Autore: Andrea Marton

  • Art. 274 c.p.: Illecita partecipazione ad associazioni aventi ca

    Art. 274 c.p.: Illecita partecipazione ad associazioni aventi ca

    Art. 274 c.p. – Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire mille a diecimila.

    La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.

  • Art. 275 c.p.: Accettazione di onorificenze o utilità da uno Sta

    Art. 275 c.p.: Accettazione di onorificenze o utilità da uno Sta

    Art. 275 c.p. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico

    Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205

    [Abrogato]

  • Art. 276 c.p.: Attentato contro il Presidente della Repubblica

    Art. 276 c.p.: Attentato contro il Presidente della Repubblica

    Art. 276 c.p. – Attentato contro il Presidente della Repubblica

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l’ergastolo.

    96a

  • Art. 277 c.p.: Offesa alla libertà del Presidente della Repubbli

    Art. 277 c.p.: Offesa alla libertà del Presidente della Repubbli

    Art. 277 c.p. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1).

  • Art. 278 c.p.: Offesa all’onore o al prestigio del Presidente de

    Art. 278 c.p.: Offesa all’onore o al prestigio del Presidente de

    Art. 278 c.p. – Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni .

  • Art. 279 c.p.: Lesa prerogativa della irresponsabilità del presi

    Art. 279 c.p.: Lesa prerogativa della irresponsabilità del presi

    Art. 279 c.p. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica

    Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85

    [Abrogato]

  • Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversio

    Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversio

    Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

    Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

    Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

    Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

    Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti .

  • Art. 280-bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o es

    Art. 280-bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o es

    Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

    Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

    Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

    Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (1).

  • Articolo 281 Codice Penale: Offesa alla libertà del Capo del Governo

    Articolo 281 Codice Penale: Offesa alla libertà del Capo del Governo

    Art. 281 c.p. Offesa alla libertà del Capo del Governo

    Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

    [Abrogato]

  • Articolo 282 Codice Penale: Offesa all’onore del Capo del Governo

    Articolo 282 Codice Penale: Offesa all’onore del Capo del Governo

    Art. 282 c.p. Offesa all’onore del Capo del Governo

    Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

    [Abrogato]

  • Art. 283 c.p.: Attentato contro la costituzione dello Stato

    Art. 283 c.p.: Attentato contro la costituzione dello Stato

    Art. 283 c.p. – Attentato contro la Costituzione dello Stato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni .

  • Art. 284 c.p.: Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

    Art. 284 c.p.: Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

    Art. 284 c.p. – Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con la morte.

    Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.

    La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

    96a