Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1663 c.c. – Denuncia dei difetti della materia

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

In sintesi

  • Obbligo di denuncia tempestiva: l'appaltatore deve avvisare prontamente il committente dei difetti della materia fornita da quest'ultimo, non appena li scopre durante i lavori.
  • Presupposto della scoperta: l'obbligo scatta solo quando i difetti emergono nel corso dell'opera, non per difetti preesistenti già noti all'atto della consegna.
  • Idoneità a compromettere l'esecuzione: la denuncia è necessaria solo se i difetti possono pregiudicare la regolare esecuzione dell'opera.
  • Responsabilità per omessa denuncia: l'appaltatore che non avvisa risponde dei danni derivanti dall'utilizzo di materiali difettosi, pur avendo ricevuto la materia dal committente.
  • Ripartizione del rischio: la norma bilancia la responsabilità del committente fornitore di materiali con l'obbligo di vigilanza professionale dell'appaltatore.
Indice dei contenuti

La denuncia dei difetti della materia fornita dal committente: art. 1663 c.c.

L'art. 1663 c.c. disciplina una situazione frequente nella pratica dell'appalto: il committente fornisce i materiali e l'appaltatore li lavora per realizzare l'opera. Quando, nel corso dei lavori, l'appaltatore scopre che quei materiali presentano difetti che possono compromettere l'esecuzione, ha un preciso obbligo: darne 'pronto avviso' al committente.

Il contesto applicativo: la materia fornita dal committente

La norma si applica specificamente al caso in cui e' il committente a fornire i materiali (o parte di essi). Nella configurazione ordinaria dell'appalto, e' l'appaltatore a procurarsi i materiali necessari all'esecuzione: in quel caso, risponde integralmente della loro qualità. Quando invece la materia proviene dal committente, il rischio si distribuisce diversamente: il committente risponde dei difetti intrinseci dei materiali forniti, ma l'appaltatore e' obbligato a esercitare una vigilanza professionale su di essi e a segnalare tempestivamente i problemi.

Esempi pratici: il committente fornisce il legname per un'opera di carpenteria e l'appaltatore, durante la lavorazione, si accorge che e' infestato da insetti xilofagi; oppure il committente consegna piastrelle per la pavimentazione e l'appaltatore scopre, in fase di posa, che presentano un difetto di produzione che le rende fragili; o ancora, il committente fornisce calcestruzzo preconfezionato con resistenza insufficiente rispetto alle specifiche di progetto.

Il contenuto e le caratteristiche dell'obbligo

L'obbligo ha tre caratteristiche essenziali. Prima: deve essere 'pronto', ossia tempestivo. L'appaltatore non può continuare a lavorare con materiali difettosi accumulando il problema; deve avvisare non appena scopre il difetto. Seconda: il difetto deve essere scoperto 'nel corso dell'opera', non prima: se l'appaltatore conosceva il difetto già alla consegna dei materiali, il regime giuridico e' diverso (in quel caso avrebbe dovuto rifiutarsi di ricevere la materia difforme o segnalarlo immediatamente). Terza: il difetto deve essere tale da poter 'compromettere la regolare esecuzione': difetti irrilevanti o che non incidono sull'esito dell'opera non fanno scattare l'obbligo di denuncia.

La norma usa il verbo 'si scoprono', suggerendo che l'appaltatore deve esercitare un'attività di controllo attiva sui materiali che riceve e lavora. Non basta non accorgersi; occorre guardare. Il professionista e' tenuto a una diligenza qualificata, commisurata alle competenze tecniche della categoria.

Le conseguenze dell'omessa denuncia

L'appaltatore che non da' pronto avviso dei difetti scoperti risponde delle conseguenze. Se continua a lavorare con materiali difettosi e l'opera risulta viziata, non può liberarsi adducendo che i materiali erano stati forniti dal committente: avrebbe dovuto segnalare il problema e fermarsi in attesa di istruzioni. La giurisprudenza ha elaborato il principio per cui l'appaltatore risponde solidalmente con il committente-fornitore dei danni derivanti dall'impiego di materia difettosa, quando avrebbe potuto e dovuto scoprire il difetto e non lo ha denunciato.

Viceversa, l'appaltatore che ha denunciato tempestivamente i difetti e ha ricevuto dall'inconsapevole committente l'istruzione di procedere ugualmente, si libera da responsabilità (salvo dolo o colpa grave): ha fatto il proprio dovere professionale, la decisione di procedere con materia difettosa e' del committente. In questo caso il danno ricade esclusivamente sul committente.

Collegamento con l'art. 1671 bis e la responsabilità per difformita'

L'art. 1663 va letto insieme all'art. 1667 c.c. (garanzia per difformita' e vizi) e all'orientamento giurisprudenziale che esclude la garanzia dell'appaltatore per i vizi derivanti dalla materia fornita dal committente, quando l'appaltatore abbia assolto l'obbligo di denuncia. Il sistema e' coerente: chi fornisce materiali difettosi risponde dei difetti; l'appaltatore che denuncia tempestivamente e' esonerato dalla garanzia per quei vizi.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di denuncia dei difetti della materia fornita dal committente?

L'obbligo scatta quando l'appaltatore scopre, nel corso dell'esecuzione dell'opera, che i materiali forniti dal committente presentano difetti che possono compromettere la regolare esecuzione. Non si applica a difetti già noti alla consegna dei materiali ne' a difetti irrilevanti per l'esito dell'opera.

Cosa rischia l'appaltatore che non denuncia i difetti della materia?

L'appaltatore che omette la denuncia risponde solidalmente con il committente dei danni derivanti dall'impiego di materia difettosa. Non può liberarsi adducendo che i materiali erano stati forniti dal committente, perché aveva l'obbligo professionale di segnalare il problema.

Se l'appaltatore denuncia i difetti ma il committente gli dice di procedere ugualmente, chi risponde?

Se l'appaltatore ha denunciato tempestivamente i difetti e il committente, consapevolmente, ha ordinato di proseguire con la materia difettosa, la responsabilità ricade sul committente. L'appaltatore e' esonerato, salvo dolo o colpa grave.

La denuncia dei difetti deve avere una forma specifica?

L'art. 1663 non prescrive una forma specifica per la denuncia. Tuttavia, per ragioni probatorie, e' fortemente consigliato che l'avviso sia dato per iscritto (email, lettera raccomandata, PEC) e che descriva i difetti rilevati e le possibili conseguenze sull'esecuzione.

L'art. 1663 si applica solo quando tutti i materiali provengono dal committente?

No. La norma si applica ogni volta che il committente fornisce parte dei materiali, anche se l'appaltatore ne fornisce altri di propria iniziativa. L'obbligo di denuncia riguarda specificamente i difetti della materia proveniente dal committente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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