Art. 698 c.p. – Omessa consegna di armi
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a tre mesi o con l’ammenda non inferiore a lire mille.
