Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2217 Codice Civile: Redazione dell’inventario

    Articolo 2217 Codice Civile: Redazione dell’inventario

    Art. 2217 c.c. Redazione dell’inventario

    In vigore

    L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

  • Articolo 2218 Codice Civile: Bollatura facoltativa

    Articolo 2218 Codice Civile: Bollatura facoltativa

    Art. 2218 c.c. – Bollatura facoltativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti .

  • Articolo 2219 Codice Civile: Tenuta della contabilità

    Articolo 2219 Codice Civile: Tenuta della contabilità

    Art. 2219 c.c. – Tenuta della contabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

  • Articolo 2220 Codice Civile: Conservazione delle scritture contabili

    Articolo 2220 Codice Civile: Conservazione delle scritture contabili

    Art. 2220 c.c. – Conservazione delle scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

    Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

    Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti .

  • Articolo 2222 Codice Civile: Contratto d’opera

    Articolo 2222 Codice Civile: Contratto d’opera

    Art. 2222 c.c. – Contratto d’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

  • Articolo 2223 Codice Civile: Prestazione della materia

    Articolo 2223 Codice Civile: Prestazione della materia

    Art. 2223 c.c. – Prestazione della materia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

  • Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Art. 2224 c.c. – Esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.

    Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

  • Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo

    Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo

    Art. 2225 c.c. – Corrispettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

  • Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Art. 2226 c.c. – Difformità e vizi dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

    Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

    I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668.

  • Articolo 2227 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Articolo 2227 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Art. 2227 c.c. – Recesso unilaterale dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

  • Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’

    Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’

    Art. 2228 c.c. – Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.

  • Articolo 2229 Codice Civile: Esercizio delle professioni intellettuali

    Articolo 2229 Codice Civile: Esercizio delle professioni intellettuali

    Art. 2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali

    In vigore

    La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.