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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1566 c.c. Patto di preferenza

In vigore

Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

In sintesi

  • Patto di preferenza: l'avente diritto si obbliga a preferire il somministrante nella stipula di un successivo contratto per lo stesso oggetto.
  • Durata massima 5 anni: l'obbligo di preferenza non può eccedere cinque anni; se convenuto un termine maggiore, si riduce automaticamente a cinque.
  • Obbligo di comunicazione: l'avente diritto deve comunicare al somministrante le condizioni offerte da terzi prima di concludere il nuovo contratto.
  • Dichiarazione di esercizio: il somministrante deve dichiarare, a pena di decadenza, entro il termine stabilito o richiesto dalle circostanze, se intende avvalersi del diritto di preferenza.
  • Validità del patto: il patto è valido se rispetta il limite temporale e le condizioni di esercizio previste dalla norma.
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Il patto di preferenza nel contratto di somministrazione

L'articolo 1566 del Codice Civile disciplina il patto di preferenza nella somministrazione, strumento con cui l'avente diritto si impegna a rivolgersi preferibilmente al proprio somministrante qualora intenda concludere un nuovo contratto avente il medesimo oggetto. Si tratta di un patto accessorio che opera alla scadenza o al termine del contratto principale, nel momento in cui l'avente diritto valuta se rinnovare il rapporto o rivolgersi ad altri fornitori.

Struttura e funzione del patto

Il patto di preferenza non obbliga l'avente diritto a rinnovare il contratto con il somministrante a qualsiasi condizione: lo obbliga soltanto a preferirlo rispetto a terzi offerenti, a parità di condizioni. In pratica, se Caio vuole stipulare un nuovo contratto di somministrazione per le stesse materie prime, deve prima comunicare a Tizio (somministrante originario) le condizioni che terzi gli hanno proposto; solo se Tizio non accetta di stipulare alle stesse condizioni, Caio e' libero di rivolgersi ai terzi.

La funzione del patto e' quella di fidelizzare il rapporto commerciale, garantendo al somministrante una corsia preferenziale per il rinnovo. In cambio, il somministrante spesso offre condizioni più vantaggiose nel contratto originario, sapendo di avere la possibilità di mantenere il cliente.

Limite temporale di cinque anni

La legge pone un tetto rigido alla durata dell'obbligo di preferenza: non può eccedere i cinque anni. Se le parti hanno convenuto un termine maggiore, questo si riduce automaticamente a cinque anni, senza che l'intero patto sia nullo. Si tratta di una riduzione automatica (simile a quella prevista dall'articolo 2596 c.c. per i patti limitativi della concorrenza), ispirata alla tutela della libertà negoziale dell'avente diritto.

Il limite quinquennale mira ad evitare un vincolo eccessivamente lungo che comprima in modo sproporzionato la libertà di scelta del contraente. Trascorsi i cinque anni, l'avente diritto riacquista piena libertà di contrattare con chiunque.

Meccanismo di esercizio del diritto di preferenza

La norma prevede un meccanismo procedurale preciso. L'avente diritto deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi (prezzo, quantita', termini, modalità). Il somministrante deve poi dichiarare, entro il termine stabilito contrattualmente o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende avvalersi del diritto di preferenza. La dichiarazione e' soggetta a decadenza: il mancato esercizio tempestivo comporta la perdita del diritto e la libertà dell'avente diritto di concludere il contratto con i terzi.

Conseguenze della violazione del patto

Se l'avente diritto conclude il contratto con un terzo senza comunicare le condizioni al somministrante e senza attendere la sua risposta, commette un inadempimento contrattuale. Il somministrante ha diritto al risarcimento del danno, che si misura nel vantaggio economico che avrebbe tratto dal contratto non concluso. Non e' invece possibile, di regola, chiedere l'annullamento del contratto stipulato con il terzo, salvo che questi fosse in malafede.

Coordinamento con il patto di esclusiva

Il patto di preferenza va distinto dall'esclusiva di cui all'articolo 1567 c.c.: l'esclusiva a favore del somministrante vieta all'avente diritto di ricevere da chiunque prestazioni della stessa natura, mentre la preferenza gli impone solo di preferire il somministrante, lasciandogli la libertà di rivolgersi a terzi se questi non esercita il diritto nei termini.

Domande frequenti

Cosa obbliga a fare il patto di preferenza nella somministrazione?

Obbliga l'avente diritto a comunicare al somministrante le condizioni offerte da terzi e a preferirlo nella stipula del nuovo contratto, se il somministrante accetta di contrarre alle stesse condizioni.

Qual e' la durata massima del patto di preferenza ex art. 1566?

Cinque anni. Se le parti hanno pattuito un termine maggiore, esso si riduce automaticamente a cinque anni senza che l'intero patto sia nullo.

Entro quanto tempo il somministrante deve dichiarare se intende esercitare il diritto di preferenza?

Entro il termine stabilito nel contratto o, in mancanza, entro quello richiesto dalle circostanze o dagli usi. Il mancato esercizio nel termine comporta la decadenza dal diritto.

Cosa rischia l'avente diritto che conclude il contratto con un terzo senza rispettare il patto di preferenza?

È tenuto al risarcimento del danno subito dal somministrante. Il contratto con il terzo resta valido salvo malafede del terzo stesso.

Qual e' la differenza tra patto di preferenza e patto di esclusiva nella somministrazione?

La preferenza obbliga solo a preferire il somministrante a parità di condizioni; l'esclusiva vieta all'avente diritto di ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, con un vincolo molto più stringente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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