Autore: Andrea Marton

  • Art. 281-quater c.p.c.: Decisione del tribunale in composizione

    Art. 281-quater c.p.c.: Decisione del tribunale in composizione

    Art. 281-quater c.p.c. – Decisione del tribunale in composizione monocratica

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168-bis o dell’articolo 484, secondo comma.

  • Art. 281-ter c.p.c.: Poteri istruttori del giudice

    Art. 281-ter c.p.c.: Poteri istruttori del giudice

    Art. 281-ter c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

  • Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Art. 281-bis c.p.c. – Norme applicabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

  • Art. 281 c.p.c.: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Art. 281 c.p.c.: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Art. 281 c.p.c. – Rinnovazione di prove davanti al collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.

  • Art. 280 c.p.c.: Contenuto e disciplina dell’ordinanza del colle

    Art. 280 c.p.c.: Contenuto e disciplina dell’ordinanza del colle

    Art. 280 c.p.c. – Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.

    Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’art. 176 secondo comma.

    Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa .

  • Art. 279 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del collegio

    Art. 279 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del collegio

    Art. 279 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del collegio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.

    Il collegio pronuncia sentenza:

    1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;

    2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

    3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4° quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;

    5° quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

    I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

    I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

    L’ordinanza è depositata …

    insieme con la sentenza.

  • Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 c.p.c. – Condanna generica – Provvisionale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

    In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova .

  • Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito

    Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito

    Art. 277 c.p.c. – Pronuncia sul merito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

    Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

  • Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione

    Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione

    Art. 276 c.p.c. – Deliberazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

    Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.

    La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.

    Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

    Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.

  • Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio

    Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio

    Art. 275 c.p.c. – Decisione del collegio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 189.

    Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

    Il presidente provvede sulla richiesta revocando l’udienza di cui all’articolo 189 e fissando con decreto la data dell’udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

    Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata …

    entro i sessanta giorni successivi.

  • Articolo 274-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 274-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 274-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 274 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi a cause conne

    Art. 274 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi a cause conne

    Art. 274 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione.

    Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.