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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2223 c.c. Prestazione della materia

In vigore

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

In sintesi

  • Le norme sul contratto d'opera valgono anche quando la materia è fornita dal prestatore d'opera, non dal committente.
  • Il criterio discriminante è l'intenzione prevalente delle parti: se prevale la materia, si applica la disciplina della vendita.
  • Se prevale la prestazione di fare, si applica il contratto d'opera.
  • La distinzione è rilevante per le garanzie sui vizi, il rischio di perimento e il regime fiscale.
Ratio

L'art. 2223 c.c. risolve un problema classico di qualificazione contrattuale: quando il prestatore fornisce sia la propria opera sia il materiale necessario per realizzarla, il contratto ha natura mista e occorre decidere quale disciplina applicare. Il legislatore ha scelto un criterio soggettivo, l'intenzione prevalente delle parti, piuttosto che uno meramente economico (quale dei due elementi vale di più in termini di prezzo). La ratio è garantire che la disciplina applicabile corrisponda a ciò che le parti volevano effettivamente ottenere: un servizio (fare qualcosa) o un bene (ottenere qualcosa). Si tratta di una norma di confine che presidia la coerenza del sistema dei contratti tipici, evitando che la commistione di fare e dare generi vuoti normativi.

Analisi

La disposizione enuncia il criterio della «prevalente considerazione» come test di qualificazione. Il contratto è d'opera se le parti, nell'accordarsi, hanno avuto principalmente in mente la prestazione lavorativa del soggetto, la sua abilità, competenza, esperienza. Il contratto è di vendita se le parti hanno principalmente considerato la materia, le sue caratteristiche, qualità, disponibilità. Non è decisivo il valore economico relativo dei due elementi: un artigiano orafo che crea un anello con oro proprio può avere eseguito un contratto d'opera (se il committente cercava la perizia dell'artigiano) o un contratto di vendita (se cercava principalmente un anello in oro di quel tipo). La prova dell'intenzione prevalente è questione di fatto rimessa al giudice del merito, che valuta elementi quali il modo in cui le parti hanno concluso l'accordo, la specificità dell'opera richiesta, la fungibilità del bene e l'esistenza di clausole relative alla qualità della materia.

Quando si applica

La norma rileva ogni volta che il prestatore d'opera fornisce anche la materia prima: il falegname che costruisce un mobile con il proprio legno, il sarto che cuce un abito con il proprio tessuto, il tipografo che stampa depliant con la propria carta e i propri inchiostri. La qualificazione è determinante per individuare: (a) le garanzie per i vizi dell'opera (artt. 2224-2226 c.c. per il contratto d'opera vs. artt. 1490-1495 c.c. per la vendita); (b) il momento del trasferimento della proprietà e del rischio (immediato nella vendita, al completamento dell'opera nel contratto d'opera); (c) il regime IVA applicabile (per i contratti misti vi sono orientamenti specifici dell'Agenzia delle Entrate).

Connessioni

L'art. 2223 si coordina con l'art. 2222 (definizione del contratto d'opera) e con gli artt. 2224-2226 (garanzie e responsabilità nel contratto d'opera). Sul versante della vendita il termine di raffronto sono gli artt. 1470 ss. c.c. Analoghe questioni di confine sorgono in materia di appalto con fornitura di materiali (art. 1655 c.c.) e di contratto estimatorio. In ambito comunitario la Direttiva 2019/771/UE sulla vendita di beni (recepita con D.Lgs. 170/2021) offre una qualificazione autonoma per i «beni con elementi digitali» che si sovrappone parzialmente al tema della prestazione della materia, in particolare per i software su misura.

Domande frequenti

Se il prestatore fornisce anche i materiali, si applica sempre la vendita?

No. L'art. 2223 c.c. prevede che le norme sul contratto d'opera si applichino anche quando la materia è fornita dal prestatore, a meno che le parti abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia. Il criterio discriminante è l'intenzione prevalente delle parti, non il mero fatto che la materia sia del prestatore.

Come si stabilisce se prevale la materia o il lavoro?

È una questione di fatto che il giudice valuta caso per caso, considerando elementi come: la specificità dell'opera richiesta, il fatto che il committente avrebbe potuto acquistare il bene finito altrove, l'importanza attribuita alla perizia del prestatore, e le clausole contrattuali relative alla qualità della materia o del lavoro.

Quali garanzie si applicano se il contratto è qualificato come vendita?

Se il contratto è ricondotto alla vendita, si applicano le garanzie per vizi della cosa venduta degli artt. 1490-1495 c.c., con il termine breve di otto giorni per la denuncia dei vizi occulti dalla scoperta e il termine di prescrizione di un anno dalla consegna. Se invece è contratto d'opera, si applica l'art. 2226 c.c., con denuncia entro otto giorni dalla scoperta e prescrizione biennale.

Un sarto che cuce un abito con il proprio tessuto fa vendita o contratto d'opera?

In linea generale, se il cliente sceglie il sarto per la sua abilità e l'abito è confezionato su misura con caratteristiche personalizzate, prevale la prestazione d'opera e si applica l'art. 2222 c.c. Se invece si tratta di un capo standard acquistabile ovunque e l'attenzione del cliente è sul tessuto specifico, potrebbe prevalere la qualificazione come vendita.

La distinzione tra contratto d'opera e vendita ha rilevanza fiscale?

Sì. Ai fini IVA, il contratto d'opera con fornitura di materiali da parte del prestatore segue un regime specifico che dipende dalla qualificazione prevalente del rapporto. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse circolari che, se prevale la prestazione di servizi, l'aliquota IVA applicabile è quella del servizio; se prevale la cessione di beni, si applica l'aliquota del bene ceduto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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