Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1662 c.c. Verifica nel corso di esecuzione dell’opera
In vigore
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1661 - Articolo 1661 Codice Civile: Variazioni ordinate dal committente→Cod. civ. art. 1663 - Articolo 1663 Codice Civile: Denuncia dei difetti della materia→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1660 Codice Civile: Variazioni necessarie del progetto→Articolo 1664 Codice Civile: Onerosità o difficoltà dell’esecuzione→Articolo 1659 Codice Civile: Variazioni concordate del progetto→Articolo 1665 Codice Civile: Verifica e pagamento dell’opera→Articolo 1658 Codice Civile: Fornitura della materia→Articolo 1666 Codice Civile: Verifica e pagamento di singole partite→Articolo 1657 Codice Civile: Determinazione del corrispettivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Verifica nel corso dell'esecuzione: l'art. 1662 c.c.
L'art. 1662 c.c. attribuisce al committente un importante diritto di controllo sull'esecuzione dell'appalto: non deve aspettare il completamento dell'opera per verificarne la conformità, ma può farlo in qualsiasi momento durante i lavori. La norma bilancia l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, che gestisce in proprio l'esecuzione, con l'interesse del committente a ricevere un'opera conforme al contratto e a regola dell'arte.
Il diritto di controllo
Il primo comma riconosce al committente il diritto di 'controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato'. Si tratta di un diritto potestativo: l'appaltatore non può opporvisi. Il controllo riguarda sia gli aspetti procedurali (rispetto delle modalità di esecuzione pattuite) sia gli aspetti tecnici (conformità alla regola dell'arte).
Le spese della verifica sono a carico del committente, il che pone un freno ai controlli meramente pretestuosi. L'appaltatore deve consentire l'accesso al cantiere e la verifica dei materiali, dei lavori in corso e degli elementi già posti in opera. Non può opporre il segreto industriale per le modalità costruttive che rientrano nell'oggetto del contratto.
Il diritto di controllo non implica ingerenza nella direzione dei lavori: il committente verifica, ma non dirige. Se iniziasse a impartire istruzioni operative all'appaltatore o ai suoi dipendenti, si esporrebbe al rischio di essere considerato corresponsabile degli eventuali vizi derivanti da quelle istruzioni.
L'accertamento della difformita' e il termine per l'adeguamento
Quando il controllo rivela che l'esecuzione non procede conformemente alle condizioni contrattuali o alla regola dell'arte, il committente non può risolvere immediatamente il contratto. Deve prima fissare un 'congruo termine' entro cui l'appaltatore si conformi. Questo meccanismo, simile alla diffida ad adempiere dell'art. 1454 c.c., consente all'appaltatore di rimediare prima che il contratto venga meno.
La congruita' del termine e' valutata in relazione alla natura dell'opera, all'entita' della difformita' e alla complessita' degli interventi correttivi. Un termine di 24 ore può essere congruo per una piccola correzione, mentre per il rifacimento di una porzione significativa dell'opera potrebbero occorrere settimane. Il giudice ha un ruolo di controllo ex post sulla congruita' del termine fissato dal committente.
La risoluzione automatica e il risarcimento
Se l'appaltatore non si conforma nel termine fissato, il contratto si risolve automaticamente (ope legis), senza necessità di una pronuncia giudiziale costitutiva. Si tratta di una risoluzione di diritto analoga a quella dell'art. 1454 c.c., ma con la differenza che nell'art. 1662 non e' necessario che il committente abbia diffidato l'appaltatore dichiarando espressamente la propria intenzione di risolvere il contratto in caso di inadempimento.
Alla risoluzione si accompagna il diritto al risarcimento del danno, che comprende sia il danno emergente (costo del rifacimento dei lavori difformi, spese di verifica, etc.) sia il lucro cessante (ritardo nel godimento dell'opera). L'appaltatore può resistere alla risoluzione dimostrando che la difformita' era inesistente, che il termine non era congruo, o che l'inadempimento non era grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Rapporto con la garanzia per vizi (art. 1667 c.c.)
L'art. 1662 opera durante l'esecuzione, mentre la garanzia per vizi (art. 1667) opera dopo la consegna. I due rimedi sono complementari: il committente attento usa l'art. 1662 per intercettare i vizi in corso d'opera, quando sono più facilmente riparabili e prima che vengano coperti da successive lavorazioni. Scoprire un problema strutturale prima che vengano costruiti i muri perimetrali e' molto meno costoso che scoprirlo dopo la consegna. La vigilanza in corso d'opera non fa però decadere i diritti post-consegna: se un vizio sfugge al controllo durante i lavori, il committente può ancora agire ex art. 1667.
Domande frequenti
Il committente può entrare nel cantiere per controllare i lavori?
Si'. L'art. 1662 c.c. riconosce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato in qualsiasi momento. Le spese della verifica sono a suo carico. L'appaltatore non può opporsi ai controlli.
Se i lavori non procedono a regola d'arte, il committente può risolvere subito il contratto?
No. Prima di risolvere il contratto, il committente deve fissare all'appaltatore un congruo termine entro cui conformarsi alle condizioni contrattuali. Solo se il termine scade inutilmente il contratto si risolve di diritto.
Cosa si intende per 'termine congruo' nell'art. 1662 c.c.?
Il termine deve essere adeguato alla natura e all'entita' degli interventi correttivi necessari. La sua congruita' si valuta caso per caso: un vizio minore può richiedere pochi giorni, un difetto strutturale può richiedere settimane. Un termine troppo breve può rendere illegittima la successiva risoluzione.
La risoluzione per art. 1662 da' diritto al risarcimento del danno?
Si'. Alla risoluzione di diritto si accompagna il diritto del committente al risarcimento del danno, comprensivo del danno emergente (costi di rifacimento, spese di verifica) e del lucro cessante (ritardo nel godimento dell'opera).
Il controllo in corso d'opera esclude la garanzia per vizi dopo la consegna?
No. Il diritto di controllo ex art. 1662 e la garanzia per vizi ex art. 1667 sono rimedi complementari. Se un vizio sfugge ai controlli durante i lavori, il committente conserva i diritti di garanzia post-consegna nei termini e con le modalità previste dall'art. 1667 c.c.