Autore: Andrea Marton

  • Art. 301 c.p.c.: Morte o impedimento del procuratore

    Art. 301 c.p.c.: Morte o impedimento del procuratore

    Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

    In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

    Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

  • Art. 300 c.p.c.: Morte o perdita della capacità della parte cost

    Art. 300 c.p.c.: Morte o perdita della capacità della parte cost

    Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

    Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.

    Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

    Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 .

    Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

  • Art. 299 c.p.c.: Morte o perdita della capacità prima della cost

    Art. 299 c.p.c.: Morte o perdita della capacità prima della cost

    Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se prima della costituzione …

    sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’art. 163-bis.

  • Articolo 298 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Articolo 298 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Art. 298 c.p.c. – Effetti della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

    La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

  • Art. 297 c.p.c.: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensi

    Art. 297 c.p.c.: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensi

    Art. 297 c.p.c. – Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art.

    295.

    Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

    L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

    Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

  • Art. 296 c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 296 c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 296 c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo .

  • Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

  • Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Art. 294 c.p.c. – Rimessione in termini

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

    Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

    I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite .

  • Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione .

    La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti …

    .

    In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

  • Art. 292 c.p.c.: Notificazione e comunicazione di atti al contum

    Art. 292 c.p.c.: Notificazione e comunicazione di atti al contum

    Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa …

    .

    Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito …

    .

    Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

    Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

  • Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma.

    Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo.

  • Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta , ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.