Art. 2258 c.c. – Amministrazione congiuntiva
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
Spiegazione
Nelle società di persone l’amministratore nominato nel contratto sociale può essere revocato solo per giusta causa; quello nominato con atto separato è invece revocabile secondo le regole del mandato. La revoca per giusta causa può essere chiesta da ciascun socio anche al giudice.
Come funziona e quando si applica
La norma distingue l’amministratore «statutario» (tutela rafforzata: serve una giusta causa) dall’amministratore nominato a parte (revocabile secondo le regole del mandato, anche senza giusta causa salvo risarcimento).
Esempio pratico
In una s.n.c. il socio amministratore indicato nel contratto sociale non può essere estromesso senza una giusta causa, ad esempio gravi irregolarità di gestione.
Domande frequenti
Si può revocare l’amministratore di una società di persone?
Sì, ma se è nominato nel contratto sociale serve una giusta causa; ogni socio può chiederne la revoca giudiziale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.