← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1659 c.c. Variazioni concordate del progetto

In vigore

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate. L’autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

In sintesi

  • Divieto di variazioni unilaterali: l'appaltatore non può modificare le modalità convenute dell'opera senza autorizzazione scritta del committente.
  • Prova scritta obbligatoria: l'autorizzazione alle variazioni deve risultare da atto scritto; la forma è requisito ad probationem.
  • Prezzo globale e variazioni: con corrispettivo determinato a corpo, le variazioni autorizzate non danno diritto a compenso aggiuntivo salvo patto contrario.
  • Autonomia contrattuale: le parti possono derogare convenzionalmente alla regola del prezzo fisso, riconoscendo un extra per le modifiche.
  • Equilibrio del contratto: la norma tutela il committente dall'esecuzione difforme e l'appaltatore dal rischio di variazioni non remunerate.

Variazioni concordate del progetto: il regime dell'art. 1659 c.c.

L'art. 1659 c.c. disciplina le variazioni che le parti decidono di comune accordo di introdurre nel progetto originariamente convenuto. La norma ruota attorno a tre principi: il divieto di variazioni unilaterali da parte dell'appaltatore, la forma scritta come unico mezzo di prova dell'autorizzazione e la neutralita' economica delle modifiche nei contratti a prezzo globale.

Il divieto di variazioni unilaterali

L'appaltatore e' vincolato al progetto concordato. Anche quando ritiene che una modifica migliorerebbe il risultato finale, non puo' discostarsi dalle modalita' pattuite senza il consenso del committente. La ratio e' chiara: il committente ha diritto di ricevere esattamente cio' che ha commissionato. Se Tizio ordina a Caio di costruire un capannone con copertura in lamiera, Caio non puo' sostituirla con tegole, per quanto piu' durevoli, senza il via libera scritto di Tizio.

L'esecuzione di variazioni non autorizzate espone l'appaltatore a conseguenze serie: il committente puo' rifiutare il pagamento della parte difforme, chiedere la rimessa in pristino o agire per risarcimento danni. La giurisprudenza ha chiarito che le variazioni abusive non danno diritto ad alcun compenso, nemmeno per arricchimento senza causa, salvo che il committente le abbia accettate tacitamente comportandosi in modo inequivoco.

La forma scritta dell'autorizzazione

Il secondo comma impone che l'autorizzazione alle variazioni sia provata per iscritto. La dottrina prevalente qualifica questo requisito come forma ad probationem e non ad substantiam: la variazione orale e' valida tra le parti, ma l'appaltatore non puo' provarla con testimoni o presunzioni se il committente la nega. Questo crea un onere pratico molto rilevante: chi esegue lavori su istruzioni verbali si espone al rischio di non poter dimostrare di aver agito su mandato.

In pratica, gli ordini di variazione (change orders) devono essere documentati. Le email, i messaggi di testo o i verbali di cantiere firmati da entrambe le parti soddisfano il requisito scritto. La WhatsApp del committente che scrive 'ok, vai avanti' e' stata ritenuta da alcuni giudici di merito sufficiente come autorizzazione scritta, anche se la questione non e' unanimemente risolta.

Il prezzo globale e la mancanza di compenso aggiuntivo

La regola piu' delicata e' quella del terzo comma: quando il corrispettivo e' determinato 'a corpo' (ossia in modo globale per l'intera opera), le variazioni autorizzate non fanno sorgere automaticamente un diritto a compenso supplementare. L'appaltatore che accetta di eseguire modifiche concordate non puo', di regola, pretendere un extra oltre al prezzo fisso.

La logica e' che nel contratto a corpo il prezzo remunera il risultato complessivo, non le singole lavorazioni. Se Tizio paga 200.000 euro a Caio per la ristrutturazione dell'appartamento e poi autorizza lo spostamento di un tramezza, Caio non ha diritto a un supplemento per quella variante, a meno che le parti non abbiano esplicitamente pattuito diversamente. L'eccezione ('salvo diversa pattuizione') lascia pero' ampio spazio alla volonta' contrattuale: le parti possono sempre stabilire ab initio che ogni variante verra' remunerata a misura o secondo prezziari allegati al contratto.

Distinzione con le variazioni necessarie e con quelle ordinate dal committente

L'art. 1659 va letto in coordinamento con gli artt. 1660 e 1661. Mentre il 1659 disciplina le variazioni concordate di comune accordo, il 1660 regola le variazioni rese necessarie da esigenze tecniche sopravvenute, e il 1661 quelle imposte unilateralmente dal committente. Il regime del compenso cambia: le variazioni necessarie (art. 1660) danno diritto a revisione del prezzo, quelle ordinate dal committente (art. 1661) danno sempre diritto a compenso per i maggiori lavori, anche in caso di prezzo a corpo.

Applicazioni pratiche

Nella prassi degli appalti privati, la norma impone di redigere con cura i contratti e di prevedere una procedura chiara per la gestione delle varianti. E' consigliabile inserire una clausola che regoli espressamente il meccanismo di approvazione scritta e la remunerazione delle variazioni, distinguendo quelle incluse nel prezzo a corpo da quelle che danno luogo a extra costi. Negli appalti pubblici la disciplina e' assorbita dal Codice dei contratti, che prevede meccanismi piu' rigidi di approvazione delle varianti.

Domande frequenti

L'appaltatore puo' eseguire variazioni al progetto senza chiedere al committente?

No. L'art. 1659 c.c. vieta all'appaltatore di apportare variazioni senza autorizzazione del committente. Chi esegue modifiche non autorizzate rischia di non ricevere alcun compenso per i lavori aggiuntivi e di dover rimettere in pristino l'opera.

E' sufficiente un accordo verbale per autorizzare una variante?

L'autorizzazione deve essere provata per iscritto. Un accordo meramente verbale non e' opponibile se il committente lo nega: l'appaltatore non puo' ricorrere a testimoni o presunzioni per dimostrare il consenso.

Con un contratto a prezzo globale (a corpo), le variazioni autorizzate vengono pagate in piu'?

Di regola no: il terzo comma dell'art. 1659 esclude il compenso aggiuntivo per variazioni autorizzate quando il prezzo e' determinato globalmente, salvo diversa pattuizione. Le parti possono pero' derogare a questa regola nel contratto.

Cosa succede se l'appaltatore esegue variazioni non autorizzate?

Il committente puo' rifiutare il pagamento delle lavorazioni difformi, esigere la rimessa in pristino a spese dell'appaltatore e agire per risarcimento danni. Le variazioni abusive non danno diritto a compenso nemmeno per arricchimento senza causa.

Come si distingue l'art. 1659 dall'art. 1661 c.c.?

L'art. 1659 riguarda variazioni concordate di comune accordo, dove il compenso aggiuntivo non e' dovuto se il prezzo e' a corpo. L'art. 1661 riguarda variazioni imposte unilateralmente dal committente: in quel caso l'appaltatore ha sempre diritto al compenso per i maggiori lavori, anche con prezzo a corpo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.