Autore: Andrea Marton

  • Art. 710 Codice Penale: Abrogato

    Art. 710 Codice Penale: Abrogato

    Art. 710 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 711 Codice Penale: Abrogato

    Art. 711 Codice Penale: Abrogato

    Art. 711 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 712 Codice Penale: Acquisto di cose di sospetta provenienza

    Articolo 712 Codice Penale: Acquisto di cose di sospetta provenienza

    Art. 712 c.p. – Acquisto di cose di sospetta provenienza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10.

    Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

  • Articolo 713 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Articolo 713 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Art. 713 c.p. Misura di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

  • Art. 714 Codice Penale: Abrogato

    Art. 714 Codice Penale: Abrogato

    Art. 714 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 715 Codice Penale: Abrogato

    Art. 715 Codice Penale: Abrogato

    Art. 715 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 716 c.p.: Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga

    Art. 716 c.p.: Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga

    Art. 716 c.p. – Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    di minori) Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero …

    ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206.

    La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

  • Art. 717 Codice Penale: Abrogato

    Art. 717 Codice Penale: Abrogato

    Art. 717 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 718 Codice Penale: Esercizio di giuochi di azzardo

    Articolo 718 Codice Penale: Esercizio di giuochi di azzardo

    Art. 718 c.p. – Esercizio di giuochi d’azzardo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.

    Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

  • Articolo 719 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 719 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 719 c.p. Circostanze aggravanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

    1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

    2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

    3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

    4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

  • Articolo 720 Codice Penale: Partecipazione a giuochi di azzardo

    Articolo 720 Codice Penale: Partecipazione a giuochi di azzardo

    Art. 720 c.p. – Partecipazione a giuochi d’azzardo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.

    La pena è aumentata:

    1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

    2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

  • Art. 721 c.p.: Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da

    Art. 721 c.p.: Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da

    Art. 721 c.p. Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti delle disposizioni precedenti:

    sono “giuochi di azzardo” quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

    sono “case da giuoco” i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.