Art. 710 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

In vigore dal 1° luglio 1931
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
di minori) Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero …
ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

In vigore dal 1° luglio 1931
La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.
La pena è aumentata:
1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

In vigore dal 1° luglio 1931
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono “giuochi di azzardo” quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono “case da giuoco” i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.