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Art. 1664 c.c. Onerosità o difficoltà dell’esecuzione
In vigore
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
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In sintesi
Onerosita' e difficolta' di esecuzione: l'art. 1664 c.c.
L'art. 1664 c.c. affronta uno dei problemi piu' delicati della gestione dell'appalto nel tempo: cosa accade quando, per eventi imprevedibili, i costi di esecuzione cambiano significativamente rispetto alle previsioni iniziali? La norma introduce due distinti meccanismi di riequilibrio: la revisione del prezzo per variazioni nei costi di materiali e manodopera (primo comma) e l'equo compenso per difficolta' di esecuzione di natura geologica o idrica (secondo comma).
La revisione del prezzo: il primo comma
Il primo comma disciplina la revisione prezzi in caso di variazioni nei costi dei fattori produttivi — materiali e manodopera — determinate da 'circostanze imprevedibili'. La revisione e' ammessa solo se le variazioni di costo superano il decimo (10%) del prezzo complessivo convenuto, verso l'alto o verso il basso. La soglia del decimo delimita il normale rischio d'impresa dell'appaltatore: oscillazioni di mercato contenute entro quella misura sono considerate prevedibili e restano a suo carico.
La revisione non e' integrale: una volta superata la soglia del decimo, la revisione e' accordata solo per 'quella differenza che eccede il decimo'. Se il prezzo era 1.000.000 di euro e i costi aumentano del 15%, la revisione riguarda solo il 5% (150.000 - 100.000 = 50.000 euro), non l'intero aumento del 15%. La norma scarica sull'appaltatore il rischio fino al decimo e sul committente (o condiviso) il rischio oltre quella soglia.
Il meccanismo e' reciproco: se i costi diminuiscono oltre il decimo, e' il committente a poter chiedere la riduzione del prezzo. In pratica, le diminuzioni di costo significative sono piu' rare degli aumenti, ma la norma garantisce simmetria. Sia l'appaltatore sia il committente hanno legittimazione attiva per la revisione, il che evita situazioni di stallo.
Il requisito dell'imprevedibilita'
Le variazioni di costo devono derivare da 'circostanze imprevedibili'. Non basta che i costi siano aumentati; occorre che l'aumento fosse imprevedibile al momento della conclusione del contratto, tenuto conto delle normali fluttuazioni di mercato prevedibili da un operatore professionale. Un aumento generalizzato dei prezzi nel settore delle costruzioni, in un contesto economico volatile, puo' essere considerato prevedibile; un'impennata dei prezzi dell'acciaio conseguente a eventi geopolitici eccezionali no.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la nozione di imprevedibilita', soprattutto a fronte delle crisi di approvvigionamento post-pandemia (2021-2022) che hanno determinato aumenti senza precedenti nei prezzi dei materiali da costruzione. In quei casi, molti tribunali hanno riconosciuto il diritto alla revisione ex art. 1664 anche in assenza di clausole di revisione prezzi esplicite nel contratto.
Le difficolta' di esecuzione: il secondo comma
Il secondo comma prevede una fattispecie distinta: le difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste dalle parti. Non si tratta di variazioni di prezzo dei fattori produttivi, ma di eventi fisici imprevedibili che rendono notevolmente piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore: la scoperta di terreni instabili, falde acquifere, roccia compatta dove si prevedeva terreno morbido, inquinamento del sottosuolo, reperti archeologici.
In questi casi, l'appaltatore ha diritto a un 'equo compenso', la cui misura e' determinata tenendo conto dell'entita' della difficolta' aggiuntiva e del maggiore onere sostenuto. Non si applica la soglia del decimo del primo comma: il secondo comma e' un meccanismo autonomo che opera non appena le difficolta' rendano 'notevolmente' piu' onerosa la prestazione. Il parametro della 'notevole' onerosita' e' valutato in concreto dal giudice o dall'arbitro.
Derogabilita' e rapporto con il codice dei contratti pubblici
L'art. 1664 e' derogabile: le parti possono escludere contrattualmente la revisione prezzi, assumendo ciascuna il proprio rischio, o prevedere meccanismi di revisione piu' favorevoli (es. revisione automatica agganciata agli indici ISTAT). Clausole 'prezzi fissi e invariabili' sono frequenti negli appalti privati. Negli appalti pubblici, la disciplina e' invece tendenzialmente inderogabile e rafforzata: il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) prevede obbligatorie clausole di revisione prezzi ancorate agli indici rilevati dall'ISTAT e dal Ministero delle Infrastrutture.
Domande frequenti
Quando puo' l'appaltatore chiedere la revisione del prezzo ex art. 1664 c.c.?
L'appaltatore puo' chiedere la revisione quando, per circostanze imprevedibili, i costi dei materiali o della manodopera sono aumentati in misura superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione e' accordata solo per la parte eccedente il decimo, non per l'intero aumento.
Anche il committente puo' chiedere la revisione del prezzo se i costi calano?
Si'. L'art. 1664 e' simmetrico: se per circostanze imprevedibili i costi di materiali o manodopera diminuiscono oltre il decimo del prezzo convenuto, il committente puo' chiedere la riduzione del prezzo nella parte eccedente il decimo.
Cosa si intende per 'circostanze imprevedibili' nell'art. 1664?
Sono circostanze che un operatore professionale diligente non poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto, tenuto conto delle normali fluttuazioni di mercato. Events geopolitici eccezionali, crisi di approvvigionamento straordinarie o pandemie sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza come circostanze imprevedibili.
Cosa prevede il secondo comma dell'art. 1664 per le difficolta' geologiche?
Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione dovute a cause geologiche, idriche o simili non previste (es. terreno instabile, falda acquifera, roccia inattesa), l'appaltatore ha diritto a un equo compenso. Non si applica la soglia del decimo: basta che la prestazione divenga 'notevolmente' piu' onerosa.
Il meccanismo di revisione prezzi dell'art. 1664 puo' essere escluso contrattualmente?
Si'. Nell'appalto privato l'art. 1664 e' derogabile: le parti possono inserire clausole di 'prezzi fissi e invariabili' che escludono la revisione. Negli appalti pubblici, invece, il Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) prevede obbligatoriamente clausole di revisione prezzi aganciate agli indici ufficiali.