Testo dell'articoloVigente
L’art. 1655 c.c. definisce l’appalto: il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Organizzazione e rischio distinguono l’appaltatore dal lavoratore subordinato e dal prestatore d’opera.
Art. 1655 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
In sintesi
- Definizione legale: l'appalto è il contratto con cui una parte si impegna a compiere un'opera o un servizio verso corrispettivo in denaro.
- Organizzazione dei mezzi: l'appaltatore utilizza propri mezzi organizzati per l'esecuzione, distinguendosi dal lavoro subordinato.
- Gestione a proprio rischio: l'appaltatore sopporta il rischio imprenditoriale dell'esecuzione, senza che questo gravi sul committente.
- Corrispettivo in denaro: la controprestazione del committente è necessariamente monetaria.
- Distinzione con altri contratti: si differenzia dalla vendita (per la prevalenza dell'attività sull'opera), dal lavoro autonomo e dalla somministrazione.
Indice dei contenuti
La nozione codicistica di appalto
L'articolo 1655 del Codice Civile fornisce la definizione legale di appalto, uno dei contratti più diffusi e praticamente rilevanti del sistema giuridico italiano. La norma descrive l'appalto come il contratto con cui una parte, l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Ogni elemento di questa definizione merita attenzione, perché contribuisce a identificare il tipo contrattuale e a distinguerlo da figure affini.
L'organizzazione dei mezzi necessari
Il primo elemento qualificante e' l'organizzazione dei mezzi necessari. L'appaltatore non si limita a prestare la propria forza lavoro: organizza autonomamente uomini, strumenti, materiali e risorse per realizzare il risultato promesso. Tizio, che si impegna con la ditta Caio a costruire un capannone industriale, deve disporre dei macchinari, del personale tecnico e dei materiali necessari, organizzandoli secondo il proprio metodo e la propria esperienza. Questa autonomia organizzativa distingue l'appaltatore dal lavoratore subordinato, che invece opera alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha approfondito il concetto di organizzazione, chiarendo che non e' necessaria una struttura imprenditoriale di grandi dimensioni: anche un'organizzazione modesta, purche' reale e autonoma, integra il requisito. ciò che conta e' che l'appaltatore gestisca in modo indipendente i fattori produttivi impiegati.
La gestione a proprio rischio
Il secondo elemento fondamentale e' la gestione a proprio rischio. L'appaltatore sopporta il rischio economico dell'impresa: se i costi superano le previsioni, se emergono difficoltà impreviste, se l'opera richiede più tempo e risorse del previsto, questi oneri gravano sull'appaltatore e non sul committente. Questo elemento di rischio e' ciò che connota l'appalto come contratto d'impresa e distingue l'appaltatore dal prestatore d'opera intellettuale o manuale che lavora su incarico senza assumersi rischi economici propri.
Il rischio dell'appaltatore non e' illimitato: la legge prevede meccanismi di revisione del prezzo in caso di variazioni imprevedibili dei costi (art. 1664 c.c.), ma il principio di base e' che il rischio d'impresa grava sull'appaltatore.
L'oggetto: opera o servizio
L'appalto può avere per oggetto sia il compimento di un'opera, un risultato materiale determinato, come la costruzione di un edificio o la riparazione di un macchinario, sia la prestazione di un servizio, un'attività continuativa o ripetuta nel tempo, come la pulizia di uffici o il trasporto di merci. La distinzione ha rilevanza pratica sotto vari profili, tra cui la disciplina della garanzia per vizi e la determinazione del momento di adempimento.
Il corrispettivo in denaro e le distinzioni con altri contratti
La controprestazione del committente e' necessariamente in denaro. L'appalto si distingue dalla vendita perché nell'appalto l'attività dell'appaltatore prevale sulla fornitura di materiali; si distingue dal contratto d'opera perché nell'appalto e' presente l'organizzazione imprenditoriale; si distingue dalla somministrazione per la specificità del risultato promesso. Queste distinzioni hanno rilievo pratico, perché comportano l'applicazione di discipline normative diverse con conseguenze significative sui diritti e gli obblighi delle parti.
Domande frequenti
Qual e' la definizione legale di appalto secondo il Codice Civile?
L'appalto e' il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.).
Come si distingue l'appalto dal contratto di lavoro subordinato?
Nell'appalto l'appaltatore organizza autonomamente i mezzi e sopporta il rischio imprenditoriale; nel lavoro subordinato il lavoratore opera sotto la direzione del datore di lavoro senza autonomia organizzativa.
Cosa significa che l'appaltatore gestisce a proprio rischio?
Significa che i costi aggiuntivi imprevisti, le difficoltà di esecuzione e il rischio economico dell'impresa gravano sull'appaltatore e non sul committente.
L'appalto può avere per oggetto solo la costruzione di opere?
No. Può riguardare anche la prestazione di servizi, come pulizie, trasporti o manutenzione continuativa.
Come si distingue l'appalto dalla vendita di cosa futura?
Nell'appalto prevale l'attività dell'appaltatore rispetto alla fornitura di materiali; nella vendita prevale invece il trasferimento del bene prodotto.
Spiegazione
L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Come funziona e quando si applica
Si distingue dal contratto d’opera (art. 2222), in cui chi esegue lavora prevalentemente con il proprio lavoro senza una vera organizzazione d’impresa. L’appaltatore agisce in autonomia e a proprio rischio; il committente può controllare l’esecuzione (art. 1662) e verificare l’opera (collaudo).
Esempio pratico
Un’impresa edile che ristruttura un edificio con propri operai e mezzi, assumendone il rischio economico, conclude un contratto di appalto.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra appalto e contratto d’opera?
Nell’appalto chi esegue è un’impresa organizzata che opera a proprio rischio; nel contratto d’opera prevale il lavoro personale dell’esecutore senza organizzazione d’impresa.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.