Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1658 c.c. – Fornitura della materia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1657 - Articolo 1657 Codice Civile: Determinazione del corrispettivo→Cod. civ. art. 1659 - Articolo 1659 Codice Civile: Variazioni concordate del progetto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1656 Codice Civile: Subappalto→Articolo 1660 Codice Civile: Variazioni necessarie del progetto→Art. 1655 Codice Civile: Nozione→Articolo 1661 Codice Civile: Variazioni ordinate dal committente→Art. 1662 c.c.: Verifica nel corso di esecuzione dell’opera→Articolo 1663 Codice Civile: Denuncia dei difetti della materia→Articolo 1652 Codice Civile: Anticipazioni al’affittuario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La fornitura dei materiali nell'appalto: regola e deroga
L'art. 1658 c.c. stabilisce la regola dispositiva sulla fornitura della materia nel contratto di appalto: salvo diversa pattuizione delle parti o indicazione degli usi, i materiali necessari all'esecuzione dell'opera devono essere procurati dall'appaltatore. Questa disposizione rispecchia la fisionomia tipica dell'appalto, nel quale l'appaltatore si obbliga non solo a prestare la propria opera intellettuale e manuale, ma anche a procurare i fattori produttivi materiali necessari.
Appalto con materiali dell'appaltatore: implicazioni giuridiche
Quando la materia è fornita dall'appaltatore, il contratto presenta caratteristiche miste di vendita e prestazione di servizi. I materiali passano in proprietà del committente di regola con la consegna dell'opera ultimata. Nel corso dell'esecuzione, i materiali rimangono di proprietà dell'appaltatore, che ne sopporta il rischio di perimento per cause non imputabili a nessuna delle parti (art. 1673 c.c.). Se i materiali periscono per causa imputabile all'appaltatore, questi ne risponde a titolo di inadempimento.
Sul piano fiscale, l'appalto con materiali dell'appaltatore tende a essere qualificato come cessione di beni (o prestazione di servizi con preponderanza della fornitura), con importanti conseguenze ai fini IVA: si applica l'aliquota propria dei beni ceduti per la componente materiali, salvo che la prestazione di servizi sia prevalente.
Appalto con materiali del committente
Quando i materiali sono forniti dal committente, l'appalto si avvicina alla figura del contratto d'opera, in cui l'appaltatore presta essenzialmente la propria attività lavorativa. In questo caso il rischio dei materiali è a carico del committente dal momento in cui essi vengono consegnati all'appaltatore. L'appaltatore ha l'obbligo di custodire i materiali con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde del loro deterioramento o perimento per colpa.
Particolarmente rilevante è l'obbligo di verifica dei materiali forniti dal committente: l'appaltatore che, al momento della consegna, rileva difetti o inadeguatezze dei materiali tali da rendere impossibile o difficoltosa l'esecuzione dell'opera deve darne immediata comunicazione al committente. Se esegue l'opera con materiali palesemente difettosi senza avvertire il committente, non può poi sollevarsi dalla responsabilità per i vizi del risultato.
Caso pratico: Tizio costruisce una villetta
Tizio stipula con Caio un contratto di appalto per la costruzione di una villetta. Il contratto prevede che i mattoni e il cemento siano forniti da Tizio. Caio, prima di iniziare i lavori, verifica il cemento ricevuto e constata che una parte delle sacche è deteriorata. Caio deve immediatamente avvertire Tizio: se non lo fa e usa comunque il cemento difettoso, risponde dei conseguenti vizi strutturali dell'edificio. Tizio, invece, sopporta il rischio del perimento delle materie prime prima della consegna all'appaltatore e deve garantire materiali idonei all'esecuzione dell'opera.
Clausole contrattuali sulla fornitura e abuso del diritto
Le parti godono di ampia libertà contrattuale nella determinazione di chi fornisce i materiali e in che proporzione. È comune la clausola che prevede la fornitura mista: l'appaltatore fornisce i materiali di base (ferro, cemento, mattoni) mentre il committente si riserva di scegliere i materiali di finitura (pavimenti, infissi, rivestimenti). Questa ripartizione consente al committente di personalizzare l'opera senza rinunciare all'efficienza organizzativa dell'appaltatore per la parte strutturale.
Conclusioni
L'art. 1658 c.c. fissa una regola dispositiva coerente con la struttura tipica del contratto di appalto, ma lascia ampio spazio all'autonomia privata. La scelta su chi fornisce i materiali incide sulla ripartizione dei rischi, sulla responsabilità per vizi e sul trattamento fiscale dell'operazione: è quindi una clausola contrattuale di rilevante importanza pratica che merita attenzione nella redazione del contratto.
Domande frequenti
Chi deve fornire i materiali in un contratto di appalto?
Per legge (art. 1658 c.c.) l'obbligo di fornitura dei materiali spetta all'appaltatore, salvo diversa pattuizione delle parti o indicazione degli usi locali. Le parti sono libere di stabilire che i materiali siano forniti dal committente, in tutto o in parte.
Se i materiali forniti dal committente sono difettosi, chi ne risponde?
Il committente risponde della qualità dei materiali che fornisce. Tuttavia, l'appaltatore che riceve materiali palesemente difettosi senza darne comunicazione al committente e li utilizza ugualmente, risponde anch'egli dei vizi del risultato finale.
Chi sopporta il rischio di perimento dei materiali durante l'esecuzione dell'opera?
Se i materiali sono forniti dall'appaltatore, il rischio di perimento per causa non imputabile a nessuno è a carico dell'appaltatore fino alla consegna dell'opera. Se i materiali sono del committente, il rischio passa all'appaltatore nel momento in cui li prende in custodia.
Cambia l'IVA a seconda di chi fornisce i materiali?
Sì. L'appalto con materiali dell'appaltatore può avvicinarsi fiscalmente a una cessione di beni, con possibili implicazioni sulle aliquote IVA applicabili. È opportuno verificare caso per caso la prevalenza della componente servizi o beni ai fini della corretta qualificazione fiscale.
L'appaltatore può rifiutarsi di eseguire l'opera se il committente fornisce materiali inadeguati?
Sì. L'appaltatore che riceve materiali inadeguati all'esecuzione dell'opera ha l'obbligo di comunicarlo al committente e, se i difetti non vengono rimediati, può sospendere i lavori e in casi estremi chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del committente.