ. art. 1569 - Articolo 1569 Codice Civile: Contratto a tempo indeterminato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1566 Codice Civile: Patto di preferenza→Art. 1570 Codice Civile: Rinvio→Articolo 1565 Codice Civile: Sospensione della somministrazione→Art. 1571 Codice Civile: Nozione→Articolo 1564 Codice Civile: Risoluzione del contratto→Art. 1572 c.c.: Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria→Articolo 1563 Codice Civile: Scadenza delle singole prestazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'esclusiva nella somministrazione: struttura e funzione
L'art. 1568 c.c. disciplina una delle clausole più diffuse nei contratti di somministrazione continuativa: l'esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione (il somministrato). A differenza dell'esclusiva a favore del somministrante, che vincola il somministrato ad acquistare un determinato bene solo da lui, la norma in esame riguarda il caso opposto: e' il somministrante che si impegna a non servire altri soggetti nella stessa zona geografica per le medesime tipologie di prestazione.
Il divieto di prestazioni concorrenti
Il primo comma stabilisce che il somministrante, nel perimetro territoriale convenuto e per tutta la durata del contratto, non può effettuare prestazioni «della stessa natura», ne' direttamente, attraverso proprie strutture, ne' indirettamente, attraverso intermediari, agenti o società collegate. La locuzione «della stessa natura» e' volutamente ampia: non si limita ai prodotti identici, ma abbraccia tutte le forniture sostanzialmente fungibili con quelle oggetto del contratto. La valutazione e' rimessa al giudice di merito, che tiene conto del settore merceologico, della destinazione d'uso e del grado di sostituibilita' percepito dalla clientela.
Sul piano pratico, si pensi al caso di Tizio che somministra carburanti a Caio per i distributori della provincia di Verona con clausola di esclusiva territoriale: Tizio non potrebbe rifornire un terzo operatore nella stessa provincia, nemmeno attraverso una società partecipata. Qualsiasi elusione della clausola, formalmente indiretta ma sostanzialmente concorrente, e' sanzionabile.
L'obbligo di promozione e la responsabilità per inadempimento
Il secondo comma introduce una fattispecie distinta, applicabile quando il somministrato abbia anche assunto l'obbligo di promuovere le vendite nella zona. Tale obbligo, che trasforma il somministrato in una sorta di distributore esclusivo attivo, non e' di risultato puro, ma richiede uno sforzo diligente e misurabile. Il legislatore ha ritenuto necessario precisare che la responsabilità per inadempimento sorge anche se il somministrato ha rispettato il quantitativo minimo pattuito: il minimo garantito e' la soglia contrattuale di base, ma non esaurisce il contenuto dell'obbligo promozionale.
Questo equilibrio risponde a una logica distributiva: la concessione dell'esclusiva ha un costo per il somministrante (che rinuncia ad altri clienti nella zona), e tale sacrificio va compensato con uno sforzo promozionale effettivo del somministrato. Se Caio ottiene l'esclusiva provinciale ma si limita a rispettare il minimo senza alcuna attività di sviluppo commerciale, Tizio può agire per il risarcimento del lucro cessante, cioè dei ricavi che avrebbe ottenuto se la zona fosse stata adeguatamente presidiata.
Forma e prova della clausola
La clausola di esclusiva non richiede forma scritta ad substantiam, salvo che sia accessoria a un contratto per cui tale forma sia prescritta. Tuttavia, per ragioni probatorie e di certezza dei confini territoriali, e' prassi consolidata inserirla per iscritto con precisa delimitazione geografica (province, CAP, regioni). In assenza di tale precisione, la clausola e' comunque valida ma il suo ambito sarà determinato dal giudice in via interpretativa ex art. 1362 ss. c.c.
Rapporto con la disciplina antitrust
L'esclusiva territoriale nella somministrazione può interferire con il diritto della concorrenza quando le parti detengano quote di mercato significative. Il Regolamento UE 330/2022 sulle restrizioni verticali ammette in linea generale le clausole di esclusiva tra fornitore e distributore, ma fissa soglie di mercato (30%) oltre le quali l'esenzione per categoria non si applica automaticamente. In ambito nazionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha più volte scrutinato contratti di somministrazione con esclusiva in settori come la distribuzione di carburanti e le bevande, valorizzando l'effetto cumulativo di reti di accordi paralleli.
Distinzione dall'esclusiva a favore del somministrante
L'art. 1568 va letto in coordinamento con l'art. 1567 c.c., che regola l'esclusiva a favore del somministrante. Le due norme sono speculari ma non simmetriche: l'art. 1567 vieta al somministrato di rifornirsi da terzi; l'art. 1568 vieta al somministrante di servire terzi nella zona. Le parti possono pattuire esclusiva bilaterale (c.d. esclusiva reciproca), unilaterale in favore dell'uno o dell'altro, oppure escludere qualsiasi forma di esclusiva. In mancanza di pattuizione, non si presume alcuna esclusiva in favore di nessuna delle parti.
Cessazione degli effetti e recesso
Il vincolo di esclusiva segue le sorti del contratto principale: si estingue alla scadenza del termine, per mutuo dissenso, o per recesso nei contratti a tempo indeterminato (art. 1569 c.c.). In caso di risoluzione per inadempimento del somministrante, ad esempio perché Tizio ha comunque fornito un concorrente di Caio nella zona, il somministrato potra' chiedere sia la risoluzione del contratto sia il risarcimento del danno, comprensivo della perdita di profitto subita a causa della violazione dell'esclusiva.
Domande frequenti
Cosa significa 'esclusiva a favore del somministrato' nell'art. 1568 c.c.?
Significa che il somministrante si obbliga a non effettuare, nella zona contrattualmente delimitata, prestazioni della stessa natura a favore di altri soggetti, ne' direttamente ne' indirettamente, per tutta la durata del contratto.
Il somministrato che rispetta il quantitativo minimo e' esente da ogni responsabilità?
No. Se ha assunto anche l'obbligo di promuovere le vendite nella zona, risponde dei danni per inadempimento a tale obbligo anche se ha soddisfatto il quantitativo minimo pattuito. Il minimo e' una soglia base, non l'intero contenuto dell'obbligo promozionale.
La clausola di esclusiva e' valida senza forma scritta?
In linea generale si, salvo che il contratto principale richieda la forma scritta. Per certezza probatoria e' però consigliabile redigere la clausola per iscritto con precisa delimitazione territoriale.
La clausola di esclusiva può violare la normativa antitrust?
Si, se le parti superano la soglia del 30% di quota di mercato rilevante, l'esenzione per categoria del Regolamento UE 330/2022 non si applica automaticamente e l'accordo deve essere valutato individualmente. L'AGCM ha già scrutinato simili clausole nel settore carburanti e bevande.
Cosa succede se il somministrante viola la clausola di esclusiva?
Il somministrato può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e il risarcimento del danno, incluso il lucro cessante derivante dalla concorrenza illecita esercitata dal somministrante nella zona riservata.