Autore: Andrea Marton

  • Articolo 285 Codice Penale: Devastazione, saccheggio e strage

    Articolo 285 Codice Penale: Devastazione, saccheggio e strage

    Art. 285 c.p. – Devastazione, saccheggio e strage

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.

  • Articolo 286 Codice Penale: Guerra civile

    Articolo 286 Codice Penale: Guerra civile

    Art. 286 c.p. – Guerra civile

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.

    Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte.

    96a

  • Art. 287 c.p.: Usurpazione di potere politico o di comando milit

    Art. 287 c.p.: Usurpazione di potere politico o di comando milit

    Art. 287 c.p. Usurpazione di potere politico o di comando militare

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

    Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo; ed è punito con la morte (1) se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.

  • Art. 288 c.p.: Arruolamento o armamenti non autorizzati a serviz

    Art. 288 c.p.: Arruolamento o armamenti non autorizzati a serviz

    Art. 288 c.p. – Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni .

    La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

  • Art. 289 c.p.: Attentato contro gli organi costituzionali e cont

    Art. 289 c.p.: Attentato contro gli organi costituzionali e cont

    Art. 289 c.p. Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

    1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

    2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

  • Art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o

    Art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o

    Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

    Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

    Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

    Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

    Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma (1).

  • Art. 289-ter c.p.: Sequestro di persona a scopo di coazione

    Art. 289-ter c.p.: Sequestro di persona a scopo di coazione

    Art. 289-ter c.p. – Sequestro di persona a scopo di coazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

    Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 289-bis.

    Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

  • Art. 290 c.p.: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni co

    Art. 290 c.p.: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni co

    Art. 290 c.p. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

    La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (1).

  • Art. 290-bis c.p.: Parificazione al Presidente della Repubblica

    Art. 290-bis c.p.: Parificazione al Presidente della Repubblica

    Art. 290-bis c.p. – Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci .

  • Articolo 291 Codice Penale: Vilipendio alla nazione italiana

    Articolo 291 Codice Penale: Vilipendio alla nazione italiana

    Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (1).

  • Art. 292 c.p.: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello

    Art. 292 c.p.: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello

    Art. 292 c.p. – Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

    Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

    Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali .

  • Articolo 292-bis Codice Penale: Circostanza aggravante

    Articolo 292-bis Codice Penale: Circostanza aggravante

    Art. 292-bis c.p. Circostanza aggravante

    Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85

    [Abrogato]