Autore: Andrea Marton

  • Articolo 398 Codice di Procedura Civile: Proposizione della domanda

    Articolo 398 Codice di Procedura Civile: Proposizione della domanda

    Art. 398 c.p.c. – Proposizione della domanda

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    La citazione deve indicare, a pena d’inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

    La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

    La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo.

    Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.

  • Art. 397 c.p.c.: Revocazione proponibile dal pubblico ministero

    Art. 397 c.p.c.: Revocazione proponibile dal pubblico ministero

    Art. 397 c.p.c. – Revocazione proponibile dal pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

    1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

    2) quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

    Nei casi di cui all’articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

  • Art. 396 c.p.c.: Revocazione delle sentenze per le quali è scadu

    Art. 396 c.p.c.: Revocazione delle sentenze per le quali è scadu

    Art. 396 c.p.c. – Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

    Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

  • Articolo 395 Codice di Procedura Civile: Casi di revocazione

    Articolo 395 Codice di Procedura Civile: Casi di revocazione

    Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

    1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

    2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

    3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

    4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

    5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

    6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 394 c.p.c.: Procedimento in sede di rinvio

    Art. 394 c.p.c.: Procedimento in sede di rinvio

    Art. 394 c.p.c. – Procedimento in sede di rinvio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

    Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

    Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

  • Articolo 393 Codice di Procedura Civile: Estinzione del processo

    Articolo 393 Codice di Procedura Civile: Estinzione del processo

    Art. 393 c.p.c. – Estinzione del processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

  • Articolo 392 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Articolo 392 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Art. 392 c.p.c. – Riassunzione della causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

    La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Art. 391-ter c.p.c.: Altri casi di revocazione ed opposizione di

    Art. 391-ter c.p.c.: Altri casi di revocazione ed opposizione di

    Art. 391-ter c.p.c. – Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

    Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

  • Art. 391-bis c.p.c.: Correzione degli errori materiali e revocaz

    Art. 391-bis c.p.c.: Correzione degli errori materiali e revocaz

    Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la sentenza, l’ordinanza o il decreto di cui all’articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

    In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

  • Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione .

    Il decreto , l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

    Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

    La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

  • Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Art. 390 c.p.c. – Rinuncia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale.

    La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

  • Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione

    Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione

    Art. 389 c.p.c. – Domande conseguenti alla cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.