Autore: Andrea Marton

  • Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Art. 488 c.p.c. – Fascicolo dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo informatico , nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

    Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale a ogni richiesta del giudice.

  • Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

    Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.

  • Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c. – Forma delle domande e delle istanze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso …

    negli altri casi.

  • Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Art. 485 c.p.c. – Audizione degli interessati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

    Il decreto è comunicato dal cancelliere.

    Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

  • Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Art. 484 c.p.c. – Giudice dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’espropriazione è diretta da un giudice.

    La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 .

    Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

  • Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Art. 483 c.p.c.: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Art. 483 c.p.c. – Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

    Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice di quest’ultima.

  • Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Art. 482 c.p.c. – Termine ad adempiere

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

  • Art. 481 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Art. 481 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del precetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

    Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

  • Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

    Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

    Il precetto deve inoltre contenere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

    Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all’originale e del precetto.

    La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

  • Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 478 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

  • Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c. – Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

    Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.