Autore: Andrea Marton

  • Art. 733 c.p.: Danneggiamento al patrimonio archeologico, storic

    Art. 733 c.p.: Danneggiamento al patrimonio archeologico, storic

    Art. 733 c.p. – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a lire mille.

    Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

  • Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all’i

    Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all’i

    Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda non inferiore a 6.000 euro .

  • Art. 734 c.p.: Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

    Art. 734 c.p.: Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

    Art. 734 c.p. – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

  • Art. 734-bis c.p.: Divulgazione delle generalità o dell’immagine

    Art. 734-bis c.p.: Divulgazione delle generalità o dell’immagine

    Art. 734-bis c.p. – Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.

  • Articolo 2209 Codice Civile: Procuratori

    Articolo 2209 Codice Civile: Procuratori

    Art. 2209 c.c. – Procuratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.

  • Articolo 2210 Codice Civile: Poteri dei commessi dell’imprenditore

    Articolo 2210 Codice Civile: Poteri dei commessi dell’imprenditore

    Art. 2210 c.c. – Poteri dei commessi dell’imprenditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

    Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

  • Art. 2211 c.c.: Poteri di deroga alle condizioni generali di con

    Art. 2211 c.c.: Poteri di deroga alle condizioni generali di con

    Art. 2211 c.c. – Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

  • Art. 2212 c.c.: Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

    Art. 2212 c.c.: Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

    Art. 2212 c.c. – Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

    Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.

  • Articolo 2213 Codice Civile: Poteri dei commessi preposti alla vendita

    Articolo 2213 Codice Civile: Poteri dei commessi preposti alla vendita

    Art. 2213 c.c. – Poteri dei commessi preposti alla vendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

    Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.

  • Art. 2214 c.c.: Libri obbligatori e altre scritture contabili

    Art. 2214 c.c.: Libri obbligatori e altre scritture contabili

    Art. 2214 c.c. Libri obbligatori e altre scritture contabili

    In vigore

    L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

  • Articolo 2215 Codice Civile: Libro giornale e libro degli inventari

    Articolo 2215 Codice Civile: Libro giornale e libro degli inventari

    Art. 2215 c.c. – Modalità di tenuta delle scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

    Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione .

  • Art. 2215 bis Codice Civile: Documentazione informatica

    Art. 2215 bis Codice Civile: Documentazione informatica

    Art. 2215-bis c.c. – Documentazione informatica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

    Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

    Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

    Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma .

    I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

    Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni .