Art. 238 c.p.c. – Prestazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…. », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
