Autore: Andrea Marton

  • Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Art. 313 c.p.c. – Querela di falso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.

  • Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 312 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 311 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento dava

    Art. 311 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento dava

    Art. 311 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

  • Art. 310 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 310 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 310 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del processo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’estinzione del processo non estingue l’azione.

    L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza .

    Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • Art. 309 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 309 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 309 c.p.c. – Mancata comparizione all’udienza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’art. 181 .

  • Art. 308 c.p.c.: Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Art. 308 c.p.c.: Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Art. 308 c.p.c. – Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell’udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

    Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie .

  • Art. 307 c.p.c.: Estinzione del processo per inattività delle pa

    Art. 307 c.p.c.: Estinzione del processo per inattività delle pa

    Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto …

    dell’art. 181 e dell’art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi , che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

    Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

    Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre .

    L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio .

  • Art. 306 c.p.c.: Rinuncia agli atti del giudizio

    Art. 306 c.p.c.: Rinuncia agli atti del giudizio

    Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

    Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

    Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

    Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

  • Art. 305 c.p.c.: Mancata prosecuzione o riassunzione

    Art. 305 c.p.c.: Mancata prosecuzione o riassunzione

    Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

  • Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione

    Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione

    Art. 304 c.p.c. – Effetti dell’interruzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

  • Articolo 303 Codice di Procedura Civile: Riassunzione del processo

    Articolo 303 Codice di Procedura Civile: Riassunzione del processo

    Art. 303 c.p.c. – Riassunzione del processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

    In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.

    Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

    Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.

  • Articolo 302 Codice di Procedura Civile: Prosecuzione del processo

    Articolo 302 Codice di Procedura Civile: Prosecuzione del processo

    Art. 302 c.p.c. – Prosecuzione del processo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.