Art. 1598 c.c. – Garanzie della locazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.
L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

In vigore
locazione La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nelle locazioni di case non mobiliate l’inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Spiegazione
Le piccole riparazioni dovute a deterioramenti prodotti dall’uso sono a carico del conduttore. La natura di piccola riparazione si determina secondo gli usi del luogo, salvo diversa pattuizione.
Come funziona e quando si applica
Distingue le spese ordinarie di manutenzione (a carico dell’inquilino) da quelle straordinarie (a carico del locatore, art. 1576). Rientrano tra le piccole riparazioni, ad esempio, la sostituzione di guarnizioni o di piccoli componenti soggetti a usura.
Esempio pratico
La sostituzione della guarnizione di un rubinetto che gocciola spetta all’inquilino; il rifacimento dell’impianto idraulico vetusto spetta invece al proprietario.
Domande frequenti
Chi paga le piccole riparazioni in affitto?
L’inquilino, per i deterioramenti dovuti all’uso; le riparazioni straordinarie restano a carico del proprietario.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.