Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2256 Codice Civile: Uso illegittimo delle cose sociali

    Articolo 2256 Codice Civile: Uso illegittimo delle cose sociali

    Art. 2256 c.c. – Uso illegittimo delle cose sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

  • Articolo 2257 Codice Civile: Amministrazione disgiuntiva

    Articolo 2257 Codice Civile: Amministrazione disgiuntiva

    Art. 2257 c.c. Amministrazione disgiuntiva

    In vigore

    L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. (1) Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

  • Articolo 2258 Codice Civile: Amministrazione congiuntiva

    Articolo 2258 Codice Civile: Amministrazione congiuntiva

    Art. 2258 c.c. – Amministrazione congiuntiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

    Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

    Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

  • Articolo 2259 Codice Civile: Revoca della facoltà di amministrare

    Articolo 2259 Codice Civile: Revoca della facoltà di amministrare

    Art. 2259 c.c. – Revoca della facoltà di amministrare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

    L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

    La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

    Spiegazione

    Nelle società di persone l’amministratore nominato nel contratto sociale può essere revocato solo per giusta causa; quello nominato con atto separato è invece revocabile secondo le regole del mandato. La revoca per giusta causa può essere chiesta da ciascun socio anche al giudice.

    Come funziona e quando si applica

    La norma distingue l’amministratore «statutario» (tutela rafforzata: serve una giusta causa) dall’amministratore nominato a parte (revocabile secondo le regole del mandato, anche senza giusta causa salvo risarcimento).

    Esempio pratico

    In una s.n.c. il socio amministratore indicato nel contratto sociale non può essere estromesso senza una giusta causa, ad esempio gravi irregolarità di gestione.

    Domande frequenti

    Si può revocare l’amministratore di una società di persone?

    Sì, ma se è nominato nel contratto sociale serve una giusta causa; ogni socio può chiederne la revoca giudiziale.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2260 Codice Civile: Diritti e obblighi degli amministratori

    Articolo 2260 Codice Civile: Diritti e obblighi degli amministratori

    Art. 2260 c.c. – Diritti e obblighi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

    Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

  • Articolo 2261 Codice Civile: Controllo dei soci

    Articolo 2261 Codice Civile: Controllo dei soci

    Art. 2261 c.c. Controllo dei soci

    In vigore

    I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

  • Art. 2262 Codice Civile: Utili

    Art. 2262 Codice Civile: Utili

    Art. 2262 c.c. – Utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

  • Articolo 2263 Codice Civile: Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    Articolo 2263 Codice Civile: Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    Art. 2263 c.c. Ripartizione dei guadagni e delle perdite

    In vigore

    Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

  • Art. 2264 c.c.: Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimess

    Art. 2264 c.c.: Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimess

    Art. 2264 c.c. – Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.

    La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione.

    L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

  • Articolo 2265 Codice Civile: Patto leonino

    Articolo 2265 Codice Civile: Patto leonino

    Art. 2265 c.c. – Patto leonino

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

  • Articolo 2266 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Articolo 2266 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Art. 2266 c.c. – Rappresentanza della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

    In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

    Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.

  • Art. 2267 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni sociali

    Art. 2267 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni sociali

    Art. 2267 c.c. Responsabilità per le obbligazioni sociali

    In vigore

    I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.