Art. 2230 c.c. – Prestazione d’opera intellettuale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Spiegazione
Il prestatore d’opera intellettuale (professionista) non può trattenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Come funziona e quando si applica
Vieta di usare i documenti del cliente come «ostaggio» per ottenere il pagamento del compenso. La ritenzione è ammessa solo nei limiti e nei modi previsti dalle norme professionali (es. ordini professionali).
Esempio pratico
L’avvocato o il commercialista non può trattenere i documenti del cliente per costringerlo a pagare, oltre lo stretto tempo necessario a tutelare un proprio diritto.
Domande frequenti
Il professionista può trattenere i miei documenti se non lo pago?
No: l’art. 2235 vieta la ritenzione, salvo per il tempo strettamente necessario alla tutela dei suoi diritti secondo le leggi professionali.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.