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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1570 c.c. Rinvio

In vigore

Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni. CAPO VI – Della locazione SEZIONE I – Disposizioni generali

In sintesi

  • Clausola di rinvio: alla somministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del contratto corrispondente alle singole prestazioni (vendita, appalto, trasporto, ecc.).
  • Compatibilità come filtro: le norme richiamate operano solo se non contrastano con la disciplina specifica della somministrazione (artt. 1559-1570 c.c.).
  • Natura della prestazione come criterio: se ogni singola somministrazione consiste in una fornitura di beni, si applicano le regole sulla vendita; se consiste in un'opera o servizio, le regole sull'appalto.
  • Tecnica legislativa di chiusura: l'articolo evita la ripetizione di regole già dettate altrove, garantendo completezza alla disciplina contrattuale.
  • Fine del Capo V: l'art. 1570 chiude la disciplina della somministrazione; il Capo VI introduce la locazione (art. 1571 ss. c.c.).

La funzione del rinvio nell'art. 1570 c.c.

L'art. 1570 c.c. costituisce la norma di chiusura del Capo V dedicato alla somministrazione. Con una tecnica di tecnica legislativa di economia normativa, il legislatore del 1942 ha scelto di non riscrivere per la somministrazione tutte le regole gia' previste per i contratti elementari (vendita, appalto, trasporto), ma di richiamarle dinamicamente, con l'unica condizione che siano compatibili con le disposizioni specifiche della somministrazione.

Il meccanismo del rinvio 'in quanto compatibili'

Il rinvio non e' incondizionato. La locuzione «in quanto compatibili con le disposizioni che precedono» impone un test di compatibilita' in due fasi. Prima si verifica se esiste una norma specifica sulla somministrazione che regola la stessa fattispecie: in tal caso, la norma del contratto-base cedde. Poi, se la fattispecie non e' regolata dalla disciplina speciale, si applica la norma del contratto di base, a condizione che la sua ratio non sia incompatibile con la struttura continuativa e programmata della somministrazione.

Ad esempio, nella vendita, il rischio passa all'acquirente con la consegna della cosa (art. 1510 c.c.). Nella somministrazione di beni fungibili, questa regola e' compatibile e si applica per ogni singola consegna periodica. Al contrario, le norme sulla garanzia per vizi nella vendita (artt. 1490 ss. c.c.) si applicano alla somministrazione, ma con gli opportuni adattamenti: il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorrera' dalla singola consegna difettosa, non dalla stipula del contratto-quadro.

Quale contratto-base si applica?

Il criterio per individuare il contratto di riferimento e' la natura delle singole prestazioni. Se la somministrazione ha per oggetto cose determinate, prodotti alimentari, materie prime, combustibili, le norme di riferimento sono quelle della compravendita (artt. 1470 ss. c.c.). Se l'oggetto e' un'opera o un servizio, manutenzione periodica, pulizie, assistenza tecnica, si applica la disciplina dell'appalto (artt. 1655 ss. c.c.). In alcuni contratti misti, dove le prestazioni hanno natura ibrida, il giudice deve individuare la disciplina prevalente o operare un'applicazione selettiva delle due normative.

Esempi applicativi

Si pensi a Tizio che somministra energia elettrica a Caio per un impianto industriale. Trattandosi di fornitura continuativa di un bene (energia), trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della vendita: in particolare quelle sulla mora del debitore (Caio che non paga le rate) e sulla risoluzione per inadempimento. Diversamente, se Tizio si obbliga a somministrare il servizio di vigilanza armata alla sede di Caio per tutta la durata del contratto, il riferimento e' l'appalto di servizi, con le relative norme sulla responsabilita' del somministrante per i danni causati dai propri dipendenti.

Rapporto con le norme generali del contratto

Il rinvio dell'art. 1570 opera al secondo livello della gerarchia delle fonti applicabili alla somministrazione. Il primo livello e' costituito dalle norme speciali degli artt. 1559-1570; il secondo, per rinvio, dalle norme del contratto-base; il terzo, residuale, dalle norme generali del contratto (artt. 1321 ss. c.c.). Questa gerarchia garantisce una disciplina coerente senza frammentazioni interpretative.

Chiusura del Capo V e apertura della locazione

Con l'art. 1570 si conclude la disciplina codicistica della somministrazione. L'articolo successivo, l'art. 1571 c.c., apre il Capo VI dedicato alla locazione, che rappresenta uno dei contratti tipici piu' regolati del codice, sia per le disposizioni codicistiche sia per la ricca legislazione speciale (L. 392/1978 e L. 431/1998 per gli immobili urbani).

Domande frequenti

Quali norme si applicano alla somministrazione per effetto del rinvio dell'art. 1570 c.c.?

Si applicano le norme del contratto corrispondente alle singole prestazioni: se queste consistono in forniture di beni, si richiamano le norme della vendita; se consistono in opere o servizi, le norme dell'appalto, ma solo in quanto compatibili con la disciplina specifica della somministrazione.

Cosa significa 'in quanto compatibili' nella clausola di rinvio?

Significa che la norma del contratto-base si applica solo se non e' in contrasto con le regole speciali della somministrazione (artt. 1559-1570 c.c.) e se la sua ratio non e' incompatibile con la struttura continuativa e programmata del rapporto.

Le norme sulla garanzia per vizi della vendita si applicano anche alla somministrazione?

Si, per rinvio dell'art. 1570, ma con adattamenti: ad esempio, il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorre dalla singola consegna difettosa, non dalla data di stipula del contratto-quadro di somministrazione.

Se una somministrazione ha per oggetto un servizio (es. vigilanza), quali norme si applicano per rinvio?

Si applicano le norme dell'appalto (artt. 1655 ss. c.c.), in quanto il servizio corrisponde strutturalmente a un appalto di servizi ripetuto nel tempo. Le norme sulla responsabilita' del somministrante per i fatti dei propri dipendenti trovano quindi applicazione per questa via.

Esiste un terzo livello di norme applicabili alla somministrazione dopo le norme speciali e quelle del contratto-base?

Si. In via residuale si applicano le norme generali del contratto (artt. 1321 ss. c.c.), che costituiscono il terzo livello della gerarchia: norme speciali somministrazione, poi contratto-base per rinvio, poi disciplina generale dei contratti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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