Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2227 c.c. – Recesso unilaterale dal contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2226 - Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera→Cod. civ. art. 2228 - Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo→Articolo 2229 Codice Civile: Esercizio delle professioni intellettuali→Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera→Articolo 2230 Codice Civile: Prestazione d’opera intellettuale→Articolo 2223 Codice Civile: Prestazione della materia→Articolo 2231 Codice Civile: Mancanza d’iscrizione→Articolo 2222 Codice Civile: Contratto d’opera
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2227 c.c. attribuisce al committente un diritto di recesso ad nutum, esercitabile in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. La scelta legislativa risponde all'esigenza di tutelare l'autonomia del committente, il quale potrebbe avere interesse a interrompere l'esecuzione dell'opera per ragioni sopravvenute (cambiamento di programma, sopravvenuta inutilità del risultato, crisi finanziaria) senza dover dimostrare un inadempimento altrui. Il contrappeso è costituito dall'obbligo di indennizzo integrale, che assicura al prestatore la medesima situazione economica in cui si sarebbe trovato a contratto eseguito, scoraggiando recessi capricciosi e garantendo la serietà degli impegni assunti.
Analisi
Il recesso è un diritto potestativo che si esercita con una dichiarazione unilaterale recettizia. Produce effetti ex nunc, lasciando fermi gli atti compiuti fino a quel momento. L'indennizzo comprende tre voci: le spese sostenute dal prestatore per l'esecuzione parziale (materiali acquistati, utenze, trasferte); il corrispettivo proporzionale al lavoro eseguito fino al momento del recesso; il mancato guadagno, ovvero il profitto netto che il prestatore avrebbe conseguito sulla parte di opera non ancora eseguita. Il mancato guadagno si calcola deducendo dalle retribuzioni non ancora maturate i costi che il prestatore avrebbe dovuto sostenere per terminare l'opera e il risparmio derivante dalla liberazione anticipata. Il diritto al mancato guadagno distingue questo indennizzo da quello previsto per l'impossibilità sopravvenuta fortuita (art. 2228 c.c.), dove tale voce non è prevista.
Quando si applica
L'art. 2227 c.c. si applica al contratto d'opera (art. 2222 c.c.) e presuppone che il recesso sia esercitato dal committente per sua libera scelta, indipendentemente da qualsiasi inadempimento del prestatore. Se il recesso è invece conseguenza dell'inadempimento del prestatore, si applica l'art. 2224 c.c. e il committente non deve tenere indenne il prestatore ma ha diritto al risarcimento del danno. La norma non si applica ai contratti d'opera intellettuale, che hanno disciplina autonoma (art. 2237 c.c.).
Connessioni
L'art. 2227 c.c. va coordinato con l'art. 2224 c.c. (recesso per inadempimento del prestatore, con effetti opposti) e con l'art. 2228 c.c. (impossibilità sopravvenuta fortuita, che riconosce solo il compenso per il lavoro prestato). Nell'appalto la figura corrispondente è l'art. 1671 c.c., che prevede anch'esso un recesso ad nutum del committente con indennizzo del lucro cessante. L'art. 2237 c.c. disciplina il recesso dal contratto d'opera intellettuale con regole parzialmente diverse.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio incarica Caio, decoratore artigiano, di affrescare l'intera sala principale della propria villa. A lavori a metà, Tizio decide di vendere l'immobile e non ha più interesse al completamento dell'opera. Recede dal contratto ai sensi dell'art. 2227 c.c. e corrisponde a Caio le spese per i materiali già acquistati, il compenso per la metà di affresco eseguita e il profitto netto che Caio avrebbe conseguito sul lavoro restante.
Caso 2: Sempronio commissiona a Filano la realizzazione di un software personalizzato
Dopo le prime due settimane di sviluppo, Sempronio cambia strategia aziendale e il software non è più utile. Recede liberamente dal contratto. Filano ha diritto all'indennizzo per le ore già lavorate, per i costi di licenza già sostenuti e per il mancato guadagno sulle settimane di lavoro rimanenti, detratti i costi che avrebbe dovuto sostenere per completare il progetto.
Domande frequenti
Il committente deve motivare il recesso dal contratto d'opera?
No. L'art. 2227 c.c. attribuisce al committente un diritto di recesso cosiddetto ad nutum, esercitabile senza obbligo di motivazione e in qualunque momento dell'esecuzione. L'unico limite è l'obbligo di corrispondere l'indennizzo al prestatore.
Cosa deve pagare il committente che recede?
Il committente deve tenere indenne il prestatore di tre voci: le spese già sostenute per l'esecuzione, il corrispettivo per il lavoro già compiuto e il mancato guadagno, ossia il profitto netto che il prestatore avrebbe conseguito sul lavoro residuo.
Il mancato guadagno si calcola sul compenso integrale o sul profitto?
Sul profitto netto: dal compenso residuo vanno detratti i costi che il prestatore avrebbe dovuto sostenere per completare l'opera e il risparmio di energie e risorse derivante dalla liberazione anticipata. Non si indennizza il fatturato lordo ma il guadagno effettivo che il prestatore si aspettava.
Questo recesso è diverso da quello previsto per inadempimento del prestatore?
Sì, profondamente. Il recesso per inadempimento ex art. 2224 c.c. è un rimedio contro un comportamento scorretto del prestatore e dà al committente il diritto al risarcimento del danno. Il recesso ex art. 2227 c.c. è esercitato per libera scelta del committente e pone a suo carico l'obbligo di indennizzare il prestatore.
Il prestatore può rifiutarsi di accettare il recesso?
No. Il recesso del committente è un diritto potestativo: la sua efficacia non dipende dall'accettazione del prestatore. Quest'ultimo non può pretendere la prosecuzione del rapporto, ma solo l'integrale indennizzo delle voci previste dall'art. 2227 c.c.