Art. 289 c.p.c. – Integrazione dei provvedimenti istruttori
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere

Spiegazione
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti: produce effetti e può essere messa in esecuzione anche se è stata impugnata in appello, senza dover attendere il passaggio in giudicato.
Come funziona e quando si applica
La regola evita che l’appello sospenda automaticamente gli effetti della decisione. Il giudice d’appello può però sospendere l’esecutività in presenza di gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.). Riguarda in particolare le sentenze di condanna.
Esempio pratico
Vinco una causa di pagamento in primo grado: posso avviare il pignoramento anche se il debitore propone appello, salvo che il giudice d’appello disponga la sospensione.
Domande frequenti
Devo aspettare l’appello per eseguire la sentenza?
No: la sentenza di primo grado è già esecutiva. L’appello non sospende automaticamente l’esecuzione.
Si può fermare l’esecuzione?
Sì, chiedendo al giudice d’appello la sospensione per gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.