Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1564 c.c. – Risoluzione del contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1563 - Articolo 1563 Codice Civile: Scadenza delle singole prestazioni→Cod. civ. art. 1565 - Articolo 1565 Codice Civile: Sospensione della somministrazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1562 Codice Civile: Pagamento del prezzo→Articolo 1566 Codice Civile: Patto di preferenza→Articolo 1561 Codice Civile: Determinazione del prezzo→Articolo 1567 Codice Civile: Esclusiva a favore del somministrante→Articolo 1560 Codice Civile: Entità della somministrazione→Art. 1568 c.c.: Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somm→Art. 1559 Codice Civile: Nozione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento
L'articolo 1564 del Codice Civile introduce una disciplina speciale per la risoluzione del contratto di somministrazione, derogatoria rispetto ai principi generali dell'articolo 1455 c.c. La norma si giustifica con la natura continuativa o periodica del rapporto: sciogliere un contratto di durata per qualsiasi inadempimento, anche minore, sarebbe sproporzionato e contrario agli interessi economici di entrambe le parti.
Il doppio requisito per la risoluzione
La norma esige che ricorrano due condizioni cumulative. In primo luogo, l'inadempimento relativo alle singole prestazioni deve avere una notevole importanza: non e' sufficiente, dunque, qualsiasi inadempimento, per quanto formalmente esistente. In secondo luogo, tale inadempimento deve essere tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, ossia deve far ragionevolmente dubitare che il contraente inadempiente sarà in grado o disposto a rispettare le obbligazioni future.
Se Tizio, somministrante di materie prime, consegna a Caio una partita con un lieve ritardo di un giorno rispetto alla scadenza pattuita, senza che cio' causi danni apprezzabili, la risoluzione dell'intero contratto non sarà ammessa. Se invece Tizio consegna ripetutamente merce difforme o con ritardi tali da compromettere la produzione di Caio, il requisito della notevole importanza e della perdita di fiducia potra' ritenersi soddisfatto.
Confronto con la disciplina generale dell'art. 1455
L'articolo 1455 c.c. stabilisce in generale che la risoluzione non può essere domandata se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. L'articolo 1564 e' più restrittivo: non basta che l'inadempimento sia importante in senso assoluto; occorre che esso comprometta specificamente la fiducia nella continuazione regolare del rapporto. Si tratta di un filtro aggiuntivo che tiene conto della dimensione temporale e relazionale propria dei contratti di durata.
La menomazione della fiducia
Il requisito della menomazione della fiducia e' un elemento prognostico: il giudice deve valutare non solo l'inadempimento passato, ma anche le prospettive future del rapporto. Un unico inadempimento grave può essere sufficiente se dimostra l'incapacita' strutturale del contraente di adempiere correttamente; al contrario, una serie di inadempimenti minori ripetuti nel tempo potrebbe ugualmente ledere la fiducia e giustificare la risoluzione.
Effetti della risoluzione
Essendo la somministrazione un contratto di durata, la risoluzione non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite (articolo 1458, secondo comma, c.c.). Le parti non possono, quindi, ottenere la restituzione di quanto già scambiato: il contratto si scioglie per il futuro, lasciando intatte le posizioni già maturate. Cio' distingue la somministrazione dai contratti a esecuzione istantanea, per i quali la risoluzione ha invece effetto ex tunc.
Rimedi alternativi
Quando l'inadempimento non raggiunge la soglia richiesta dall'art. 1564, la parte lesa non rimane senza tutela: può chiedere il risarcimento del danno per le singole prestazioni inesatte, può eccepire l'inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c. per la singola prestazione o, ricorrendo i presupposti di legge, avvalersi della sospensione prevista dall'articolo 1565 c.c.
Domande frequenti
Quando e' possibile risolvere il contratto di somministrazione per inadempimento?
Solo se l'inadempimento ha notevole importanza e compromette la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Un inadempimento di scarso rilievo non basta.
Qual e' la differenza tra l'art. 1564 e la disciplina generale della risoluzione?
L'art. 1564 aggiunge un requisito ulteriore rispetto all'art. 1455 c.c.: l'inadempimento deve anche menomare la fiducia nella corretta esecuzione delle prestazioni future, non solo essere importante in assoluto.
La risoluzione del contratto di somministrazione ha effetto retroattivo?
No. Essendo un contratto di durata, la risoluzione opera solo per il futuro: le prestazioni già eseguite restano valide e non si e' tenuti a restituire quanto già scambiato.
Un ritardo di un giorno nella consegna può giustificare la risoluzione?
Di regola no, se il ritardo e' occasionale e non causa danni significativi. Occorre una valutazione complessiva che consideri la gravita', la reiterazione e l'impatto sulla fiducia nel fornitore.
Quali rimedi restano disponibili se l'inadempimento non raggiunge la soglia dell'art. 1564?
La parte lesa può chiedere il risarcimento del danno per le singole prestazioni inesatte, oppure sospendere la propria prestazione ai sensi dell'art. 1565 c.c. se ricorrono i presupposti.