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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1564 c.c. Risoluzione del contratto

In vigore

In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

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In sintesi

  • Risoluzione per inadempimento: l'inadempimento relativo a singole prestazioni legittima la risoluzione solo se di notevole importanza.
  • Doppio requisito: l'inadempimento deve avere notevole importanza e deve essere tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
  • Valutazione concreta: il giudice verifica caso per caso se la gravita' dell'inadempimento giustifichi lo scioglimento dell'intero contratto continuativo.
  • Tutela del rapporto continuativo: la norma bilancia la protezione del creditore con la stabilita' dei contratti di durata, evitando risoluzioni per inadempimenti minori.
  • Effetto non retroattivo: la risoluzione del contratto di somministrazione non si estende alle prestazioni gia' eseguite, che restano valide ed efficaci.

Risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento

L'articolo 1564 del Codice Civile introduce una disciplina speciale per la risoluzione del contratto di somministrazione, derogatoria rispetto ai principi generali dell'articolo 1455 c.c. La norma si giustifica con la natura continuativa o periodica del rapporto: sciogliere un contratto di durata per qualsiasi inadempimento, anche minore, sarebbe sproporzionato e contrario agli interessi economici di entrambe le parti.

Il doppio requisito per la risoluzione

La norma esige che ricorrano due condizioni cumulative. In primo luogo, l'inadempimento relativo alle singole prestazioni deve avere una notevole importanza: non e' sufficiente, dunque, qualsiasi inadempimento, per quanto formalmente esistente. In secondo luogo, tale inadempimento deve essere tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, ossia deve far ragionevolmente dubitare che il contraente inadempiente sara' in grado o disposto a rispettare le obbligazioni future.

Se Tizio, somministrante di materie prime, consegna a Caio una partita con un lieve ritardo di un giorno rispetto alla scadenza pattuita, senza che cio' causi danni apprezzabili, la risoluzione dell'intero contratto non sara' ammessa. Se invece Tizio consegna ripetutamente merce difforme o con ritardi tali da compromettere la produzione di Caio, il requisito della notevole importanza e della perdita di fiducia potra' ritenersi soddisfatto.

Confronto con la disciplina generale dell'art. 1455

L'articolo 1455 c.c. stabilisce in generale che la risoluzione non puo' essere domandata se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. L'articolo 1564 e' piu' restrittivo: non basta che l'inadempimento sia importante in senso assoluto; occorre che esso comprometta specificamente la fiducia nella continuazione regolare del rapporto. Si tratta di un filtro aggiuntivo che tiene conto della dimensione temporale e relazionale propria dei contratti di durata.

La menomazione della fiducia

Il requisito della menomazione della fiducia e' un elemento prognostico: il giudice deve valutare non solo l'inadempimento passato, ma anche le prospettive future del rapporto. Un unico inadempimento grave puo' essere sufficiente se dimostra l'incapacita' strutturale del contraente di adempiere correttamente; al contrario, una serie di inadempimenti minori ripetuti nel tempo potrebbe ugualmente ledere la fiducia e giustificare la risoluzione.

Effetti della risoluzione

Essendo la somministrazione un contratto di durata, la risoluzione non ha effetto retroattivo per le prestazioni gia' eseguite (articolo 1458, secondo comma, c.c.). Le parti non possono, quindi, ottenere la restituzione di quanto gia' scambiato: il contratto si scioglie per il futuro, lasciando intatte le posizioni gia' maturate. Cio' distingue la somministrazione dai contratti a esecuzione istantanea, per i quali la risoluzione ha invece effetto ex tunc.

Rimedi alternativi

Quando l'inadempimento non raggiunge la soglia richiesta dall'art. 1564, la parte lesa non rimane senza tutela: puo' chiedere il risarcimento del danno per le singole prestazioni inesatte, puo' eccepire l'inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c. per la singola prestazione o, ricorrendo i presupposti di legge, avvalersi della sospensione prevista dall'articolo 1565 c.c.

Domande frequenti

Quando e' possibile risolvere il contratto di somministrazione per inadempimento?

Solo se l'inadempimento ha notevole importanza e compromette la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Un inadempimento di scarso rilievo non basta.

Qual e' la differenza tra l'art. 1564 e la disciplina generale della risoluzione?

L'art. 1564 aggiunge un requisito ulteriore rispetto all'art. 1455 c.c.: l'inadempimento deve anche menomare la fiducia nella corretta esecuzione delle prestazioni future, non solo essere importante in assoluto.

La risoluzione del contratto di somministrazione ha effetto retroattivo?

No. Essendo un contratto di durata, la risoluzione opera solo per il futuro: le prestazioni gia' eseguite restano valide e non si e' tenuti a restituire quanto gia' scambiato.

Un ritardo di un giorno nella consegna puo' giustificare la risoluzione?

Di regola no, se il ritardo e' occasionale e non causa danni significativi. Occorre una valutazione complessiva che consideri la gravita', la reiterazione e l'impatto sulla fiducia nel fornitore.

Quali rimedi restano disponibili se l'inadempimento non raggiunge la soglia dell'art. 1564?

La parte lesa puo' chiedere il risarcimento del danno per le singole prestazioni inesatte, oppure sospendere la propria prestazione ai sensi dell'art. 1565 c.c. se ricorrono i presupposti.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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