Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1597 Codice Civile: Rinnovazione tacita del contratto

    Articolo 1597 Codice Civile: Rinnovazione tacita del contratto

    Art. 1597 c.c. – Rinnovazione tacita del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente.

    La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

    Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.

  • Articolo 1598 Codice Civile: Garanzie della locazione

    Articolo 1598 Codice Civile: Garanzie della locazione

    Art. 1598 c.c. – Garanzie della locazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

  • Art. 1599 c.c.: Trasferimento a titolo particolare della cosa lo

    Art. 1599 c.c.: Trasferimento a titolo particolare della cosa lo

    Art. 1599 c.c. – Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.

    La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.

    Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.

    L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.

  • Articolo 1600 Codice Civile: Detenzione anteriore al trasferimento

    Articolo 1600 Codice Civile: Detenzione anteriore al trasferimento

    Art. 1600 c.c. – Detenzione anteriore al trasferimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

  • Art. 1601 c.c.: Risarcimento del danno al conduttore licenziato

    Art. 1601 c.c.: Risarcimento del danno al conduttore licenziato

    Art. 1601 c.c. – Risarcimento del danno al conduttore licenziato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.

  • Art. 1602 c.c.: Effetti dell’opponibilità della locazione al ter

    Art. 1602 c.c.: Effetti dell’opponibilità della locazione al ter

    Art. 1602 c.c. – Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

  • Art. 1603 c.c.: Clausola di scioglimento del contratto in caso d

    Art. 1603 c.c.: Clausola di scioglimento del contratto in caso d

    Art. 1603 c.c. – Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.

  • Art. 1604 c.c.: Vendita della cosa locata con patto di riscatto

    Art. 1604 c.c.: Vendita della cosa locata con patto di riscatto

    Art. 1604 c.c. – Vendita della cosa locata con patto di riscatto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

  • Art. 1605 c.c.: Liberazione o cessione del corrispettivo della l

    Art. 1605 c.c.: Liberazione o cessione del corrispettivo della l

    Art. 1605 c.c. Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione

    In vigore

    locazione La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento.

  • Articolo 1606 Codice Civile: Estinzione del diritto del locatore

    Articolo 1606 Codice Civile: Estinzione del diritto del locatore

    Art. 1606 c.c. – Estinzione del diritto del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

    Sono salve le diverse disposizioni di legge.

  • Articolo 1607 Codice Civile: Durata massima della locazione di case

    Articolo 1607 Codice Civile: Durata massima della locazione di case

    Art. 1607 c.c. – Durata massima della locazione di case

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

  • Articolo 1608 Codice Civile: Garanzie per il pagamento della pigione

    Articolo 1608 Codice Civile: Garanzie per il pagamento della pigione

    Art. 1608 c.c. – Garanzie per il pagamento della pigione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle locazioni di case non mobiliate l’inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.