Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2230 Codice Civile: Prestazione d’opera intellettuale

    Articolo 2230 Codice Civile: Prestazione d’opera intellettuale

    Art. 2230 c.c. – Prestazione d’opera intellettuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 2231 Codice Civile: Mancanza d’iscrizione

    Articolo 2231 Codice Civile: Mancanza d’iscrizione

    Art. 2231 c.c. – Mancanza d’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

    La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.

  • Articolo 2232 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Articolo 2232 Codice Civile: Esecuzione dell’opera

    Art. 2232 c.c. – Esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.

  • Art. 2233 Codice Civile: Compenso

    Art. 2233 Codice Civile: Compenso

    Art. 2233 c.c. Compenso

    In vigore

    Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. (1)

  • Articolo 2234 Codice Civile: Spese e acconti

    Articolo 2234 Codice Civile: Spese e acconti

    Art. 2234 c.c. – Spese e acconti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

  • Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione

    Articolo 2235 Codice Civile: Divieto di ritenzione

    Art. 2235 c.c. – Divieto di ritenzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

    Spiegazione

    Il prestatore d’opera intellettuale (professionista) non può trattenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

    Come funziona e quando si applica

    Vieta di usare i documenti del cliente come «ostaggio» per ottenere il pagamento del compenso. La ritenzione è ammessa solo nei limiti e nei modi previsti dalle norme professionali (es. ordini professionali).

    Esempio pratico

    L’avvocato o il commercialista non può trattenere i documenti del cliente per costringerlo a pagare, oltre lo stretto tempo necessario a tutelare un proprio diritto.

    Domande frequenti

    Il professionista può trattenere i miei documenti se non lo pago?

    No: l’art. 2235 vieta la ritenzione, salvo per il tempo strettamente necessario alla tutela dei suoi diritti secondo le leggi professionali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera

    Articolo 2236 Codice Civile: Responsabilità del prestatore d’opera

    Art. 2236 c.c. – Responsabilità del prestatore d’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

  • Art. 2237 Codice Civile: Recesso

    Art. 2237 Codice Civile: Recesso

    Art. 2237 c.c. Recesso

    In vigore

    Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

    Spiegazione

    Nel contratto d’opera (e nelle prestazioni professionali) il cliente può recedere in qualsiasi momento, rimborsando al prestatore le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera già svolta. Il prestatore d’opera, invece, può recedere solo per giusta causa, evitando pregiudizio al cliente.

    Come funziona e quando si applica

    La norma bilancia la libertà del cliente di interrompere l’incarico con la tutela del professionista, che ha comunque diritto a essere pagato per quanto fatto. Vale per il contratto d’opera (art. 2222) e, in larga parte, per le professioni intellettuali.

    Esempio pratico

    Conferisco un incarico a un professionista e poi vi rinuncio: devo rimborsargli le spese e pagargli il lavoro già eseguito.

    Domande frequenti

    Posso disdire l’incarico a un professionista?

    Sì: il cliente può recedere in ogni momento, rimborsando le spese e pagando l’opera già svolta.

    Il professionista può abbandonare l’incarico?

    Solo per giusta causa e in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2238 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2238 Codice Civile: Rinvio

    Art. 2238 c.c. – Rinvio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

    In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

  • Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2239 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2239 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

  • Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2240 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2240 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

  • Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova

    Articolo 2241 Codice Civile: Periodo di prova

    Art. 2241 c.c. Periodo di prova

    In vigore

    Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.