Autore: Andrea Marton

  • Articolo 722 Codice Penale: Pena accessoria e misura di sicurezza

    Articolo 722 Codice Penale: Pena accessoria e misura di sicurezza

    Art. 722 c.p. Pena accessoria e misura di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

  • Art. 723 c.p.: Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

    Art. 723 c.p.: Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

    Art. 723 c.p. – Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da lire cinquanta a mille.

    Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

    Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a lire cinquecento.

  • Art. 724 c.p.: Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i de

    Art. 724 c.p.: Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i de

    Art. 724 c.p. – Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 .

    La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

    Spiegazione

    Punisce con sanzione amministrativa pecuniaria chi pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità. La parte relativa alle ‘persone venerate’ è stata incisa dalle pronunce della Corte costituzionale, che hanno reso la tutela aconfessionale. È inoltre punita la manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

    Come funziona e quando si applica

    La bestemmia è stata depenalizzata (L. 689/1981 e poi D.Lgs. 507/1999): non è più reato ma illecito amministrativo. La Corte costituzionale (sent. 440/1995) ha dichiarato l’illegittimità del riferimento ai ‘simboli o persone’ di una sola religione, estendendo la tutela in chiave di laicità.

    Esempio pratico

    Pronunciare pubblicamente una bestemmia può comportare oggi una sanzione amministrativa pecuniaria, non una pena penale.

    Domande frequenti

    La bestemmia è reato in Italia?

    No: è stata depenalizzata ed è ora un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 725 c.p.: Commercio di scritti, disegni o altri oggetti con

    Art. 725 c.p.: Commercio di scritti, disegni o altri oggetti con

    Art. 725 c.p. – Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

  • Art. 726 Codice Penale: Abrogato

    Art. 726 Codice Penale: Abrogato

    Art. 726 c.p. – Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

  • Articolo 727 Codice Penale: Abbandono di animali

    Articolo 727 Codice Penale: Abbandono di animali

    Art. 727 c.p. – Abbandono di animali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 . Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.

    Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

    All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

  • Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, de

    Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, de

    Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro , salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

    Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l’arresto da due a otto mesi e con l’ammenda fino a 10.000 euro.

  • Art. 728 c.p.: Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la

    Art. 728 c.p.: Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la

    Art. 728 c.p. – Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.

    Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

  • Art. 729 Codice Penale: Abrogato

    Art. 729 Codice Penale: Abrogato

    Art. 729 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 730 c.p.: Somministrazione a minori di sostanze velenose o

    Art. 730 c.p.: Somministrazione a minori di sostanze velenose o

    Art. 730 c.p. – Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a euro 516.

    Soggiace all’ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

  • Art. 731 c.p.: Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione element

    Art. 731 c.p.: Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione element

    Art. 731 c.p. Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori

    Articolo abrogato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123

    [Abrogato]

  • Articolo 732 Codice Penale: Omesso avviamento dei minori a lavoro

    Articolo 732 Codice Penale: Omesso avviamento dei minori a lavoro

    Art. 732 c.p. Omesso avviamento dei minori a lavoro

    Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205

    [Abrogato]