Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1573 Codice Civile: Durata della locazione

    Articolo 1573 Codice Civile: Durata della locazione

    Art. 1573 c.c. – Durata della locazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto.

  • Articolo 1574 Codice Civile: Locazione senza determinazione di tempo

    Articolo 1574 Codice Civile: Locazione senza determinazione di tempo

    Art. 1574 c.c. Locazione senza determinazione di tempo

    In vigore

    Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s’intende convenuta: 1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.

  • Articolo 1575 Codice Civile: Obbligazioni principali del locatore

    Articolo 1575 Codice Civile: Obbligazioni principali del locatore

    Art. 1575 c.c. – Obbligazioni principali del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore deve:

    1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

    2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;

    3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

  • Art. 1576 c.c.: Mantenimento della cosa in buono stato locativo

    Art. 1576 c.c.: Mantenimento della cosa in buono stato locativo

    Art. 1576 c.c. – Mantenimento della cosa in buono stato locativo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

    Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

  • Articolo 1577 Codice Civile: Necessità di riparazioni

    Articolo 1577 Codice Civile: Necessità di riparazioni

    Art. 1577 c.c. – Necessità di riparazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.

    Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

  • Articolo 1578 Codice Civile: Vizi della cosa locata

    Articolo 1578 Codice Civile: Vizi della cosa locata

    Art. 1578 c.c. Vizi della cosa locata

    In vigore

    Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

  • Art. 1579 c.c.: Limitazioni convenzionali della responsabilità

    Art. 1579 c.c.: Limitazioni convenzionali della responsabilità

    Art. 1579 c.c. – Limitazioni convenzionali della responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

  • Articolo 1580 Codice Civile: Cose pericolose per la salute

    Articolo 1580 Codice Civile: Cose pericolose per la salute

    Art. 1580 c.c. – Cose pericolose per la salute

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.

  • Articolo 1581 Codice Civile: Vizi sopravvenuti

    Articolo 1581 Codice Civile: Vizi sopravvenuti

    Art. 1581 c.c. – Vizi sopravvenuti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

  • Articolo 1582 Codice Civile: Divieto d’innovazione

    Articolo 1582 Codice Civile: Divieto d’innovazione

    Art. 1582 c.c. – Divieto d’innovazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

  • Articolo 1583 Codice Civile: Mancato godimento per riparazioni urgenti

    Articolo 1583 Codice Civile: Mancato godimento per riparazioni urgenti

    Art. 1583 c.c. – Mancato godimento per riparazioni urgenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

  • Art. 1584 c.c.: Diritti del conduttore in caso di riparazioni

    Art. 1584 c.c.: Diritti del conduttore in caso di riparazioni

    Art. 1584 c.c. Diritti del conduttore in caso di riparazioni

    In vigore

    Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.