Autore: Andrea Marton

  • Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Art. 231 c.p.c. – Risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

  • Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio

    Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio

    Art. 230 c.p.c. – Modo dell’interrogatorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

    Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che l’ammette.

    Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

  • Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea

    Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea

    Art. 229 c.p.c. – Confessione spontanea

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117.

  • Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale

    Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale

    Art. 228 c.p.c. – Confessione giudiziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

  • Art. 227 c.p.c.: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato su

    Art. 227 c.p.c.: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato su

    Art. 227 c.p.c. – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

    Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 del codice di procedura penale.

  • Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 226 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila.

    Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 537 del codice di procedura penale.

  • Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Art. 225 c.p.c. – Decisione sulla querela

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica.

    Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

  • Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Art. 224 c.p.c. – Sequestro del documento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.

    Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

  • Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento

    Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento

    Art. 223 c.p.c. – Processo verbale di deposito del documento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

    Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

    Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

  • Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit

    Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit

    Art. 222 c.p.c. – Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

  • Art. 221 c.p.c.: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Art. 221 c.p.c.: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Art. 221 c.p.c. – Modo di proposizione e contenuto della querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

    La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.

    È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero.

  • Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Art. 220 c.p.c. – Pronuncia del collegio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

    Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila.