Autore: Andrea Marton

  • Articolo 698 Codice Penale: Omessa consegna di armi

    Articolo 698 Codice Penale: Omessa consegna di armi

    Art. 698 c.p. – Omessa consegna di armi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a tre mesi o con l’ammenda non inferiore a lire mille.

  • Articolo 699 Codice Penale: Porto abusivo di armi

    Articolo 699 Codice Penale: Porto abusivo di armi

    Art. 699 c.p. – Porto abusivo di armi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a sei mesi.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159 .

    Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

  • Articolo 700 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 700 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 700 c.p. – Circostanze aggravanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.

  • Articolo 701 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Articolo 701 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Art. 701 c.p. Misura di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

  • Art. 702 Codice Penale: Abrogato

    Art. 702 Codice Penale: Abrogato

    Art. 702 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 703 Codice Penale: Accensioni ed esplosioni pericolose

    Articolo 703 Codice Penale: Accensioni ed esplosioni pericolose

    Art. 703 c.p. – Accensioni ed esplosioni pericolose

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103.

    Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

  • Art. 704 Codice Penale: Armi

    Art. 704 Codice Penale: Armi

    Art. 704 c.p. – Armi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

    1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell’articolo 585;

    2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

  • Articolo 705 Codice Penale: Commercio non autorizzato di cose preziose

    Articolo 705 Codice Penale: Commercio non autorizzato di cose preziose

    Art. 705 c.p. – Commercio non autorizzato di cose preziose

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni .

    Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.

  • Art. 706 Codice Penale: Abrogato

    Art. 706 Codice Penale: Abrogato

    Art. 706 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 707 c.p.: Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grim

    Art. 707 c.p.: Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grim

    Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni.

  • Articolo 708 Codice Penale: Possesso ingiustificato di valori

    Articolo 708 Codice Penale: Possesso ingiustificato di valori

    Art. 708 c.p. – Possesso ingiustificato di valori

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

  • Art. 709 c.p.: Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

    Art. 709 c.p.: Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

    Art. 709 c.p. – Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.