← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 281-septies c.p.c. – Rimessione della causa al giudice monocratico

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Rimessione dal collegio al giudice monocratico
  • Presupposto: rilevo che la causa deve essere decisa monocraticamente
  • Ordinanza non impugnabile
  • Giudice istruttore prosegue quale giudice monocratico
  • Meccanismo di correzione funzionale in corso di giudizio

Il collegio rimette la causa al giudice istruttore monocratico quando rileva che deve essere decisa dal tribunale monocratico, con ordinanza non impugnabile.

Ratio

L'articolo 281-septies prevede un meccanismo di redistributio causarum in corso di giudizio: quando il collegio, durante il procedimento, scopra che una causa che era stata assegnata a sé stesso dovrebbe invece essere decisa dal giudice monocratico, provvede a rimettere la causa davanti al giudice istruttore (che assum funzione di giudice monocratico). L'obiettivo è garantire che ogni causa sia decisa dal giudice competente per composizione, evitando che il collegio continui a istruire una causa che dovrebbe essere monacratica. È una forma di economia processuale e di corretta allocazione funzionale dei magistrati.

Analisi

La norma prevede che il collegio possa, "quando rileva" un difetto di competenza funzionale (assegnazione errata a collegio anziché monocratico), provveda a rimettere la causa al giudice istruttore "con ordinanza non impugnabile". L'ordinanza non è soggetta a ricorso, perché rappresenta una decisione di puro assetto organizzativo interno al tribunale. La rimessione non è una decisione nel merito della causa, ma solo una redistribuzione della carica istruttoria. Il giudice istruttore, una volta ricevuta la rimessione, assume la veste di giudice monocratico e provvede a norma degli articoli 281-quater (decisione), 281-quinquies (procedimento scritto/misto) e 281-sexies (discussione orale).

Quando si applica

Si applica quando emerge, anche nel corso dell'istruttoria, che una causa è stata erroneamente assegnata al collegio quando avrebbe dovuto esserlo al monocratico. I motivi possono essere: errore nella valutazione iniziale del valore della lite; errore nella valutazione della materia; cambio delle circostanze (ad esempio, riduzione della domanda per settlement parziale che modifica il valore). Il collegio rileva l'errore durante la trattazione e provvede a rimettere con ordinanza.

Connessioni

Si collega agli articoli 281-quater, 281-quinquies, 281-sexies, che disciplinano il procedimento monocratico. Rinvia agli articoli 168-bis e 484 c.p.c., che definiscono la competenza funzionale del monocratico. Si connette all'articolo 281-octies, che prevede il caso opposto (rimessione dal monocratico al collegio). Indirettamente, rimanda ai criteri di competenza funzionale per valore e materia del tribunale.

Domande frequenti

Perché l'ordinanza di rimessione è 'non impugnabile'?

Perché non è una decisione nel merito della causa, ma solo un atto organizzativo interno al tribunale. Non lede diritti delle parti; semplicemente redistribuisce la carica istruttoria da un giudice all'altro.

Se il collegio rimette una causa al monocratico, tutto quello che è stato fatto finora è valido?

Sì. Gli atti istruttori già assunti dal collegio rimangono validi. Il monocratico prosegue sulla base di quella istruttoria e non ricomincia da capo.

Il giudice istruttore può rifiutare di assumere la veste di giudice monocratico dopo la rimessione?

No. È un'assegnazione funzionale obbligatoria. Se il giudice istruttore ha un conflitto di interessi o un impedimento, deve dichiararsi incompatibile secondo le regole generali, ma non può semplicemente rifiutare.

Quante volte può avvenire una rimessione (dal collegio al monocratico o viceversa)?

Teoricamente, una sola volta. Una volta rimessa, la causa rimane con il giudice designato (monocratico o collegiale). Se emergono nuovi motivi, potrebbe teoricamente aversi una rimessione inversa, ma sarebbe rara e dovrebbe essere motivata da fatti sopravvenuti rilevanti.

Chi rileva che una causa è stata assegnata al giudice sbagliato?

Può essere il giudice stesso (relatore del collegio) o il presidente del tribunale. La rilevazione avviene durante la trattazione della causa, quando emerge un elemento che non era stato valutato nella fase di assegnazione iniziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.