Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1567 c.c. – Esclusiva a favore del somministrante
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1566 - Articolo 1566 Codice Civile: Patto di preferenza→Cod. civ. art. 1568 - Art. 1568 c.c.: Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somm→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1565 Codice Civile: Sospensione della somministrazione→Articolo 1569 Codice Civile: Contratto a tempo indeterminato→Articolo 1564 Codice Civile: Risoluzione del contratto→Art. 1570 Codice Civile: Rinvio→Articolo 1563 Codice Civile: Scadenza delle singole prestazioni→Art. 1571 Codice Civile: Nozione→Articolo 1562 Codice Civile: Pagamento del prezzo
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'esclusiva a favore del somministrante
L'articolo 1567 del Codice Civile disciplina la clausola di esclusiva a favore del somministrante, uno strumento contrattuale con cui l'avente diritto si impegna a non ricevere da terzi prestazioni della stessa natura che formano oggetto del contratto di somministrazione. È una clausola frequente nei contratti di fornitura industriale e distributiva, dove il somministrante ha interesse a garantirsi un mercato esclusivo per la propria produzione.
Struttura della clausola e suo contenuto
La clausola di esclusiva a favore del somministrante si articola in due divieti distinti. Il primo, principale e indefettibile, vieta all'avente diritto di ricevere da terzi prestazioni della stessa natura: se Caio ha stipulato un contratto di somministrazione di materie prime con Tizio con clausola di esclusiva, non può acquistare le stesse materie prime da Sempronio, anche se a condizioni più vantaggiose.
Il secondo divieto, accessorio e derogabile, riguarda l'autoproduzione: salvo patto contrario, l'avente diritto non può nemmeno produrre con mezzi propri le cose che formano oggetto del contratto. Questo secondo divieto può essere escluso contrattualmente, per esempio quando Caio ha una propria linea produttiva che non e' opportuno smantellare o bloccare ma che integra la fornitura di Tizio.
Necessità di pattuizione espressa
A differenza del patto di preferenza, che e' pur sempre un'obbligazione positiva (fare qualcosa), l'esclusiva impone obblighi negativi particolarmente gravosi per l'avente diritto. Per questo la norma richiede che sia espressamente pattuita: non opera automaticamente ne' si può desumere per implicazione da altre clausole contrattuali.
Durata e limiti dell'esclusiva
L'articolo 1567 non fissa una durata massima per la clausola di esclusiva a favore del somministrante, a differenza di quanto previsto dall'articolo 1566 per il patto di preferenza (cinque anni) e dall'articolo 1568 per l'esclusiva a favore dell'avente diritto. La clausola dura quindi per l'intera vita del contratto di somministrazione. Tuttavia, ove il contratto abbia durata indeterminata o molto lunga, il divieto potrebbe essere valutato alla luce della disciplina antitrust, in particolare degli articoli 2596 c.c. e delle norme europee in materia di accordi verticali.
Conseguenze della violazione
Se l'avente diritto, vincolato dalla clausola di esclusiva, si rivolge a un terzo fornitore o produce autonomamente i beni, commette un inadempimento contrattuale. Il somministrante ha diritto al risarcimento del danno, che si misura nella perdita del guadagno che avrebbe conseguito se la fornitura fosse rimasta esclusiva. In casi gravi, la violazione reiterata potrebbe integrare il requisito della notevole importanza e della menomazione della fiducia richiesti dall'articolo 1564 c.c. per la risoluzione del contratto.
Confronto con l'esclusiva a favore dell'avente diritto
L'articolo 1568 c.c. prevede specularmente l'esclusiva a favore dell'avente diritto, con cui il somministrante si obbliga a fornire esclusivamente a lui i beni o servizi oggetto del contratto, entro una determinata zona. Le due clausole possono coesistere nello stesso contratto, dando vita a un'esclusiva bilaterale che lega strettamente entrambe le parti per tutta la durata del rapporto.
Domande frequenti
Cosa vieta la clausola di esclusiva a favore del somministrante?
Vieta all'avente diritto di ricevere da terzi prestazioni della stessa natura oggetto del contratto. Salvo patto contrario, vieta anche di produrre autonomamente i beni che formano oggetto della somministrazione.
L'esclusiva a favore del somministrante opera automaticamente?
No. Deve essere espressamente pattuita nel contratto; non si presume e non può essere desunta implicitamente da altre clausole.
Il divieto di autoproduzione previsto dall'art. 1567 e' derogabile?
Si'. Le parti possono convenire che l'avente diritto mantenga la facolta' di produrre con mezzi propri i beni oggetto del contratto, ferme restando le limitazioni relative all'acquisto da terzi.
Quali conseguenze ha la violazione della clausola di esclusiva da parte dell'avente diritto?
Il somministrante ha diritto al risarcimento del danno. Nei casi più gravi, la violazione reiterata può legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1564 c.c.
Qual e' la differenza tra esclusiva a favore del somministrante (art. 1567) e patto di preferenza (art. 1566)?
L'esclusiva vieta categoricamente di rivolgersi a terzi; il patto di preferenza consente di farlo, ma solo dopo aver offerto al somministrante la priorità a parità di condizioni.